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martedì 26 agosto 2014

Cassazione: Moglie travolta dall'auto del marito: i danni li paga l'assicurazione. Il veicolo non rientra nella comunione legale Perché la vettura è stata acquistata dal coniuge con i soldi di un risarcimento. La donna poi non ha mai conseguito la patente. Pertanto, la compagnia assicurativa è responsabile in solido con il proprietario dell'automobile



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(Sezione terza, sentenza n. 4039/09; depositata il 19 febbraio)

Cass. civ. Sez. III, 19-02-2009, n. 4039

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


R.I. con citazione del gennaio 1993 conveniva avanti il Tribunale di Pesaro il marito S.V. e la compagnia assicuratrice @@@@@@@ spa per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti da essa istante a seguito del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando, mentre si accingeva a scendere dalla stessa, sulla quale era trasportata, l'autovettura condotta dal marito ripartiva e la travolgeva procurandole gravi lesioni.
Si costituiva l'@@@@@@@, eccependo che l'attrice era comproprietaria dell'auto, essendo coniuge in regime di comunione legale dei beni e non risultando che l'autovettura fosse un bene personale del marito, sicchè, L. n. 990 del 1969, ex art. 4, (ante riforma del 1992), la danneggiata, essendo comproprietaria dell'auto su cui viaggiava quale trasportata, non poteva considerarsi quale soggetto terzo, avente diritto al risarcimento dei danni.
Non si costituiva il S., che rimaneva contumace.
Il Tribunale con sentenza del 27.11.2000, dichiarata l'esclusiva responsabilità del S., lo condannava al risarcimento dei danni come quantificati nella sentenza stessa; rigettava la domanda nei confronti di @@@@@@@ essendo il danno non coperto da garanzia assicurativa L. n. 990 del 1969, ex art. 4, lett. a).
La R. proponeva appello, deducendo che l'autovettura costituiva bene personale del marito, il quale l'aveva acquistata con la somma risarcitoria ricevuta per un danno da lui subito e che, pertanto, il S. era l'unico proprietario dell'auto, per cui non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 4 cit..
Si costituiva @@@@@@@ spa contestando le domande dell'appellante e proponendo appello incidentale in ordine alla mancata rifusione delle spese di lite.
La Corte d'appello di Ancona con sentenza 11.7.2003, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava anche @@@@@@@ al risarcimento dei danni, in solido col S., come liquidati da sentenza del Tribunale; rigettava l'appello incidentale.
Avverso la sentenza d'appello @@@@@@@ spa ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Gli intimati R.I. e S.V. non hanno svolto attività difensiva.
Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente @@@@@@@ denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 179 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello di Ancona, nel caso in esame, ha escluso l'autovettura in oggetto dalla comunione legale dei beni fra i coniugi ( S.V. e R.I.) per essere stata acquistata l'autovettura con il prezzo del trasferimento di denaro personale del coniuge ( S.). Assume, di contro, che a tali fini occorre la dichiarazione del coniuge - acquirente che l'auto è stata acquistata con denaro n proprio ex art. 179, lett. f); la partecipazione all'atto dell'altro coniuge; la manifestazione di volontà di quest'ultimo (anche tacita) a conferma della dichiarazione resa al coniuge acquirente.
Il motivo va disatteso.
La Corte d'appello ha difatti accolto la domanda della R. nei confronti dell'assicurazione con accertamento di fatto, per cui la questione risulta esclusivamente di merito, precludendo la denunciata violazione dell'art. 179 c.p.c., comma 2.
Ha invero rilevato che la R. non aveva mai conseguito la patente di guida, nè aveva mai utilizzato direttamente l'autovettura, che la stessa risultava intestata soltanto al marito S. e che questi l'aveva acquistata con denari che gli erano derivati da un risarcimento danni, ritenendo, dunque, che unico proprietario era, appunto, il marito.
Tale compendio indiziario/presuntivo non è del resto fatto oggetto di specifiche censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, da parte della ricorrente, nè sono ad esso contrapposti argomenti che possano svelare nella motivazione (sufficiente e logica) della Corte d'appello incongruenze tali da ribaltare la decisione assunta.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la Corte d'appello si è limitata a motivare la sua decisione, circa l'esclusione della vettura dalla comunione legale, sulla base della deposizione della teste S., senza indicare le ragioni del proprio convincimento.
Il motivo va parimenti disatteso, giacchè la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e nella specie la Corte anconetana, ancorchè proveniente la deposizione dalla figlia del S. (che dichiarava che il padre aveva acquistato l'auto in questione con i denari provenienti da un precedente risarcimento del danno), ha ritenuto la deposizione stessa attendibile e rilevante.
La Corte, dall'altro, non si è limitata a motivare la decisione, circa l'esclusione dell'autovettura dalla comunione legale, sulla base della deposizione della teste S., ma lo ha fatto, come si è visto, alla stregua altresì di altri elementi, dando così conto, anche in relazione alla detta deposizione, del suo convincimento, con motivazione sufficiente e non inficiata da vizi logici e giuridici.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva della controparte.

P.Q.M.


La Corte:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizi di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009

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