Polizia di Stato-Destituzione-Mancata presa d'atto delle condizioni familiari dell'incolpato
Consiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 6497 del 22 ottobre 2009
MotivazioneConsiglio di Stato
Sez. VI, Sent. n. 6497 del 22 ottobre 2009
D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 13
Poiché la destituzione, come massima sanzione espulsiva, dell'appartenente alla Polizia di Stato è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, che deve tener conto di tutte le circostanze concrete (art. 13 D.P.R. n. 737/1981), si deve considerare carente di motivazione il provvedimento di destituzione che, motivato con la reiterata contrazione di più debiti, poi, non onorati (con conseguente attivazione di una procedura esecutiva davanti al tribunale), non abbia preso in considerazione la reale situazione dell'incolpato, le cui deduzioni fanno emergere difficoltà familiari a causa di grave malattia di un parente a carico. (Conferma della sentenza del T.A.R. Molise n. 00822/2007).
Sez. VI, Sent. n. 6497 del 22-10-2009 (ud. del 07-07-2009), Ministero dell'Interno e altri c. C.E.
N. 06497/2009 REG.DEC.
N. 00757/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 757 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, Questura di Campobasso, Min.Giust.-Procura della Repubblica c/o Trib.Campobasso Ps in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;;
Ministero dell'Interno, Questura di Campobasso, Min.Giust.-Procura della Repubblica c/o Trib.Campobasso Ps in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;;
contro
@@@@@@@ @@@@@@@;
per la riforma
della sentenza del Tar Molise - Campobasso n. 00822/2007, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA DESTITUZIONE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato dello Stato F. Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del Capo della Polizia di Stato 7 marzo 2005 prot. 333-C/22009-I al sig. @@@@@@@ @@@@@@@, all’epoca ispettore della Polizia di Stato, è stata inflitta la sanzione della destituzione ai sensi dell’art. 7, n. 6, d.P.R. n. 737/1981, con la seguente motivazione <<contraeva un debito, tramite emissioni di titoli cambiari e, alla scadenza prevista, non provvedeva ad onorarlo facendo, in tal modo, attivare dal creditore una procedura esecutiva al tribunale civile di Roma con atto di pignoramento presso terzi. Recidivo specifico>>.
1.1. Contro tale provvedimento e la presupposta delibera 9 febbraio 2005 con cui il competente consiglio provinciale di disciplina ha proposto l’irrogazione della sanzione espulsiva, l’interessato proponeva ricorso al Tar per il Molise.
2. Il Tar adito, con la sentenza 7 dicembre 2007 n. 822, accoglieva il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che irroga la massima sanzione senza tener conto delle giustificazioni fornite dall’interessato e della sua situazione personale.
3. Ha proposto appello il Ministero dell’interno con atto notificato a controparte, nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, il 21 gennaio 2009 (nel rispetto del termine lungo per appellare, con la sospensione nel periodo feriale), e depositato il successivo 30 gennaio 2009.
4. La Sezione, con ordinanza 17 febbraio 2009 n. 882 ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata, <<avuto riguardo alla fondatezza – condivisibilmente ritenuta dal Tar- dei motivi di ricorso di primo grado ed alla insussistenza, allo stato, di un danno grave e irreparabile riveniente dalla permanenza in servizio del signor @@@@@@@ @@@@@@@>>.
5. Con l’atto di appello si osserva che:
a) i provvedimenti disciplinari sono demandati alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione;
b) nella specie la sanzione espulsiva massima era giustificata dalla recidiva specifica, atteso che il dipendente era stato già sanzionato in precedenza, reiteratamente, per la medesima violazione, consistente nell’onorare debiti contratti;
c) la condotta recava nocumento al prestigio dell’istituzione;
d) la motivazione è avvenuta per relationem agli atti istruttori.
6. L’appello è infondato.
6.1. Ai sensi dell’art. 7, n. 6, d.P.R. n. 737/1981, la destituzione è inflitta per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari.
La sospensione dal servizio, a sua volta, è inflitta, ai sensi dell’art. 6, n. 4, d.P.R. n. 737/1981, per mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali; l’art. 4 a sua volta prevede la pena pecuniaria per l’illecito disciplinare consistente nel <<contrarre debiti senza onorarli>>.
6.2. Nel caso di specie, risulta che il dipendente aveva già riportato una pena pecuniaria e tre deplorazioni per non aver onorato debiti contratti, e quattro sospensioni dal servizio per aver contratto debiti senza onorarli.
6.3. Sicché, si deve concordare con parte appellante, laddove si lamenta che erroneamente il Tar ha ritenuto che per la condotta contestata, aver contratto un debito cambiario senza onorarlo, non è prevista la sanzione della sospensione dal servizio.
Infatti, se la prima contrazione di debito senza onorarlo è punita con pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 4 citato, la reiterazione di tale violazione giustifica, ai sensi dell’art. 6, la sospensione dal servizio; sicché, l’ulteriore reiterazione, giustifica, in astratto, la destituzione.
6.4. Tuttavia, l’astratta riconducibilità della condotta concreta alla fattispecie astratta non conduce ad un automatismo sanzionatorio, posto che la destituzione, come massima sanzione espulsiva, è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, che deve tener conto di tutte le circostanze concrete, ai sensi dell’art. 13, d.P.R. citato.
6.5. Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato in prime cure, e i presupposti atti istruttori (e segnatamente la proposta del competente consiglio di disciplina) sono effettivamente carenti di motivazione, in quanto non tengono in alcuna considerazione le controdeduzioni dell’incolpato, che fanno emergere una situazione di difficoltà familiare a causa di grave malattia di un parente a carico.
6.6. L’amministrazione avrebbe invece dovuto valutare tali controdeduzioni al fine di compiere tutti gli accertamenti istruttori del caso per vagliarne la veridicità. Sotto tale profilo andava compiuta una istruttoria volta ad acclarare l’utilizzo effettivo della somma oggetto del debito contratto, e l’utilizzo delle somme oggetto dei debiti contratti in passato e già oggetto di procedimento disciplinare.
Tanto, al fine di verificare se la contrazione di debiti fosse dovuta a contingenti e stringenti difficoltà economiche dovute a grave malattia di un familiare, ovvero ad una libera scelta, da parte dell’incolpato, di un tenore di vita non sostenibile con il reddito ordinario.
6.7. Per quanto esposto, la sentenza di primo grado merita conferma, con la precisazione che restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. A tal fine, il procedimento disciplinare dovrà essere ripreso, a partire dal primo degli atti annullati in sede giurisdizionale, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, ai sensi dell’art. 119 t.u. n. 3/1957 (per l’applicabilità della presente disposizione anche al procedimento disciplinare nei confronti di appartenenti alla polizia di stato v. Cons. St., sez. IV, 6 marzo 1989 n. 149; Id., 16 giugno 1987 n. 363).
7. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1) respinge l’appello;
2) fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione ai sensi dell’art. 119, t.u. n. 3/1957;
3) nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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