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domenica 27 settembre 2015

Consiglio di Stato: Visita fiscale: basta che la lavoratrice abbia comunicato il nuovo indirizzo all'Amministrazione dalla quale dipende Anche se il controllo medico-legale sulle condizioni della dipendente non è andato a buon fine, la donna non può essere accusata di leggerezza né di malafede perché ha reso noto la variazione di domicilio al dirigente dell'ufficio



Visita fiscale: basta che la lavoratrice abbia comunicato il nuovo indirizzo all'Amministrazione dalla quale dipende
Anche se il controllo medico-legale sulle condizioni della dipendente non è andato a buon fine, la donna non può essere accusata di leggerezza né di malafede perché ha reso noto la variazione di domicilio al dirigente dell'ufficio
(Sezione sesta, decisione n. 271/10; depositata il 26 gennaio)

N. 00271/2010 REG.DEC.
N. 05757/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 5757 del 2004, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentata e difesa dall'avv. -
contro
CONI Servizi s.p.a. (gia' CONI - Comitato Olimpico Nazionale. Italiano), rappresentato e difeso dall'avv. -

per la riforma della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 03907/2003, resa tra le parti, concernente “richiamo e diffida con comminatoria di decadenza del trattamento economico per il periodo di malattia, in relazione alla mancata denuncia di variazione di domicilio o comunque alla comunicazione di domicilio errato”
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e viste le memorie difensive del CONI;
Visti tutti gli atti della causa;
Nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009, relatore il Cons. -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO
1.Con il ricorso di primo grado (notificato al CONI in data.10.6.1994 e 2.7.1994), la signora @@@@@@@ @@@@@@@ adiva il T.a.r. del Lazio, Roma, impugnando, il provvedimento di “richiamo e diffida” con comminatoria di decadenza del trattamento economico per il periodo di malattia, in relazione alla presunta mancata denuncia di variazione di domicilio o comunque alla comunicazione di domicilio errato, di cui alla lettera in data 5.3.1994 consegnata alla ricorrente il 12.4.1994.
A sostegno del gravame, la istante, nel contestare il provvedimento impugnato secondo cui ella nella sostanza avrebbe impedito il controllo domiciliare del medico fiscale, non avendo fornito sufficienti indicazioni per reperire il suo domicilio, deduceva, con tre motivi, censure di:
a) violazione e falsa applicazione dell’art.5 n.14 del D.L. 12.9.1983 n.463, così come modificato dalla L. 11.11.1963 n.638 di conversione;
b) eccesso di potere conseguente al contraddittorio comportamento dell’ente in relazione al mancato coordinamento dei propri uffici e dipendenze;
c) eccesso di potere per inesistenza dei fatti addotti a motivazione del procedimento disciplinare. Nelle conclusioni l’istante chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese giudiziali.
Nel giudizio si costituiva il CONI, che chiedeva la reiezione del gravame per infondatezza. L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza in data 27.7.2004, con conseguente sospensione della esecutorietà del gravato provvedimento.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito T.a.r. respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure in esso proposte.
3. Avverso tale sentenza – che aveva basato la reiezione del ricorso soprattutto sull’indagine (risultata per i primi giudici negativa) in ordine al comportamento tenuto dalla ricorrente e alla sufficienza o meno della diligenza e del rispetto del principio di buona fede o correttezza da parte della stessa – è stato interposto l’odierno appello, affidato dalla signora @@@@@@@ al seguente articolato motivo: “errata valutazione del comportamento della ricorrente”.
Con tale motivo l’appellante, reiterando nella sostanza le censure mosse nel giudizio di primo grado, ha criticato le argomentazioni della gravata pronuncia, concludendo per la sua riforma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in prime cure e con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme indebitamente trattenute e relative ai mesi di maggio e giugno 1994, maggiorate degli interessi legali da applicarsi sulla somma rivalutata di anno in anno a titolo di risarcimento del danno e, in via subordinata, per la declaratoria dell’obbligo in capo al CONI di restituire di quanto indebitamente trattenuto.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di appello, l’ente predetto ha replicato con apposite memorie ai motivi ex adverso svolti, concludendo per la reiezione dell’impugnazione.
4. Nella pubblica udienza del 24 novembre 2009 la causa, infine, è stata ritenuta per la decisione su richiesta della parte appellante.
DIRITTO
1. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza del T.a.r. del Lazio, Roma, n.3907 del 3.5.2003, con la quale è stato respinto il ricorso della signora @@@@@@@ @@@@@@@, dipendente del CONI in servizio preso la Federazione Ciclistica Italiana (F.C. I.), avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto nei suoi confronti il recupero degli emolumenti corrisposti nel periodo di assenza per malattia (2.6.1993 -2.8.1993), avendo la dipendente impedito, ad avviso dell’Amministrazione stessa, il controllo domiciliare del medico fiscale per non avere fornito sufficienti elementi circa il suo domicilio ai fini della necessaria visita di controllo.
