DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015
Modalita' per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli
edifici scolastici. (15A03606)
(GU n.111 del 15-5-2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2005)" che ha previsto che allo scopo di rafforzare il
monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove
tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del
Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie
scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle
diverse aree del territorio;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 329, che reca
disposizioni in ordine alla prosecuzione delle predette attivita';
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed, in
particolare, l'art. 18, comma 8-bis, come modificato dall'art. 10,
comma 3-bis, lettera a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca" e dall'art. 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni";
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed
integrazioni ed, in particolare:
l'art. 1-bis, comma 1, che ha istituito il Servizio nazionale
della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita,
i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi;
l'art. 1-bis, comma 2, ove e' disposto che il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalita' del
Servizio nazionale della protezione civile, promuova e coordini le
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
l'art. 1-bis, comma 3, ove e' disposto che, per lo svolgimento
delle finalita' di cui al comma 2 citato "il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2,
un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, si
avvalga del Dipartimento della protezione civile, istituito
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
l'art. 3, che individua le attivita' di protezione civile, tra le
quali rivestono particolare importanza quelle volte alla previsione,
svolte "anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici
competenti in materia", e alla prevenzione, finalizzate ad evitare o
a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni
conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attivita' di previsione;
l'art. 3-bis che nell'ambito della gestione del sistema di
allerta nazionale prevede che il Dipartimento della protezione civile
e le regioni operino mediante la rete dei Centri funzionali, le reti
strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, i presidi
territoriali, i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato
a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti, rinviando
ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la
definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei
predetti centri di competenza;
l'art. 6, comma 1, il quale prevede che "all'attuazione delle
attivita' di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi
concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca
scientifica con finalita' di protezione civile, nonche' ogni altra
istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati";
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province" ed in particolare l'art. 10;
Visti il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"
ed il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari", nonche'
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014) ed in particolare l'art. 1, commi 427 e 428, che
hanno disposto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica
hanno disposto una riduzione delle risorse stanziate dall'art. 18,
comma 8-bis citato, per un totale di 191.925 euro nel 2014, di
363.557 euro nel 2015 e di 480.417 euro nel 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del
Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
settembre 2012, recante la definizione dei principi per
l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai
sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
24 luglio 2013, n. 3152 di repertorio, registrato alla Corte dei
conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 foglio n. 273, con il quale, ai
sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza
appartenenti alle categorie previste dall'art. 1, comma 2, lettere
a), b), c) e d), elencati nei rispettivi elenchi allegati;
Considerato
che l'obiettivo della messa in sicurezza sismica degli edifici
scolastici costituisce elemento di interesse prioritario nell'ambito
dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico;
che per assicurare il conseguimento di tale obiettivo, lo Stato
ha reso disponibili nel tempo diverse linee di finanziamento, di
natura sia ordinaria che straordinaria, il cui utilizzo ha consentito
la realizzazione, da parte delle differenti amministrazioni pubbliche
competenti, di numerosi interventi di adeguamento antisismico del
patrimonio edilizio destinato allo svolgimento delle attivita'
didattiche di ogni ordine e grado;
che la pluralita' di approcci metodologici e procedurali che
caratterizza il quadro degli interventi realizzati, in corso o ancora
da realizzare, rende necessario conseguire un piu' elevato livello di
omogeneizzazione delle iniziative attraverso la definizione di un
modello unitario di riferimento, in grado di consolidare e
sistematizzare l'ampia esperienza fin qui maturata nella materia;
che, proprio allo scopo di conseguire tale importante risultato,
nell'autorizzare con il richiamato art. 18, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la realizzazione di un piano di
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di
costruzione di nuovi edifici scolastici, con il successivo comma
8-bis del medesimo articolo, modificato dai richiamati provvedimenti
normativi, e' stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oggetto di successivi tagli
previsti dalle manovre di finanza pubblica, per l'individuazione di
un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di
monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, stabilendo che le
modalita' di individuazione delle attivita' ivi indicate siano
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista l'istruttoria tecnica svolta dal Dipartimento della
protezione civile, concernente le attivita' da porre in essere per
l'individuazione del predetto modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico degli edifici scolastici, il cui esito e' contenuto nel
documento in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Tenuto conto che, al netto dei tagli previsti dalle manovre di
finanza pubblica ad opera dei provvedimenti normativi citati, lo
stanziamento finalizzato alle attivita' in argomento e' pari a euro
3.308.075 per l'anno 2014, a euro 3.136.443 per l'anno 2015 ed a euro
3.019.583 per l'anno 2016;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, che ha espresso il proprio parere in data 23 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in attuazione
dell'art. 18, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dall'art. 10, comma 3-bis, lettere a) e b) del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 19,
comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le
modalita' di individuazione di un modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico sono illustrate nell'allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
Art. 2
1. Alla realizzazione delle attivita' volte all'individuazione del
modello unico di rilevamento e potenziamento di cui all'art. 1
provvede il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo
nell'ambito di un'apposita convenzione di durata triennale da
sottoscriversi tra il citato Centro e il Dipartimento della
Protezione Civile.
