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domenica 27 settembre 2015

Cassazione: Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente e pertanto non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali anche quando non comandati in servizio. (Nel caso di specie la Corte ha rigettato sulla base del principio in oggetto la richiesta di riconoscimento, in relazione al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., della scriminante della legittima reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, formulata sulla base del presupposto che nel momento del suo intervento l'agente di polizia non era in servizio e non poteva dunque compiere l'atto che aveva provocato la violenta reazione



Cassazione Penale
Sez. VI, sent. n. 42639 del 10 novembre 2009
c.p. art. 337
D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4
 
Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente e pertanto non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali anche quando non comandati in servizio. (Nel caso di specie la Corte ha rigettato sulla base del principio in oggetto la richiesta di riconoscimento, in relazione al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., della scriminante della legittima reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, formulata sulla base del presupposto che nel momento del suo intervento l'agente di polizia non era in servizio e non poteva dunque compiere l'atto che aveva provocato la violenta reazione dell'autore del reato). (Rigetta, App. Trieste, 19 gennaio 2009)
Sez. VI, sent. n. 42639 del 22-09-2009 (ud. del 22-09-2009), K.G. (rv. 245002)

RESISTENZA
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 22-09-2009) 10-11-2009, n. 42639
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 26-10-2006, con la quale il Tribunale di Palmanova ha dichiarato K.G. colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p. (per avere usato violenza nei confronti dell'Assistente della Polizia di Stato P.P. per opporsi allo stesso mentre, ad un semaforo, tentava di identificare il K. per contestargli la sua precedente guida pericolosa;
segnatamente spingendo il p.u. e divincolandosi, facendo cadere a terra il P., così dandosi alla fuga in mezzo ai campi dopo avere abbandonato la propria vettura) e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.
Ricorre il K., mediante il suo difensore, deducendo con un primo motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del P. e all'affermazione secondo cui quest'ultimo si sarebbe qualificato come pubblico ufficiale prima di essere aggredito dal prevenuto.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui al D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4.
Sostiene che la condotta di guida sconveniente o anche pericolosa dell'imputato non legittimava l'inseguimento da parte di un poliziotto in borghese, con un'auto civile, su una strada trafficata e ad alta velocità, nè giustificava la condotta del P. che, per sua stessa ammissione e prima ancora di ogni possibile reazione da parte del prevenuto, ha afferrato il K. per un braccio, usando quindi nei suoi confronti una certa coazione fisica, senza nemmeno chiedergli preventivamente spiegazioni o l'esibizione di un documento di identità.
Con un terzo motivo, infine, il ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di audizione del teste D.M., avanzata ex art. 507 c.p.p. in sede di istruttoria dibattimentale di primo grado e reiterata in appello. Deduce, in particolare, che trattasi di prova decisiva, essendo il D.M. l'unico testimone oculare presente sul luogo dei fatti al momento della presunta aggressione ai danni del P..

Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello, nell'attribuire - con valutazione insindacabile in sede di legittimità - piena attendibilità alla ricostruzione della vicenda operata dalla persona offesa, ha ritenuto certo, in punto di fatto, che il K. ha aggredito l'agente P. dopo che quest'ultimo, raggiunto l'imputato ad un semaforo per contestargli la sua spericolata condotta di guida, si era qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, esibendo il relativo tesserino. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta sulla base di un'articolata motivazione, con la quale, senza incorrere in macroscopiche incongruenze logiche, ha analiticamente esaminato e confutato gli argomenti difensivi sviluppati con i motivi di appello.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta dell'Armatore gli estremi integrativi del reato di cui all'art. 337 c.p., data la stretta correlazione tra gli atti violenti posti in essere dal prevenuto e l'attività di ufficio del pubblico ufficiale, alla quale l'imputato mirava ad opporsi.
Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente, il quale, nel contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa circa l'aggressione dalla stessa subita e la sua previa qualificazione come pubblico ufficiale, sollecita sostanzialmente una rinnovata valutazione delle emergenze processuali, suggerendo una diversa ricostruzione fattuale della vicenda.
Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass, S.U. 30-4-1997 n. 6402).
2) Le censure mosse col secondo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui al D.Lgs. n. 2688 del 1944, art. 4 sono infondate.
Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente, e non cessano dalla loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio (Cass. Sez. 1, 4-2-1992 n. 3200).
Nella specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha escluso qualsiasi connotato di arbitrarietà nella condotta del P., atteso che il medesimo, benchè si trovasse in borghese a bordo di un'auto civile, era abilitato a porsi all'inseguimento del K. per contestargli - dopo aver esibito il tesserino della Polizia - la spericolata condotta di guida tenuta, che aveva posto a repentaglio l'incolumità altrui. Nè vale ad integrare una condotta arbitraria del pubblico ufficiale, tale da giustificare la violenta reazione dell'imputato in base all'invocata scriminante, il fatto che il P., come accertato dai giudici di merito, a causa dello stato di notevole agitazione in cui si trovava il K. e del suo verosimile stato di ebbrezza, lo abbia afferrato per un braccio per impedirgli di riprendere la guida.
3) Col terzo motivo di ricorso la difesa, nel dolersi del mancato accoglimento della richiesta di audizione del teste D.M., avanzata in primo grado ai sensi dell'art. art. 507 c.p.p. e reiterata in appello, muove sostanziali censure in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello.
Al riguardo, deve rammentarsi che, a mente dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti", ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. Sez. 3, 22-1-2008 n. 8382; Sez. 3, 23-5-2007 n. 35372; Sez. 3, 29-1-2004 n. 3348). L'accertamento, ai fini considerati, dell'incompletezza dell'indagine, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. Sez. 4, 19-2-2004 n.18660; Sez. 4, 5-12-2003/6-2-2004 n. 4981).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, dando atto, con motivazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in questa sede, della non indispensabilità della prova invocata dalla difesa e della completezza dell'istruttoria dibattimentale, priva delle contraddizioni evidenziate della difesa.
4) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009

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