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sabato 16 maggio 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECRETO 7 maggio 2015 Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri. (15A03553) (GU n.111 del 15-5-2015)



 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 7 maggio 2015

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti  di
viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri. (15A03553)

(GU n.111 del 15-5-2015)


                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

  Vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata  a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con  legge  24
luglio 1954, n. 722;
  Vista la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a
New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con  legge
1° febbraio 1962, n. 306;
  Visto l'art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme
sui passaporti;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla  produzione  delle
carte valori, degli stampati a rigoroso  rendiconto,  degli  stampati
comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni,  consegne,
distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato S.p.A.»;
  Vista la direttiva 2004/83/CE del  Consiglio  del  29  aprile  2004
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi  o
apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
bisognosa di protezione  internazionale,  nonche'  norme  minime  sul
contenuto della protezione riconosciuta;
  Visto il regolamento (CE) 2252/2004  del  Consiglio  relativo  alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici
dei passaporti e dei documenti  di  viaggio  rilasciati  dagli  Stati
membri;
  Vista la decisione della  Commissione  europea  C(2005)409  del  28
febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche  relative  alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
  Vista la decisione della Commissione europea C(2006)  2909  del  28
giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli  elementi  biometrici  nei
passaporti e nei documenti di viaggio;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di  attuazione
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
  Visto il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche  di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei  documenti
di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Vista la decisione della Commissione europea  C(2011)  5499  del  4
agosto 2011 che ha modificato la decisione C(2006) 2909;
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che sono  considerate  carte  valori  i  prodotti  da
individuarsi con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Vista la decisione della Commissione europea C(2013)  6181  del  30
settembre 2013, che ha ulteriormente modificato la decisione  C(2006)
2909;
  Visto  il  D.M.   23   dicembre   2013   di   attuazione,   recante
«Individuazione delle  carte  valori  ai  sensi  dell'art.  2,  comma
10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559  e
successive modificazioni e integrazioni»;
  Visto  in  particolare  l'elenco  delle   carte   valori   di   cui
all'allegato A del citato D.M. 23 dicembre 2013, nel cui novero  sono
ricompresi i «documenti di viaggio per apolidi, per stranieri  e  per
rifugiati»;
  Considerata la  necessita'  di  adeguare  i  documenti  di  viaggio
destinati  ai  rifugiati  e  agli   apolidi   rispettivamente   dalle
Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York  del  1954,  nonche'  i
documenti di viaggio destinati agli stranieri al formato  elettronico
prescritto dai citati Regolamenti europei;
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali;
  Sentiti il Ministero dell'interno e il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Sono adottati i nuovi documenti di viaggio, nelle  tipologie  di
documento di  viaggio  per  apolidi  a  lettura  ottico  elettronica,
documento di viaggio per  rifugiati  a  lettura  ottico  elettronica,
documento di viaggio per stranieri a lettura ottico elettronica.
  2. Il documento di viaggio, di cui al comma 1, nelle tre  tipologie
appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
A) Supporto fisico.
  Dimensioni: Le dimensioni del documento di viaggio chiuso  sono  di
mm 88x125, con angoli  arrotondati,  secondo  quanto  previsto  dalle
norme ICAO.
  Composizione: Il nuovo documento di viaggio  mantiene  la  versione
del  libretto  a  32  pagine,  oltre  ai  risguardi   di   copertina.
L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero del
documento di viaggio in chiaro sono riportati in seconda pagina.
  Copertina: In  materiale  speciale,  adatto  alla  laminazione  del
microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID  in  posizione
protetta, recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in
oro a caldo. Sulla copertina sono altresi' riportati, con  inchiostro
invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella  della
Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I»
racchiusa da dodici stelline  disposte  lungo  una  circonferenza.  I
colori usati per la  copertina  sono  il  blu  pantone  7462  per  il
documento di  viaggio  per  apolidi,  il  blu  pantone  7462  per  il
documento di viaggio per Rifugiati, il  verde  per  il  documento  di
viaggio per Stranieri.
  Carta: Per i risguardi in II e III  di  copertina,  carta  speciale
bianca con fibrille visibili nei colori blu  e  rosso  ed  invisibili
fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e  rosso.  Tutte
le pagine interne del documento di viaggio sono in carta filigranata,
di colore bianco con  fibrille  rosse  visibili  e  fluorescenti,  di
colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti  in  colore  verde
alla lampada di Wood. La  carta  riproduce  in  filigrana  la  «Ninfa
Europa» e contiene un filo di sicurezza.
  Stampa dei risguardi: In stampa offset per il fondino di  sicurezza