2. All'erogazione delle risorse finanziarie di cui in premessa si
provvede secondo le modalita' stabilite nel Documento Tecnico di
Rendicontazione annesso al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
3. Il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo provvede
alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1 anche
avvalendosi dei Centri di competenza per le problematiche connesse
alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), del decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile 24 luglio 2013, n. 3152, sulla base di appositi accordi.
Roma, 2 aprile 2015
Il Presidente: Renzi
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 1128
Allegato 1
PRESUPPOSTI E ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO UNICO DI
RILEVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO E DI
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
1. Premessa
E' ormai da oltre un decennio che la messa in sicurezza delle
scuole italiane rispetto al rischio sismico costituisce motivo
specifico di attenzione da parte del Legislatore nazionale, che ha
moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la piu' efficace soluzione
al problema.
L'azione pubblica che si e' sviluppata in coerenza con tali
indirizzi legislativi ha seguito percorsi diversi, talora utilizzando
normative adottate in via specifica per lo scopo, talora operando
all'interno di normative di carattere piu' generale nell'ambito delle
quali hanno trovato corpo interventi volti alla riduzione del rischio
sismico nel settore dell'edilizia scolastica.
Il quadro degli interventi che ne e' risultato appare pertanto
estremamente composito ed articolato, risentendo fortemente dei
diversi contesti procedurali ed istituzionali d'origine. Ne e'
derivata una dispersione delle conoscenze che non ha consentito di
far progressivamente tesoro delle esperienze realizzate per affinare
criteri, metodi e parametri di intervento in vista delle successive
iniziative.
E' proprio la consapevolezza di questa situazione che ha indotto
il Legislatore a riconoscere, con l'art. 18, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'esigenza di pervenire alla
realizzazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento
della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel
settore dell'edilizia scolastica, con l'evidente obiettivo di porre
le basi per un processo di crescita delle basi conoscitive
dell'azione pubblica e, quindi, di miglioramento in prospettiva
dell'efficacia delle politiche di riduzione del rischio sismico nel
settore.
Nella medesima direzione concettuale e metodologica, peraltro,
viene a collocarsi la parallela previsione da parte del Legislatore
(art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128) di
una relazione annuale congiunta, da parte delle diverse
Amministrazioni statali competenti, sullo stato di avanzamento dei
lavori e sull'andamento della spesa nel settore.
2. Le attivita'
Nel pieno rispetto delle competenze gestionali proprie delle
diverse Amministrazioni interessate, il presente documento si propone
di individuare parametri di riferimento che, partendo da una sempre
piu' ampia e approfondita base di conoscenza delle caratteristiche
degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di
definire piu' mirate strategie di riduzione del rischio.
Verra' individuato un numero consistente di edifici scolastici
sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo
l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di
monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilita' di
verifica periodica dello stato di conservazione generale.
In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti
attivita':
a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente,
sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli
edifici scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi
agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di
effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a
livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio
sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti;
b) definizione di parametri di valutazione del rischio che
consentano di confrontare costi e benefici al fine della
predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un
modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo
aggiornamento dei parametri di rischio;
c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema
semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici
scolastici, in grado determinare i parametri piu' significativi ai
fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo
quasi-reale, compatibili con i sistemi dell'Osservatorio Sismico
delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per
cio' che riguarda la trasmissione dati;
d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato
di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio
accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei
dati cosi' come definiti alla lettera c);
e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli
enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli
e sistemi di rilevamento e monitoraggio;
f) acquisizione dei dati relativi a pericolosita' ed
amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche
attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di
determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive
valutazioni di rischio;
g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non
strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre
valutazioni di vulnerabilita' ed esposizione per le successive
valutazioni di rischio;
h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per
ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione
semplificata del rischio, nonche' di valutazioni approssimate di
analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della
vulnerabilita';
i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate,
almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione
di vulnerabilita', rischio ed esposizione a fini di classificazione e
realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per
studenti e docenti;
j) valutazione della possibilita' di uno scambio dei flussi
informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni
che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente,
definizione delle modalita' e sua attivazione;
k) produzione di rapporti e raccomandazioni.
3. Articolazione di dettaglio e temporale delle attivita'
L'articolazione di dettaglio, la durata e la successione
temporale delle singole attivita' illustrate nel paragrafo 2, saranno
definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 1,
del presente decreto.
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