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(Sezione terza, sentenza n. 4039/09; depositata il 19 febbraio) |
Cass. civ. Sez. III, 19-02-2009, n. 4039
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
R.I.
con citazione del gennaio 1993 conveniva avanti il Tribunale di Pesaro
il marito S.V. e la compagnia assicuratrice @@@@@@@ spa per ottenerne la
condanna al risarcimento dei danni subiti da essa istante a seguito del
sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando, mentre si
accingeva a scendere dalla stessa, sulla quale era trasportata,
l'autovettura condotta dal marito ripartiva e la travolgeva procurandole
gravi lesioni.
Si costituiva l'@@@@@@@,
eccependo che l'attrice era comproprietaria dell'auto, essendo coniuge
in regime di comunione legale dei beni e non risultando che
l'autovettura fosse un bene personale del marito, sicchè, L. n. 990 del 1969,
ex art. 4, (ante riforma del 1992), la danneggiata, essendo
comproprietaria dell'auto su cui viaggiava quale trasportata, non poteva
considerarsi quale soggetto terzo, avente diritto al risarcimento dei
danni.
Non si costituiva il S., che rimaneva contumace.
Il
Tribunale con sentenza del 27.11.2000, dichiarata l'esclusiva
responsabilità del S., lo condannava al risarcimento dei danni come
quantificati nella sentenza stessa; rigettava la domanda nei confronti
di @@@@@@@ essendo il danno non coperto da garanzia assicurativa L. n. 990 del 1969, ex art. 4, lett. a).
La
R. proponeva appello, deducendo che l'autovettura costituiva bene
personale del marito, il quale l'aveva acquistata con la somma
risarcitoria ricevuta per un danno da lui subito e che, pertanto, il S.
era l'unico proprietario dell'auto, per cui non ricorreva l'ipotesi di
cui all'art. 4 cit..
Si costituiva @@@@@@@ spa
contestando le domande dell'appellante e proponendo appello incidentale
in ordine alla mancata rifusione delle spese di lite.
La
Corte d'appello di Ancona con sentenza 11.7.2003, in parziale riforma
della decisione di primo grado, condannava anche @@@@@@@ al risarcimento
dei danni, in solido col S., come liquidati da sentenza del Tribunale;
rigettava l'appello incidentale.
Avverso la
sentenza d'appello @@@@@@@ spa ha proposto ricorso per cassazione in
base a due motivi. Gli intimati R.I. e S.V. non hanno svolto attività
difensiva.
Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente @@@@@@@ denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 179 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
n. 3. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello di Ancona, nel caso
in esame, ha escluso l'autovettura in oggetto dalla comunione legale dei
beni fra i coniugi ( S.V. e R.I.) per essere stata acquistata
l'autovettura con il prezzo del trasferimento di denaro personale del
coniuge ( S.). Assume, di contro, che a tali fini occorre la
dichiarazione del coniuge - acquirente che l'auto è stata acquistata con
denaro n proprio ex art. 179, lett. f); la partecipazione all'atto
dell'altro coniuge; la manifestazione di volontà di quest'ultimo (anche
tacita) a conferma della dichiarazione resa al coniuge acquirente.
Il motivo va disatteso.
La
Corte d'appello ha difatti accolto la domanda della R. nei confronti
dell'assicurazione con accertamento di fatto, per cui la questione
risulta esclusivamente di merito, precludendo la denunciata violazione dell'art. 179 c.p.c., comma 2.
Ha
invero rilevato che la R. non aveva mai conseguito la patente di guida,
nè aveva mai utilizzato direttamente l'autovettura, che la stessa
risultava intestata soltanto al marito S. e che questi l'aveva
acquistata con denari che gli erano derivati da un risarcimento danni,
ritenendo, dunque, che unico proprietario era, appunto, il marito.
Tale compendio indiziario/presuntivo non è del resto fatto oggetto di specifiche censure ex art. 360 c.p.c.,
n. 5, da parte della ricorrente, nè sono ad esso contrapposti argomenti
che possano svelare nella motivazione (sufficiente e logica) della
Corte d'appello incongruenze tali da ribaltare la decisione assunta.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c.,
n. 5. Lamenta che la Corte d'appello si è limitata a motivare la sua
decisione, circa l'esclusione della vettura dalla comunione legale,
sulla base della deposizione della teste S., senza indicare le ragioni
del proprio convincimento.
Il motivo va
parimenti disatteso, giacchè la valutazione delle prove spetta al
giudice di merito e nella specie la Corte anconetana, ancorchè
proveniente la deposizione dalla figlia del S. (che dichiarava che il
padre aveva acquistato l'auto in questione con i denari provenienti da
un precedente risarcimento del danno), ha ritenuto la deposizione stessa
attendibile e rilevante.
La Corte,
dall'altro, non si è limitata a motivare la decisione, circa
l'esclusione dell'autovettura dalla comunione legale, sulla base della
deposizione della teste S., ma lo ha fatto, come si è visto, alla
stregua altresì di altri elementi, dando così conto, anche in relazione
alla detta deposizione, del suo convincimento, con motivazione
sufficiente e non inficiata da vizi logici e giuridici.
Il
ricorso va pertanto rigettato. Nulla in ordine alle spese del presente
giudizio, in assenza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizi di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009
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