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martedì 26 agosto 2014

Cassazione: Qualora il lavoratore abbia chiesto, in primo grado, la valutazione del periodo di leva ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 237 del 1964 in relazione ad un bando di concorso, la successiva richiesta, in appello, di considerare il servizio prestato presso l'Arma dei carabinieri anteriormente all'assunzione da parte dell'Agenzia delle Dogane quale prestazione svolta presso altra amministrazione, integra la proposizione di una domanda nuova, inammissibile in quanto fondata su una differente "causa petendi".



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Cassazione Civile
Sez. lavoro, Sent. n. 26562 del 05 novembre 2008
c.p.c. art. 437
L. 24 dicembre 1986, n. 958
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 77

Qualora il lavoratore abbia chiesto, in primo grado, la valutazione del periodo di leva ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 237 del 1964 in relazione ad un bando di concorso, la successiva richiesta, in appello, di considerare il servizio prestato presso l'Arma dei carabinieri anteriormente all'assunzione da parte dell'Agenzia delle Dogane quale prestazione svolta presso altra amministrazione, integra la proposizione di una domanda nuova, inammissibile in quanto fondata su una differente "causa petendi". (Rigetta, App. Bolzano, 10 giugno 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 26562 del 05-11-2008 (ud. del 24-09-2008), R.M. c. Agenzia delle dogane di Roma (rv. 605407)
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   LEVA MILITARE   -   PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. lavoro, 05-11-2008, n. 26562
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 maggio/10 giugno 2005 la Corte di Appello di Trento, Sezione di Bolzano, rigettava, riformando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bolzano, la domanda proposta da R. M. contro l'Agenzia delle Dogane.
Secondo la decisione di secondo grado, il signor R.M., dipendente dell'Agenzia delle Dogane con qualifica di assistente tributario, aveva chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento del servizio di leva, prestato presso l'Arma dei carabinieri prima dell'assunzione da parte della convenuta, come anzianità di servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione ai fini della attribuzione di una superiore posizione economica in relazione ad un bando di concorso riguardante 20 posizioni lavorative fra il personale in servizio in provincia di Bolzano.
I Giudici di appello osservavano che la domanda iniziale aveva riguardato la valutazione del servizio di leva, ai sensi del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, come modificato dalla L. n. 958 del 1986, per l'attribuzione di un punteggio ai fini della attribuzione della superiore posizione economica. Ritenevano quindi nuova, e come tale inammissibile, la prospettazione introdotta in secondo grado da parte appellata, che assumeva che il servizio prestato presso l'Arma dei carabinieri andava considerato come servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che fosse utile ai fini della leva.
Ritenevano poi, diversamente dal Giudice di primo grado, che il citato art. 77, consentisse la valutazione del servizio militare prestato prima della instaurazione del rapporto di lavoro solo ai fini della assunzione e non per benefici economici attribuiti in corso di rapporto; in quest'ultimo caso occorreva che il servizio fosse stato espletato in pendenza del rapporto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, R.M..
L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso, mentre Z. O., controinteressato citato in primo grado ad integrazione del contraddittorio, non si è costituito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e art. 420 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, nonchè di tutta la normativa relativa al jus novorum, unitamente a vizio di motivazione, la difesa del ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto nuova la prospettazione dei fatti effettuata in appello.
Assume che già con il ricorso introduttivo, di cui riporta un brano ("...ai sensi dell'art. 5, lett. B), del bando l'anzianità di servizio in posizione diversa dalla posizione economica dì provenienza maturata nella Pubblica Amministrazione va valutata con un punteggio di 0,60 punti per ciascun anno di servizio. Essendo il servizio di leva parificato a tutti gli effetti ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici l'istante ha il diritto di vedersi riconosciuto anche il servizio di leva e così altri 1,80 punti rispetto a quelli attribuiti dall'ente resistente con conseguente diritto all'attribuzione della posizione economica B3 super a partire dal 01.08.1999".), aveva chiesto la valutazione del servizio prestato presso l'Arma dei carabinieri come servizio prestato presso altra pubblica amministrazione; e che aveva ribadito tale tesi con memoria difensiva del 14.6.2003.
Aggiunge che le norme processuali vietano nuove domande e nuove eccezioni, ma non nuove prospettazioni dei fatti già esposti; e che i fatti erano stati chiaramente esposti nel ricorso introduttivo.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente deduce che la norma denunciata va interpretata nel senso estensivo ritenuto dal Giudice di primo grado: il servizio militare, anche se espletato prima della instaurazione del rapporto di lavoro, va equiparato, al fine del punteggio nei pubblici concorsi, ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Il ricorso non è fondato.
4. Il primo motivo critica la interpretazione che i Giudici di secondo grado hanno dato al ricorso introduttivo in relazione al bando di concorso per l'attribuzione di un certo numero di superiori posizioni economiche a lavoratori già in servizio; ma il brano del ricorso introduttivo riportato nel ricorso per cassazione non smentisce la interpretazione dei Giudici di appello.
Correttamente, pertanto, la Corte di Bolzano ha ritenuto che la richiesta di considerare il servizio prestato presso l'Arma dei carabinieri prima dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle Dogane come servizio prestato presso altra pubblica amministrazione fosse domanda diversa rispetto a quella di considerare il servizio di leva, prestato come carabiniere, ai sensi del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77.
E comunque l'una e l'altra domanda trovano la loro regolamentazione nel cit. art. 77, e con tale norma devono confrontarsi.
5. Anche il secondo motivo è infondato.
Il D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, come modificato con la L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22, statuisce ai commi 7, 8 e 9: "7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestato presso le Forze Armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
8. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
9. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
La disposizione dettata dal comma 9 non lascia adito a dubbi: le norme di cui all'art. 77, si applicano ai concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni "per l'assunzione e l'immissione di personale esterno". Correttamente la Corte di Bolzano ha quindi escluso una interpretazione della norma che ne consentisse l'applicazione anche a concorsi interni per avanzamenti di carriera.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Si ritiene equo, in considerazione della particolarità della questione e del diverso esito dei due gradi di merito, sintomatico di in certo grado di difficoltà, compensare fra le parti anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008

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