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sabato 16 maggio 2015

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 13 aprile 2015, n. 61 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (15G00072) (GU n.111 del 15-5-2015)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 aprile 2015, n. 61

Regolamento recante modalita' di svolgimento del  concorso  pubblico,
di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, per l'accesso al ruolo dei  vigili  del  fuoco  in  qualita'  di
atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco.
(15G00072)

(GU n.111 del 15-5-2015)


 Vigente al: 30-5-2015




                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  ed  in
particolare  gli  articoli  145,  146   e   147,   disciplinanti   il
reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale  dei  gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  recante
«Deleghe   al   Governo   in   materia   di   lavori   usuranti,   di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, «Regolamento recante la disciplina  del  concorso  pubblico  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  296
del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili
del fuoco Fiamme Rosse»;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  23
ottobre 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo  145,  comma  2,
del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  disciplina  i
requisiti di eta' e di idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,
anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei  vigili
del fuoco in qualita' di atleta al Gruppo sportivo vigili  del  fuoco
Fiamme Rosse,  nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  del  relativo
concorso pubblico per titoli sportivi e  culturali,  la  composizione
delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di  esse,
i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito  ovvero
delle graduatorie di disciplina o specialita'.
  2.  Il  presente  regolamento  individua  altresi'  i  titoli   per
l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse,  in
qualita' di atleta o di tecnico, del personale appartenente al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma  1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3.  Il  tecnico  e'  una  figura  professionale  che  si  individua
esclusivamente per  la  funzione  svolta.  L'assegnazione  al  Gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita'  di  tecnico,  e'
riservata al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e
avviene unicamente con le  modalita'  di  cui  all'articolo  147  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

                               Art. 2


              Requisiti di eta' e di idoneita' fisica,
                       psichica e attitudinale

  1. Per l'accesso al ruolo dei  vigili  del  fuoco  in  qualita'  di
atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre  2013,  si  applicano  i
limiti di eta' previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,
n. 183. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono
quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,  n.
78, con le seguenti deroghe:
  a) per quel che concerne la statura, non si  applica  il  parametro
stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri  22
luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1,  comma  1,  del
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
  b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), f) e g) del  decreto  del  Ministro  dell'interno  11
marzo 2008, n. 78, per quel che concerne,  rispettivamente,  il  peso
corporeo, la normalita' del senso luminoso  e  cromatico,  l'acutezza
visiva e la capacita' uditiva.
  2. Con riferimento alle cause di non idoneita' per  l'accesso  alla
qualifica  di  vigile  del  fuoco  in  qualita'  di  atleta,  ed   in
particolare alla  presenza  di  sostanze  proibite,  oltre  a  quelle
previste  dall'allegato  B,  punto  4,  del  decreto   del   Ministro
dell'interno  11  marzo  2008,  n.  78,  si  applicano  anche  quelle
individuate  dalla  Prohibited  List  del  World  Anti-Doping   Code,
pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

                               Art. 3


                          Bando di concorso

  1. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal presente regolamento, indica:
  a) il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna  delle
discipline sportive  interessate,  ovvero  per  ciascuna  specialita'
esistente nell'ambito delle  stesse,  tenuto  conto  prioritariamente
delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate  dai
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  b) le modalita' di svolgimento del concorso;
  c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
  d) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
  e) le modalita' di presentazione  dei  titoli  valutabili  ai  fini
della formazione della graduatoria, nonche' i criteri di  valutazione
e i punteggi massimi attribuibili  a  ciascuno  di  essi  nei  limiti
indicati nella tabella A allegata al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante;
  f) ogni altra prescrizione o  notizia  utile  all'espletamento  del
concorso.

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione del concorso, nominata con decreto del  Capo  del
Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco con qualifica non inferiore a  dirigente  superiore,
ed e' composta da:
  a) un dirigente ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dell'ufficio per le attivita' sportive del Dipartimento;
  b) un dirigente del Dipartimento.
  2. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  appartenente  al
ruolo    dei    collaboratori    e    dei     sostituti     direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno,  con  qualifica  equiparata,  in  servizio  presso   il
Dipartimento.
  3. L'incarico  di  componente  della  commissione  esaminatrice  e'
attribuito a titolo gratuito.

