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sabato 16 maggio 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09182 presentato da LACQUANITI Luigi testo di Giovedì 14 maggio 2015, seduta n. 427   LACQUANITI, BENAMATI, SENALDI, PIAZZONI, ZAN, MANFREDI, LAVAGNO, GINOBLE, GALPERTI, SGAMBATO, CHAOUKI, GITTI e GADDA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:    la legge 27 luglio 2005, n. 154 (cosiddetta legge Meduri) ha disposto il riordino della carriera del personale inquadrato come dirigente penitenziario, conferendo al Governo la delega per la relativa disciplina e, secondo quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, della citata legge, il rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico ed il relativo personale è inserito fra le categorie escluse dall'applicazione del regime privatistico;



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09182
presentato da
LACQUANITI Luigi
testo di
Giovedì 14 maggio 2015, seduta n. 427

LACQUANITI, BENAMATI, SENALDI, PIAZZONI, ZAN, MANFREDI, LAVAGNO, GINOBLE, GALPERTI, SGAMBATO, CHAOUKI, GITTI e GADDA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   la legge 27 luglio 2005, n. 154 (cosiddetta legge Meduri) ha disposto il riordino della carriera del personale inquadrato come dirigente penitenziario, conferendo al Governo la delega per la relativa disciplina e, secondo quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, della citata legge, il rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico ed il relativo personale è inserito fra le categorie escluse dall'applicazione del regime privatistico;
   che l'articolo 4 della legge n. 154 del 2005 ha disposto che «il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale»; inoltre, in via transitoria e nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, il rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari sarebbe stato regolato «dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico» (articolo 4, comma 3), che è stato individuato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in quello del personale dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile, anche per continuità con il passato, visto che l'articolo 40 della previgente legge n. 395 del 1990 aveva attribuito al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria il trattamento economico e giuridico delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato;
   la delega conferita dalla legge n. 154 del 2005 è stata esercitata con il decreto legislativo n. 63 del 2006, che ha disciplinato l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed ha fissato, agli articoli dal 13 al 17, il trattamento economico, demandando alla procedura negoziale la relativa determinazione;
   nonostante siano trascorsi oramai quasi dieci anni dall'approvazione della legge di riordino non si è ancora pervenuti alla stipula del primo contratto che disciplini il trattamento giuridico ed economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, sicché continua ancora ad applicarsi al predetto personale la disciplina pubblicistica delle forze di polizia ad ordinamento civile;
   tale situazione di precarietà ha ingenerato numerosi contenziosi per quel che concerne la disciplina della mobilità del personale, quella dell'attribuzione degli incarichi superiori e soprattutto quella della conservazione della «anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza», ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici relativi al loro rapporto di lavoro come espressamente previsto dal decreto legislativo n. 63 del 2006;
   pertanto, i dirigenti penitenziari continuano a godere di un trattamento economico provvisorio, senza vedersi riconosciuta né «retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate», né «la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate», come pure espressamente previsto dall'articolo 15, n. 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 63 del 2006;
   la stipula del primo contratto del personale della dirigenza penitenziaria non è interessata, per gli anni dal 2005 al 2009, dal blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti vigente a decorrere dal 2010, in quanto scaturisce da una normativa previgente — la legge n. 15 aprile 2005 ed il decreto legislativo n. 63 del 2006 — tuttora rimasta inspiegabilmente inapplicata;
   il Ministro per la funzione pubblica pro tempore con proprio decreto 28 dicembre 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 13 febbraio, n. 37) ha all'uopo proceduto alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
   in data 29 luglio 2011 sono state avviate presso il Dipartimento della funzione pubblica le trattative negoziali per la stipula del primo contratto della carriera dirigenziale penitenziaria; la seduta del tavolo negoziale è stata poi aggiornata dalla parte pubblica al 13 settembre 2011, seduta procrastinata dapprima al 13 settembre 2011 e poi 27 settembre 2011, ed infine, definitivamente rinviata a «data da definirsi» per non meglio precisate «esigenze organizzative»;
   quali iniziative urgenti di competenza i Ministri interrogati intendano adottare in tempi rapidi per addivenire alla stipula del primo contratto di categoria della dirigenza penitenziaria. (4-09182)

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