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domenica 27 settembre 2015

Comunità Europea Equo indennizzo: Danno non patrimoniale sempre presunto. Onere della prova grava su amministrazione resistente.



Equo indennizzo: Danno non patrimoniale sempre presunto. Onere della prova grava su amministrazione resistente.

COMUNITA' EUROPEA   -   DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.
Cass. civ. Sez. I, 22-01-2010, n. 1099
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1 M.P., dopo avere adito la Corte di appello di Firenze che si dichiarava incompetente, con ricorso in riassunzione alla Corte di appello di Genova depositato il 24 maggio 2005, esponeva di avere proposto, nel gennaio 1996, un ricorso al TAR Toscana, relativo a competenze retributive e pensionistiche. Il TAR, con sentenza del maggio 2003, aveva rigettato la domanda. Chiedeva la liquidazione dell'equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l'eccessiva durata del processo. La Corte d'appello, con decreto depositato il 7 dicembre 2005, rigettava la domanda. Il M., con atto notificato il 17/22 gennaio 2007 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, formulando tre motivi. La Presidenza del Consiglio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia accolto. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denunciano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e l'art. 6 della CEDU, artt. 24 e 101 Cost. in relazione all'art. 96 c.p.c., nonchè vizi motivazionali. Il ricorrente lamenta l'erroneità del decreto impugnato in quanto, pur riconoscendo l'eccessiva durata del processo, ha escluso il diritto all'indennizzo conseguente, ponendo sostanzialmente a carico dell'attore l'onere della prova del danno, negandone la sussistenza per essere l'azione promossa nel giudizio a quo un'azione collettiva, le cui possibilità di successo erano più che esigue. Si lamenta la lesione delle norme su menzionate con riferimento alla giurisprudenza CEDU e di questa Corte.
2. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha disatteso la domanda di equo indennizzo senza negare l'eccessiva durata del processo intrapreso dall'attore dinanzi al tribunale amministrativo, bensì unicamente sul rilievo della mancanza di danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguentemente sofferto dal ricorrente medesimo. Con particolare riguardo al danno non patrimoniale, la Corte d'appello non ha negato il principio (ormai consolidato) secondo il quale tale specie di danno è da ritenersi conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicchè - pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - il giudice, una volta accertata e determinata la violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (in questo senso Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1339). Ha ritenuto, invece, che nel caso specifico detta presunzione di danno dovesse ritenersi superata, poichè il giudizio a quo era stato proposto con un ricorso collettivo, in ordine al quale la presunzione di danno morale non poteva ritenersi esistente, stante lo scarso coinvolgimento morale della singola parte, e tenuto conto, inoltre, che le possibilità di accoglimento della domanda erano esigue, considerato il consolidato orientamento esistente in sede amministrativa e la reiezione della domanda da parte del TAR sulla base di precedenti del Consiglio di Stato.
Tali argomenti, tuttavia, non valgono a sorreggere la conclusione cui la Corte di merito è pervenuta. Infatti, una volta che si ammetta - come deve farsi - che in caso di lesione del diritto alla ragionevole durata del giudizio il danno non patrimoniale è da presumersi sino a prova contraria, e che quindi nessuno specifico onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, è l'amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a far escludere la sussistenza di un tale danno in concreto. Pertanto la circostanza che il ricorso fosse stato proposto da una pluralità di attori e che non fossero specificati gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale da ciascuno di essi lamentato, non poteva avere rilievo al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, pur sempre presuntivamente sofferto dai ricorrenti. Del pari ininfluente, a tale fine, è il fatto che la causa avesse avuto un esito negativo e che tale esito fosse in qualche modo prevedibile, giacchè l'esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l'eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile - e ne sia data la prova - di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo. Circostanze riguardo alle quali nel decreto impugnato non vi è specifica ed esaustiva motivazione, necessaria al fine di escludere l'indennizzabilità, non bastando ad escluderla il generico riferimento ad una giurisprudenza contraria alle richieste del ricorrente, che parte convenuta avrebbe dovuto dimostrare specificamente pertinente a tutte le domande e già consolidata, in guisa da rendere la lite temeraria. (Cass. 26 settembre 2008, n. 24269).
3. Imponendo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) ed i vincoli derivanti in proposito all'ordinamento italiano dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.) di fare il più ampio uso possibile del potere di decidere nel merito conferito a questa Corte dall'art. 384 c.p.c., comma 2, se ne ravvisano le condizioni nel caso di specie, rilevandosi che il processo del quale si lamenta l'eccessiva durata si è protratto dal gennaio 1996 al maggio 2003, e cioè sette anni e quattro mesi, cosicchè l'eccessiva durata - considerata normale quella di tre anni - è di quattro anni e quattro mesi.
Per ciò che concerne la misura dell'indennizzo, va rilevato che - considerata di mille Euro la misura ordinaria dell'indennizzo - su di esso incidono riduttivamente vari criteri, quale, nel caso specifico, l'esito sfavorevole del giudizio (Cass. 5 maggio 2006, n. 10383) in un contesto che, se non rendeva temeraria la domanda, la rendeva fortemente aleatoria, così da potersi ritenere congruo un indennizzo complessivo di Euro tremilaseicento, con gl'interessi legali dalla domanda.
Conclusivamente, accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri va condannata al pagamento di Euro tremilaseicento, con gl'interessi legali dalla domanda giudiziale, nonchè al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con la distrazione richiesta relativamente alle spese del processo dinanzi alla Corte di appello.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna la Presidenza del consiglio dei Ministri al pagamento in favore di M.P. di Euro tremilaseicento, con gl'interessi legali dalla domanda giudiziale, nonchè in favore dell'avv. Gabriele De Paola di Euro 800,00 per onorari ed Euro 385,00 per diritti relativi al giudizio dinanzi alla Corte di appello, oltre Euro 50,00 per spese vive ed oltre spese generali e accessori, nonchè in favore di M.P. di Euro ottocento per il giudizio di cassazione, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Manda alla cancelleria di compiere le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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