                               Art. 5


                               Titoli

  1. Le categorie di titoli ed i punteggi  massimi  da  attribuire  a
ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente
regolamento.
  2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma  1
sono presi in considerazione solo  quelli  certificati  dal  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni  sportive  nazionali,
acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di  scadenza
indicata dal bando come termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso. Solo nel  caso  di  manifestazioni
con cadenza pluriennale,  quali  Olimpiadi,  Campionati  Mondiali  ed
Europei,  si  terra'  conto  esclusivamente  di   titoli   conseguiti
nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre  il  termine  di
diciotto mesi sopra indicato.
  3. I titoli valutati ed  i  relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso.
  4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  in  qualita'  di  atleta,   del   personale
appartenente al Corpo, ai  sensi  dell'articolo  147,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si  applicano  i  titoli
previsti nella Tabella A di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  in  qualita'  di  tecnico,  del   personale
appartenente al Corpo, ai  sensi  dell'articolo  147,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si  applicano  i  titoli
previsti nella Tabella B allegata al  presente  regolamento,  che  ne
costituisce parte integrante.

                               Art. 6


                             Graduatorie

  1.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  sono  approvate  le
graduatorie finali relative alle singole  discipline  sportive  sulla
base dei punteggi complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di
valutazione dei titoli  e  sono  dichiarati  vincitori  del  concorso
medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria,
ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno
conseguito  un  punteggio  minimo  specificato,  per   ogni   singola
disciplina, sul bando di concorso.
  2. Il decreto di cui  al  comma  1  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sul sito internet www.vigilfuoco.it
  3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del  fuoco
e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione  prescritto
per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta nei
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

                               Art. 7


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento,  si  applicano
le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  del
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.  163,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 13 aprile 2015

                                                  Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Interno, foglio n. 937


                                                            Tabella A
                                                     (articoli 3 e 5)
A) CATEGORIA I
Titoli sportivi certificati dal Comitato Olimpico Nazionale  Italiano
  ovvero dalle Federazioni sportive nazionali.
  1. Campione olimpico; secondo classificato  alle  Olimpiadi;  terzo
classificato  alle  Olimpiadi;  record   olimpico;   finalista   alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
  2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato  mondiale;
terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista
al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a
punti 25.
  3. Vincitore di coppa del mondo; secondo  classificato  alla  coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista  alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo:  fino  a  punti
20.
  4. Campione europeo; secondo classificato  al  campionato  europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record  europeo;  finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo:  fino  a
punti 15.
  5. Primo, secondo e terzo posto alle  Universiadi,  ai  Giochi  del
Mediterraneo: fino a punti 12.
  6. Campione italiano assoluto; secondo classificato  al  campionato
italiano  assoluto;  terzo  classificato   al   campionato   italiano
assoluto; record italiano  assoluto;  Campionato  italiano  assoluto:
classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.
  7.  Campione  italiano  di  categoria;  secondo   classificato   al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.
  8.  Componente  la  squadra  nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10.
  9. Componente la squadra nazionale di  categoria  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8.
  10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al decimo posto: fino a punti 10.
  11. Graduatoria federale nazionale di categoria:  classificato  dal
primo al decimo posto: fino a punti 8.
  12. Il conseguimento di uno dei titoli  precedentemente  descritti,
qualora conseguito da un atleta tesserato per un  G.S.  VV.F.  di  un
Comando Provinciale da almeno due anni, da' luogo alla  maggiorazione
del 10% del punteggio.
  13. Il tesseramento, da almeno due  anni,  per  un  G.S.  VV.F.,  a
parita' di punteggio totale nella valutazione dei  titoli  posseduti,
costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale.
B) CATEGORIA II
Titoli culturali.
  1. (1) Diploma di laurea: punti 2:
    a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
    b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
  2. (*) Diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado: punti 1.
  3. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

(1) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.

                                                            Tabella B
                                                         (articolo 5)
TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FIAMME ROSSE, IN QUALITA' DI  TECNICO,
  DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Titoli federali.
  1. Qualifica di tecnico della F.S.N.
  2. Qualifica di tecnico I livello S.Na.Q.
  3. Qualifica di tecnico II livello S.Na.Q.
  4. Qualifica di tecnico III livello S.Na.Q.
  5. Qualifica di tecnico IV livello S.Na.Q.
Titoli culturali.
  6. Diploma ISEF.
  7. Laurea triennale in Scienze Motorie.
  8. Laurea magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport.
  9. Laurea magistrale in Attivita' Motoria Preventiva e Adattata.
  10. Laurea triennale in disciplina attinente l'attivita' sportiva.
  11. Laurea magistrale in disciplina attinente l'attivita' sportiva.
  12.  Laurea  triennale  in  disciplina  non  attinente  l'attivita'
sportiva.
  13. Laurea  magistrale  in  disciplina  non  attinente  l'attivita'
sportiva.
Altri titoli.
  14. Componente  dello  staff  tecnico  nazionale  della  competente
Federazione sportiva.
  15. Incarichi federali (tecnico, selezionatore, responsabile, ecc.)
di carattere nazionale.
  16. Attestazione da parte della competente  F.S.N.  di  tecnico  di
atleta di interesse nazionale.
  17. Incarico tecnico in un G.S.VV.F.

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