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domenica 27 settembre 2015

Consiglio di Stato: Polizia di Stato - Lavoro straordinario - Computo su tredicesima e TFR




Polizia di Stato - Lavoro straordinario - Computo su tredicesima e TFR
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Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 5790 del 25 settembre 2009


L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 63


Sia per il calcolo della tredicesima mensilità, che per quello del trattamento di fine rapporto e del trattamento pensionistico non vanno computate le due ore di lavoro straordinario obbligatorio, che il personale della Polizia di Stato deve svolgere, in aggiunta all'orario di lavoro di 40 ore settimanali (art. 63, L. n. 121/1981). (Riforma della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 736/2005).

Sez. VI, Sent. n. 5790 del 25-09-2009 (ud. del 29-05-2009), I.N.P.D.A.P. c. A.M. e altri



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5790/2009

Reg.Dec.

N. 9350-9598 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

sui ricorsi:

1) n. 9350/2006, proposto dall’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marinuzzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme, n. 55;

contro

-

e nei confronti di

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



2) n. r.g. 9598/2006 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

-

e nei confronti di

I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marinuzzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme, n. 55;

entrambi per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia – Trieste, n. 736 del 2005.

Visti i ricorsi in appello;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;

udito l’avv. dello Stato Fedeli, e l’avv.to Marinuzzi;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1) la causa può essere definita con sentenza breve mediante rinvio a precedente conforme (art. 26, l. Tar), potendo la sentenza breve trovare applicazione non solo in caso di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, ma in ogni altro caso in cui vi sono i presupposti di manifesta fondatezza o infondatezza o inammissibilità;

2) i due appelli devono essere riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza;

3) la questione di diritto è quella della computabilità o meno, ai fini di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro straordinario obbligatorio espletate dal personale della polizia di Stato, in aggiunta all’orario di lavoro di 40 ore settimanali (art. 63, l. n. 121/1981) (con riguardo al periodo pregresso all’entrata in vigore del d.P.R. n. 395/1995, con il quale le due ore di cui si è detto sono state ritenute lavoro ordinario e conteggiate sull’indennità pensionabile di polizia);

4) la sentenza appellata ha risolto la questione in senso favorevole ai dipendenti pubblici, salvo il limite della prescrizione quinquennale, ed è stata appellata dal Ministero dell’interno e dall’I.N.P.D.A.P.;

5) la questione di diritto è stata già affrontata e decisa dal Consiglio di Stato in senso sfavorevole ai dipendenti pubblici, con numerose decisioni (Cons. St., sez. sesta: 16 settembre 2008, nn. 4364, 4366, 4367; 9 settembre 2008 n. 4292; 3 settembre 2008 nn. da 4141 a 4159, 4161, 4162; 22 marzo 2007 n. 1352; 24 giugno 2006 n. 4045; 16 maggio 2006 n. 2759; 14 marzo 2006 n. 1324; 17 febbraio 2006 n. 651; 23 dicembre 2005 n. 7368; 23 dicembre 2005 n. 7358; 7 novembre 2005 n. 6182; 4 aprile 2005 n. 1461; 3 novembre 2003 n. 6825; 17 febbraio 2003 n. 842; Cons. St., sez. quarta: 19 dicembre 2008 n. 6403; 26 marzo 2006 n. 1110; 30 maggio 2005 n. 2764), e con argomenti che il Collegio condivide:

a) il compenso di cui trattasi non ha valore stipendiale, atteso che nel pubblico impiego la locuzione “stipendio” deve essere intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa (v. anche: Cons. Stato, ad. plen., 17 settembre 1996 n. 18 e 21 maggio 1996 n. 4);

b) costituisce principio fondamentale della disciplina pensionistica statale che gli assegni accessori dello stipendio sono pensionabili solo se espressamente dichiarati tali dalla normativa applicabile; così che non è quiescibile il compenso per il lavoro straordinario obbligatorio previsto dall'art. 63, co. 2, l. n. 121/1981 e in prosieguo dalla contrattazione collettiva di settore;

c) quanto al computo ai fini dell’indennità di buonuscita, per stabilire l’idoneità di un certo emolumento a far parte della base contributiva della medesima indennità, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno) ma il dato formale, ossia il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento (v. anche: Cons. St., ad. plen., 21 maggio 1996 n. 4; Cons. St., ad. plen., 16 gennaio 2007 n. 3);

d) anche in ordine alla determinazione della tredicesima mensilità deve trovare applicazione il criterio nominalistico quanto all’individuazione delle voci retributive che concorrono alla sua quantificazione;

6) gli appelli vanno pertanto accolti, con integrale riforma della sentenza appellata, e con compensazione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa riunione, li accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR.

Spese compensate in relazione al doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2009, con la partecipazione di:

Giuseppe Barbagallo                     - Presidente

Aldo Fera                                     - Consigliere

Rosanna De Nictolis                     - Consigliere relatore ed estensore

Maurizio Meschino                       - Consigliere

Bruno Rosario Polito                    - Consigliere



Presidente



Consigliere                                                                           Segretario









DEPOSITATA IN SEGRETERIA



il...25/09/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione







CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)



Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa



al Ministero..............................................................................................



a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642



                                                                                              Il Direttore della Segreteria

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