a piu' colori  con  effetto  iride  e  fluorescenza.  In  seconda  di
copertina sono riportati in lingua  italiana,  francese  ed  inglese,
rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del documento di
viaggio e l'indicazione  del  numero  delle  pagine  complessive  del
documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di
pagine del documento di viaggio nelle tre lingue  italiano,  francese
ed inglese.
  Stampa delle pagine interne: la  stampa  offset  delle  pagine  del
libretto e' realizzata a piu' colori,  alcuni  fusi  tra  di  loro  a
formare effetti di iride. Nelle pagine interne e'  rilevabile,  sotto
la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza,  lo  stemma  della
Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi  su  tutte  le
pagine sono stampati  con  colore  blu  nelle  tre  lingue  italiano,
inglese e francese.
  Numerazione: il  numero  del  documento  di  viaggio  e'  riportato
tipograficamente  con  caratteri  arabi  in  fondo  alla  pagina   1,
nell'apposito spazio adesso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata
alla personalizzazione del documento di viaggio  ed  in  perforazione
dalla 3ª alla 32ª pagina.
  Cucitura: la cucitura del libretto,  del  tipo  a  «catenelle»,  e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori  verde,  bianco  e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.
  Pellicola (foil olografico): un film trasparente  di  sicurezza  e'
applicato a caldo a protezione dei dati personali  del  titolare  del
documento di viaggio che vengono stampati con tecnica digitale.  Tale
film contiene  immagini  olografiche  trasparenti,  e'  stampato  con
inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie  del
documento di viaggio. Il foil olografico ha una  forma  tale  da  non
coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.
B) Descrizione delle pagine.
  Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici cosi'
descritti dall'alto verso il basso:
  Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene  fondino  di
sicurezza con effetto iride  e  riporta  le  leggende  relative  alla
denominazione del documento di viaggio.
  Pagina 1: il frontespizio del  documento  di  viaggio  contiene  le
legende «Unione europea» e «Repubblica  italiana»,  lo  stemma  della
Repubblica, le finalita' del documento ed in  fondo  alla  pagina  il
numero del documento stampato in chiaro a caratteri arabi.
  Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del documento di viaggio  e  le
seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4.  data
di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data  di  rilascio;  8.
data  di  scadenza;  9.  autorita';  10.  firma  del   titolare.   Le
indicazioni dei campi sono in testo trilingue  (italiano,  inglese  e
francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica
utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo  spazio  inferiore
e' riservato alla scrittura su due righe, con caratteri  OCR  B,  dei
dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa  ICAO.  Nella
pagina  e'  riservato  uno  spazio  destinato  alla  stampa  digitale
dell'immagine del titolare del documento di viaggio. A protezione dei
dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film  trasparente
di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).
  Pagina  3:  contiene  informazioni  aggiuntive  del  titolare   del
documento di viaggio nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 4: contiene la dicitura  «Pagina  riservata  all'Autorita'»,
con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 5: contiene la dicitura «Documento  o  Documenti  sulla  cui
base il presente titolo e' rilasciato», con testo  nelle  tre  lingue
(italiano, inglese e francese).
  Da pagina 6 a 28: pagine riservate ai visti  con  la  dicitura,  in
alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».
  Pagina  29:  pagina  destinata  alle  comunicazioni  in   casi   di
emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
  Pagina 30:  pagina  contenente  le  avvertenze,  nelle  tre  lingue
(italiano, inglese e francese).
  Pagina 31 e 32: pagina contenente  le  finalita'  di  rilascio  del
documento  di  viaggio,  nelle  tre  lingue  (italiano,   inglese   e
francese).
  Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del
numero delle pagine contenute nel documento  di  viaggio,  nelle  tre
lingue (italiano, inglese e francese).

                               Art. 2

  1. Nel documento di viaggio e' inserito un microprocessore RF/ID di
prossimita' (chip) nella copertina del documento di viaggio, conforme
alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS  con  capacita'
minima di 80Kb  e  di  durata  di  almeno  10  anni.  Nel  chip  sono
memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine  del  volto  e  le
impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresi' memorizzate le
informazioni,  gia'  presenti  sul  supporto  cartaceo,  relative  al
documento di viaggio ed al titolare, nonche' i codici informatici per
la  protezione  ed  inalterabilita'  dei  dati  e   le   informazioni
necessarie  per  renderne  possibile  la  lettura  agli   organi   di
controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere
utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento  e
l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente
disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai
fini del rilascio del documento di viaggio non saranno conservati  in
banche di dati.

                               Art. 3

  1. I documenti di viaggio rilasciati anteriormente alla entrata  in
vigore del presente decreto mantengono la loro validita'.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione.
    Roma, 7 maggio 2015

                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri

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