MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 aprile 2015, n. 61
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico,
di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di
atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(15G00072)
(GU n.111 del 15-5-2015)
Vigente al: 30-5-2015
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», ed in
particolare gli articoli 145, 146 e 147, disciplinanti il
reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale dei gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n.
163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296
del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili
del fuoco Fiamme Rosse»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 23
ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, comma 2,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina i
requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale,
anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei vigili
del fuoco in qualita' di atleta al Gruppo sportivo vigili del fuoco
Fiamme Rosse, nonche' le modalita' di svolgimento del relativo
concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse,
i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero
delle graduatorie di disciplina o specialita'.
2. Il presente regolamento individua altresi' i titoli per
l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in
qualita' di atleta o di tecnico, del personale appartenente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Il tecnico e' una figura professionale che si individua
esclusivamente per la funzione svolta. L'assegnazione al Gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualita' di tecnico, e'
riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
avviene unicamente con le modalita' di cui all'articolo 147 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 2
Requisiti di eta' e di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. Per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di
atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si applicano i
limiti di eta' previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,
n. 183. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono
quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.
78, con le seguenti deroghe:
a) per quel che concerne la statura, non si applica il parametro
stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 22
luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), f) e g) del decreto del Ministro dell'interno 11
marzo 2008, n. 78, per quel che concerne, rispettivamente, il peso
corporeo, la normalita' del senso luminoso e cromatico, l'acutezza
visiva e la capacita' uditiva.
2. Con riferimento alle cause di non idoneita' per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco in qualita' di atleta, ed in
particolare alla presenza di sostanze proibite, oltre a quelle
previste dall'allegato B, punto 4, del decreto del Ministro
dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si applicano anche quelle
individuate dalla Prohibited List del World Anti-Doping Code,
pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).
Art. 3
Bando di concorso
1. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito
internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto
stabilito dal presente regolamento, indica:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle
discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialita'
esistente nell'ambito delle stesse, tenuto conto prioritariamente
delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate dai
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) le modalita' di svolgimento del concorso;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
e) le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini
della formazione della graduatoria, nonche' i criteri di valutazione
e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi nei limiti
indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, che ne
costituisce parte integrante;
f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del
concorso.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore,
ed e' composta da:
a) un dirigente ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dell'ufficio per le attivita' sportive del Dipartimento;
b) un dirigente del Dipartimento.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno, con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento.
3. L'incarico di componente della commissione esaminatrice e'
attribuito a titolo gratuito.
Art. 5
Titoli
1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a
ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente
regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1
sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali,
acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza
indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni
con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed
Europei, si terra' conto esclusivamente di titoli conseguiti
nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di
diciotto mesi sopra indicato.
3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.
4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in qualita' di atleta, del personale
appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli
previsti nella Tabella A di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in qualita' di tecnico, del personale
appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli
previsti nella Tabella B allegata al presente regolamento, che ne
costituisce parte integrante.
Art. 6
Graduatorie
1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le
graduatorie finali relative alle singole discipline sportive sulla
base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di
valutazione dei titoli e sono dichiarati vincitori del concorso
medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria,
ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno
conseguito un punteggio minimo specificato, per ogni singola
disciplina, sul bando di concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito internet www.vigilfuoco.it
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco
e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto
per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta nei
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 7
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2015
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Interno, foglio n. 937
Tabella A
(articoli 3 e 5)
A) CATEGORIA I
Titoli sportivi certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
ovvero dalle Federazioni sportive nazionali.
1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale;
terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista
al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a
punti 25.
3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti
20.
4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15.
5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo: fino a punti 12.
6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano
assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto:
classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.
7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.
8. Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10.
9. Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8.
10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al decimo posto: fino a punti 10.
11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al decimo posto: fino a punti 8.
12. Il conseguimento di uno dei titoli precedentemente descritti,
qualora conseguito da un atleta tesserato per un G.S. VV.F. di un
Comando Provinciale da almeno due anni, da' luogo alla maggiorazione
del 10% del punteggio.
13. Il tesseramento, da almeno due anni, per un G.S. VV.F., a
parita' di punteggio totale nella valutazione dei titoli posseduti,
costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale.
B) CATEGORIA II
Titoli culturali.
1. (1) Diploma di laurea: punti 2:
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. (*) Diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1.
3. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
(1) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
Tabella B
(articolo 5)
TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FIAMME ROSSE, IN QUALITA' DI TECNICO,
DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Titoli federali.
1. Qualifica di tecnico della F.S.N.
2. Qualifica di tecnico I livello S.Na.Q.
3. Qualifica di tecnico II livello S.Na.Q.
4. Qualifica di tecnico III livello S.Na.Q.
5. Qualifica di tecnico IV livello S.Na.Q.
Titoli culturali.
6. Diploma ISEF.
7. Laurea triennale in Scienze Motorie.
8. Laurea magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport.
9. Laurea magistrale in Attivita' Motoria Preventiva e Adattata.
10. Laurea triennale in disciplina attinente l'attivita' sportiva.
11. Laurea magistrale in disciplina attinente l'attivita' sportiva.
12. Laurea triennale in disciplina non attinente l'attivita'
sportiva.
13. Laurea magistrale in disciplina non attinente l'attivita'
sportiva.
Altri titoli.
14. Componente dello staff tecnico nazionale della competente
Federazione sportiva.
15. Incarichi federali (tecnico, selezionatore, responsabile, ecc.)
di carattere nazionale.
16. Attestazione da parte della competente F.S.N. di tecnico di
atleta di interesse nazionale.
17. Incarico tecnico in un G.S.VV.F.
Nessun commento:
Posta un commento