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Cassazione Civile
Sez. lavoro, Sent. n. 26562 del 05 novembre 2008
c.p.c. art. 437Sez. lavoro, Sent. n. 26562 del 05 novembre 2008
L. 24 dicembre 1986, n. 958
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 77
Qualora il lavoratore abbia chiesto, in primo grado, la valutazione del periodo di leva ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 237 del 1964
in relazione ad un bando di concorso, la successiva richiesta, in
appello, di considerare il servizio prestato presso l'Arma dei
carabinieri anteriormente all'assunzione da parte dell'Agenzia delle
Dogane quale prestazione svolta presso altra amministrazione, integra la
proposizione di una domanda nuova, inammissibile in quanto fondata su
una differente "causa petendi". (Rigetta, App. Bolzano, 10 giugno 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 26562 del 05-11-2008 (ud. del 24-09-2008), R.M. c. Agenzia delle dogane di Roma (rv. 605407)
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - LEVA MILITARE - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. lavoro, 05-11-2008, n. 26562
Cass. civ. Sez. lavoro, 05-11-2008, n. 26562
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 25 maggio/10 giugno 2005 la Corte di Appello di Trento,
Sezione di Bolzano, rigettava, riformando la decisione emessa in primo
grado dal Tribunale di Bolzano, la domanda proposta da R. M. contro
l'Agenzia delle Dogane.
Secondo la decisione
di secondo grado, il signor R.M., dipendente dell'Agenzia delle Dogane
con qualifica di assistente tributario, aveva chiesto accertarsi il
diritto al riconoscimento del servizio di leva, prestato presso l'Arma
dei carabinieri prima dell'assunzione da parte della convenuta, come
anzianità di servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione ai
fini della attribuzione di una superiore posizione economica in
relazione ad un bando di concorso riguardante 20 posizioni lavorative
fra il personale in servizio in provincia di Bolzano.
I Giudici di appello osservavano che la domanda iniziale aveva riguardato la valutazione del servizio di leva, ai sensi del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, come modificato dalla L. n. 958 del 1986,
per l'attribuzione di un punteggio ai fini della attribuzione della
superiore posizione economica. Ritenevano quindi nuova, e come tale
inammissibile, la prospettazione introdotta in secondo grado da parte
appellata, che assumeva che il servizio prestato presso l'Arma dei
carabinieri andava considerato come servizio prestato presso altre
pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che fosse utile
ai fini della leva.
Ritenevano poi,
diversamente dal Giudice di primo grado, che il citato art. 77,
consentisse la valutazione del servizio militare prestato prima della
instaurazione del rapporto di lavoro solo ai fini della assunzione e non
per benefici economici attribuiti in corso di rapporto; in quest'ultimo
caso occorreva che il servizio fosse stato espletato in pendenza del
rapporto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, R.M..
L'Agenzia
delle Dogane resiste con controricorso, mentre Z. O., controinteressato
citato in primo grado ad integrazione del contraddittorio, non si è
costituito.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 414 c.p.c.,
nn. 3 e 4, e art. 420 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, nonchè di tutta
la normativa relativa al jus novorum, unitamente a vizio di motivazione,
la difesa del ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale
ha ritenuto nuova la prospettazione dei fatti effettuata in appello.
Assume
che già con il ricorso introduttivo, di cui riporta un brano ("...ai
sensi dell'art. 5, lett. B), del bando l'anzianità di servizio in
posizione diversa dalla posizione economica dì provenienza maturata
nella Pubblica Amministrazione va valutata con un punteggio di 0,60
punti per ciascun anno di servizio. Essendo il servizio di leva
parificato a tutti gli effetti ai servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici l'istante ha il diritto di vedersi riconosciuto
anche il servizio di leva e così altri 1,80 punti rispetto a quelli
attribuiti dall'ente resistente con conseguente diritto all'attribuzione
della posizione economica B3 super a partire dal 01.08.1999".), aveva
chiesto la valutazione del servizio prestato presso l'Arma dei
carabinieri come servizio prestato presso altra pubblica
amministrazione; e che aveva ribadito tale tesi con memoria difensiva
del 14.6.2003.
Aggiunge che le norme
processuali vietano nuove domande e nuove eccezioni, ma non nuove
prospettazioni dei fatti già esposti; e che i fatti erano stati
chiaramente esposti nel ricorso introduttivo.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77,
e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente deduce che la norma
denunciata va interpretata nel senso estensivo ritenuto dal Giudice di
primo grado: il servizio militare, anche se espletato prima della
instaurazione del rapporto di lavoro, va equiparato, al fine del
punteggio nei pubblici concorsi, ai servizi prestati negli impieghi
civili presso enti pubblici.
3. Il ricorso non è fondato.
4.
Il primo motivo critica la interpretazione che i Giudici di secondo
grado hanno dato al ricorso introduttivo in relazione al bando di
concorso per l'attribuzione di un certo numero di superiori posizioni
economiche a lavoratori già in servizio; ma il brano del ricorso
introduttivo riportato nel ricorso per cassazione non smentisce la
interpretazione dei Giudici di appello.
Correttamente,
pertanto, la Corte di Bolzano ha ritenuto che la richiesta di
considerare il servizio prestato presso l'Arma dei carabinieri prima
dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle Dogane come servizio
prestato presso altra pubblica amministrazione fosse domanda diversa
rispetto a quella di considerare il servizio di leva, prestato come
carabiniere, ai sensi del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77.
E comunque l'una e l'altra domanda trovano la loro regolamentazione nel cit. art. 77, e con tale norma devono confrontarsi.
5. Anche il secondo motivo è infondato.
Il D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, come modificato con la L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22,
statuisce ai commi 7, 8 e 9: "7. I periodi di effettivo servizio
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestato presso le Forze Armate e nell'Arma dei carabinieri,
sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici.
8. Ai
fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli
effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o
richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
9.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi
dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione
e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere,
fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti
organici".
La disposizione dettata dal comma 9
non lascia adito a dubbi: le norme di cui all'art. 77, si applicano ai
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni "per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno". Correttamente la Corte di Bolzano ha
quindi escluso una interpretazione della norma che ne consentisse
l'applicazione anche a concorsi interni per avanzamenti di carriera.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Si
ritiene equo, in considerazione della particolarità della questione e
del diverso esito dei due gradi di merito, sintomatico di in certo grado
di difficoltà, compensare fra le parti anche le spese di questo
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008
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