Con l’odierno appello - affidato ad un unico motivo di diritto - vengono rimodulati nella sostanza i rilievi già mossi nel giudizio di primo grado, rilievi che possono così sintetizzarsi:
A) Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata - dalla quale emerge che all’Ufficio del personale del CONI la signora @@@@@@@ risultava residente in Roma, via Matteo @@@@@@@ n.28; che la stessa aveva variato la propria residenza e domicilio nel gennaio 1993, comunicando tale variazione alla F.C.I., ove prestava servizio, essendosi trasferita a Fiumicino in via della Scafa, entrata in via Coni @@@@@@@ @@@@@@@/A; che la F.C.I. aveva riportato il nuovo indirizzo nella scheda presenze dell’anno 1992-1993 e non avrebbe mai comunicato all’Ufficio del personale del CONI il mutato indirizzo, né provveduto ad indicare, al momento della trasmissione del certificato medico, l’indirizzo presso il quale il sanitario avrebbe potuto effettuare la visita fiscale; che quindi la ricorrente avrebbe tenuto un “comportamento superficiale non improntato ai normali canoni di diligenza” -. non sono, per la maggior parte, corrispondenti a verità e non trovano fondamento nella documentazione istruttoria; e ciò in quanto:
- la F.C.I. aveva riportato il nuovo indirizzo della ricorrente nella scheda presenze dell’anno 1992-1993, come comprovato della documentazione agli atti di causa, sicché la stessa Federazione avrebbe dovuto comunicare, secondo la prassi dell’epoca, la variazione di indirizzo registrata all’Ufficio del personale del CONI (come peraltro riconosciuto dalla Segretario generale della F.C.I. con lettera del 21.4.1994);
- comunque la stessa ricorrente aveva inviato al CONI il certificato di assistenza al parto datato 1.3.1993 (circostanza questa confermata dall’Ente nella lettera nella quale si invitava la @@@@@@@ a riprendere servizio il 2.6.1993), certificato in cui era riportato il nuovo indirizzo in Fiumicino; la suddetta lettera era stata inviata peraltro dal CONI a Roma, via Matteo @@@@@@@ n.28 (indirizzo precedente al cambio di residenza) e, anche la visita fiscale, effettuata dopo la presentazione del certificato di malattia da parte della interessata per ottenere la giustificazione dell’assenza dopo tale data (2.6.1993), veniva disposta presso il detto indirizzo di via Matteo @@@@@@@ 28; da ciò la conseguenza che la dipendente aveva fatto quanto in suo potere per fornire al proprio datore di lavoro elementi utili per essere rintracciata nella nuova residenza e questo fino al gennaio 1993, sicché la responsabilità dei disguidi verificatisi nel caso in esame non doveva essere addebitata in alcun modo alla medesima “ma alla disorganizzazione interna degli Uffici del CONI, che certamente non avevano comunicato correttamente tra loro”;
B) in relazione all’obiezione del CONI che la signora @@@@@@@ non avrebbe ottemperato al dovere dell’esatta comunicazione del suo indirizzo attraverso lo specifico foglio di aggiornamento fornito dalla circolare n.12504 del 25.3.1993 (da cui il T.a.r. ha tratto argomento per ravvisare un comportamento superficiale e scorretto da parte della ricorrente), deve rilevarsi che di detta circolare, non prodotta nel giudizio di primo grado e protocollata presso la F.C.I. in data 7.4.2003, l’interessata non aveva potuto prendere visione, in quanto “in maternità” e non essendole stata comunque inviata con raccomandata r.r., come previsto dalla circolare stessa, (cosa questa non smentita dal CONI, che al riguardo non ha dato prova di avere informato di quanto sopra l’interessata, la quale ha conosciuto dunque le nuove modalità di comunicazione sopra menzionate soltanto al suo rientro in servizio, dopo la fruizione del congedo per maternità e dopo il periodo di malattia successivo al 2.6.1993); peraltro secondo la citata circolare, i dipendenti in servizio presso le unità organiche erano tenuti a dare tutte le suddette comunicazioni “al proprio dirigente che direttamente provvederà a richiedere gli accertamenti sanitari di controllo alle rispettive U.S.L. di competenza, nonché a trasmettere, per conoscenza, gli indirizzi aggiornati al Servizio personale, settore malattie” e, nel caso in esame, anche se non a conoscenza della suddetta circolare, la signora @@@@@@@ aveva, fin dal gennaio 2003, comunicato la variazione di indirizzo al dirigente della F.C.I., Ufficio di appartenenza, così ottemperando anche a quanto sarebbe stato prescritto dalla suddetta circolare e fornendo tutti gli elementi necessari per essere rintracciata in ipotesi di visite fiscali; da ciò la conclusione che la ricorrente non può essere accusata di leggerezza né di malafede avendo fatto quanto possibile circa gli obblighi spettanti nei confronti del suo datore di lavoro;
C) circa infine lo svolgimento dei fatti relativi alle visite mediche non andate a buon fine, deve rilevarsi che la prima visita fu erroneamente indirizzata dal CONI a via M. @@@@@@@ n.28, le altre all’indirizzo di via della Scafa n.52 (a cui altri enti avevano regolarmente fatto recapitare la propria corrispondenza e ciò “senza neppure ricorrere all’ulteriore spiegazione dell’entrata dislocata in altra posizione”).
