MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 7 maggio 2015
Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di
viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri. (15A03553)
(GU n.111 del 15-5-2015)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722;
Vista la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a
New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge
1° febbraio 1962, n. 306;
Visto l'art. 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante norme
sui passaporti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle
carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati
comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne,
distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato S.p.A.»;
Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati
membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28
febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 2909 del 28
giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei
passaporti e nei documenti di viaggio;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
Visto il regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.
2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti
di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 5499 del 4
agosto 2011 che ha modificato la decisione C(2006) 2909;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che sono considerate carte valori i prodotti da
individuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 6181 del 30
settembre 2013, che ha ulteriormente modificato la decisione C(2006)
2909;
Visto il D.M. 23 dicembre 2013 di attuazione, recante
«Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma
10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e
successive modificazioni e integrazioni»;
Visto in particolare l'elenco delle carte valori di cui
all'allegato A del citato D.M. 23 dicembre 2013, nel cui novero sono
ricompresi i «documenti di viaggio per apolidi, per stranieri e per
rifugiati»;
Considerata la necessita' di adeguare i documenti di viaggio
destinati ai rifugiati e agli apolidi rispettivamente dalle
Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York del 1954, nonche' i
documenti di viaggio destinati agli stranieri al formato elettronico
prescritto dai citati Regolamenti europei;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali;
Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Sono adottati i nuovi documenti di viaggio, nelle tipologie di
documento di viaggio per apolidi a lettura ottico elettronica,
documento di viaggio per rifugiati a lettura ottico elettronica,
documento di viaggio per stranieri a lettura ottico elettronica.
2. Il documento di viaggio, di cui al comma 1, nelle tre tipologie
appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:
A) Supporto fisico.
Dimensioni: Le dimensioni del documento di viaggio chiuso sono di
mm 88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle
norme ICAO.
Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione
del libretto a 32 pagine, oltre ai risguardi di copertina.
L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero del
documento di viaggio in chiaro sono riportati in seconda pagina.
Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del
microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione
protetta, recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in
oro a caldo. Sulla copertina sono altresi' riportati, con inchiostro
invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della
Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I»
racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza. I
colori usati per la copertina sono il blu pantone 7462 per il
documento di viaggio per apolidi, il blu pantone 7462 per il
documento di viaggio per Rifugiati, il verde per il documento di
viaggio per Stranieri.
Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale
bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili
fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso. Tutte
le pagine interne del documento di viaggio sono in carta filigranata,
di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di
colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde
alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa
Europa» e contiene un filo di sicurezza.
Stampa dei risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza
a piu' colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di
copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese,
rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del documento di
viaggio e l'indicazione del numero delle pagine complessive del
documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di
pagine del documento di viaggio nelle tre lingue italiano, francese
ed inglese.
Stampa delle pagine interne: la stampa offset delle pagine del
libretto e' realizzata a piu' colori, alcuni fusi tra di loro a
formare effetti di iride. Nelle pagine interne e' rilevabile, sotto
la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della
Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le
pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano,
inglese e francese.
Numerazione: il numero del documento di viaggio e' riportato
tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1,
nell'apposito spazio adesso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata
alla personalizzazione del documento di viaggio ed in perforazione
dalla 3ª alla 32ª pagina.
Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», e'
realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e
rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.
Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza e'
applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del
documento di viaggio che vengono stampati con tecnica digitale. Tale
film contiene immagini olografiche trasparenti, e' stampato con
inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del
documento di viaggio. Il foil olografico ha una forma tale da non
coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.
B) Descrizione delle pagine.
Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici cosi'
descritti dall'alto verso il basso:
Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di
sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla
denominazione del documento di viaggio.
Pagina 1: il frontespizio del documento di viaggio contiene le
legende «Unione europea» e «Repubblica italiana», lo stemma della
Repubblica, le finalita' del documento ed in fondo alla pagina il
numero del documento stampato in chiaro a caratteri arabi.
Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del documento di viaggio e le
seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data
di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8.
data di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare. Le
indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e
francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica
utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore
e' riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei
dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella
pagina e' riservato uno spazio destinato alla stampa digitale
dell'immagine del titolare del documento di viaggio. A protezione dei
dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente
di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).
Pagina 3: contiene informazioni aggiuntive del titolare del
documento di viaggio nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 4: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorita'»,
con testo nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 5: contiene la dicitura «Documento o Documenti sulla cui
base il presente titolo e' rilasciato», con testo nelle tre lingue
(italiano, inglese e francese).
Da pagina 6 a 28: pagine riservate ai visti con la dicitura, in
alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».
Pagina 29: pagina destinata alle comunicazioni in casi di
emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Pagina 30: pagina contenente le avvertenze, nelle tre lingue
(italiano, inglese e francese).
Pagina 31 e 32: pagina contenente le finalita' di rilascio del
documento di viaggio, nelle tre lingue (italiano, inglese e
francese).
Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del
numero delle pagine contenute nel documento di viaggio, nelle tre
lingue (italiano, inglese e francese).
Art. 2
1. Nel documento di viaggio e' inserito un microprocessore RF/ID di
prossimita' (chip) nella copertina del documento di viaggio, conforme
alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita'
minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono
memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le
impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresi' memorizzate le
informazioni, gia' presenti sul supporto cartaceo, relative al
documento di viaggio ed al titolare, nonche' i codici informatici per
la protezione ed inalterabilita' dei dati e le informazioni
necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di
controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere
utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento e
l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente
disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai
fini del rilascio del documento di viaggio non saranno conservati in
banche di dati.
Art. 3
1. I documenti di viaggio rilasciati anteriormente alla entrata in
vigore del presente decreto mantengono la loro validita'.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 7 maggio 2015
Il Ministro: Gentiloni Silveri
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