3. Ciò premesso in ordine alle doglianze formulate nell’appello, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento in relazione a quanto dedotto nelle censure di cui ai punti A) e B) che precedono.
3.1. Da una parte, infatti, dagli atti di causa risulta nel caso di specie la denunciata “disorganizzazione interna degli Uffici del CONI ”, in particolare tra la F.C.I., ove prestava servizio la ricorrente, e l’Ufficio del personale, Uffici che hanno dato dimostrazione di non avere, tra loro, “correttamente comunicato”, come osservato, per l’appunto, dalla difesa dell’appellante.
Ed invero, una volta che il dipendente aveva inviato il certificato di malattia all’Ufficio di appartenenza (nella specie F.C.I.), che conosce esattamente l’indirizzo ove effettuare l’eventuale visita fiscale, riscontrabile nell’apposito schedario, non incombeva sul medesimo dipendente altro onere a tal fine, restando a carico di detto Ufficio ogni incombente necessario perché ad opera dell’Ufficio del personale del CONI siano svolti gli accertamenti sanitari previsti dalla legge.
Pertanto, nel caso in esame, il C.S.I. ha certamente errato nel non indicare chiaramente, al momento della trasmissione del certificato medico, l’esatto indirizzo della signora @@@@@@@ all’Ufficio del personale del CONI, al fine dello svolgimento nei suoi confronti della visita sanitaria di controllo, dopo che la dipendente in questione aveva variato la propria residenza e domicilio (da Roma, via M.@@@@@@@ 28) nel gennaio 1993, comunicando tale variazione alla F.C.I., ove prestava servizio, essendosi trasferita a Fiumicino in via della Scafa, entrata in via Coni @@@@@@@ @@@@@@@/A (indirizzo riportato, come sopra accennato, dalla F.C.I. stessa nella scheda presenze dell’anno 1992-1993, prodotta agli atti del giudizio).
Ne consegue che nella specie non è provato che la ricorrente abbia tenuto un “comportamento superficiale non improntato ai normali canoni di diligenza”, secondo quanto assunto erroneamente nella gravata pronuncia.
3.2. Dall’altra, appare evidente anche che, se è vero che nel caso in questione l’interessata non ha ottemperato a quanto previsto attraverso lo specifico foglio di aggiornamento dalla circolare n.12504 del 25.3.1993, certamente da ciò non può farsi discendere un “comportamento superficiale e scorretto da parte della ricorrente”, secondo quanto asserito dal T.a.r..
Infatti, come affermato dall’interessata e non smentito da adeguati elementi probatori da parte del CONI, la detta circolare (con le nuove modalità di comunicazione) non è stata portata a conoscenza dell’interessata nel periodo di sua assenza dall’Ufficio e la stessa ne ha avuto cognizione soltanto al suo rientro in servizio, dopo la fruizione del congedo per maternità e dopo il periodo di malattia successivo al 2.6.1993, sicché ad essa non può essere addebitata la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella circolare medesima a lei ignota.
Ciò a prescindere, peraltro, dal fatto che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente,
anche se non a conoscenza della suddetta circolare, ella, fin dal gennaio 2003, aveva comunque comunicato la variazione di indirizzo al dirigente della F.C.I., rispettando quindi anche quanto previsto nella detta circolare, non ancora emessa dall’Amministrazione, per avere fornito gli elementi necessari per essere rintracciata in caso di visite fiscali.
Pertanto, anche per il profilo ora esaminato, l’odierna appellante, diversamente da quanto asserito dai primi giudici, non può essere ritenuta responsabile né “di leggerezza né di malafede”, avendo rispettato gli obblighi di comunicazione previsti nei confronti dell’Amministrazione da cui dipendeva e non essendo a lei imputabili i disguidi verificatisi, derivati invece dal comportamento degli uffici del CONI che, in definitiva, non hanno fornito al medico fiscale, in modo preciso, il necessario indirizzo della sig, ra @@@@@@@ per l’effettuazione della visita sanitaria di competenza.
4. Le considerazioni che procedono appaiono sufficienti, dunque, per escludere la prova che nel comportamento della signora @@@@@@@ fossero ravvisabili elementi di non correttezza e superficialità di cui è cenno della sentenza impugnata, avendo fornito la ricorrente, peraltro, all’ufficio di appartenenza l’esatto indirizzo (addirittura con una piantina del luogo di residenza) per rendere possibile l’eventuale visita fiscale.
Il ricorso in appello va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va riformata la gravata sentenza, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
Quanto alle spese dei due gradi di giudizio, ritiene il Collegio che nella specie sussistano giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia, per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie e per l‘effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:


Giuseppe Barbagallo, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere






L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

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