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giovedì 28 aprile 2016

Cassazione Permessi sindacali: non sono validi per la ricostruzione della carriera



Permessi sindacali: non sono validi per la ricostruzione della carriera

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Cass. civ. Sez. lavoro, 07-05-2010, n. 11146

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


1. Con sentenza del 27 luglio 2005 la Corte d'appello di Roma, accogliendo i gravami proposti dalla società ATAC - Agenzia per la mobilità del Comune di Roma s.p.a. e dalla società TRAMBUS s.p.a., successori dell'ATAC - Azienda tramvie del Comune di Roma, in riforma della decisione di primo grado respingeva la domanda di D.T. U., conducente di linea in permesso sindacale retribuito da luglio 1986 a maggio 1996 quale componente della segreteria provinciale del sindacato SINAI-CONFSAL, intesa ad ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 28 c.c.n.l. 23 luglio 1976, con inquadramento nel (OMISSIS) livello contrattuale con la qualifica di "coordinatore movimento traffico", o altra equivalente, e con il pagamento delle relative differenze retributive. In particolare, la Corte di merito rilevava che il D.T. aveva usufruito non di aspettativa sindacale - che dava diritto alla ricostruzione della carriera - ma di permessi sindacali permanenti, secondo un accordo sottoscritto con la società in data 18 luglio 1986, e tali permessi avevano dato luogo, legittimamente, ad una posizione di distacco giornaliero permanente, costituente un trattamento di miglior favore per il dipendente che, altrimenti, non avrebbe potuto mantenere la retribuzione non avendo diritto alla aspettativa sindacale retribuita ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, artt. 24 e 31, all. A, e dell'art. 2 dell'accordo sindacale 16 settembre 1987. 2. Di tale sentenza il D.T. domanda la cassazione con tre motivi di impugnazione. Le società ATAC e TRAMBUS resistono con distinti controricorsi. Vi è memoria illustrativa di quest'ultima società.

Motivi della decisione


1. Il primo motivo denuncia violazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 24 e 31, all. "A". Si sostiene che in base al combinato- disposto di tali norme la Corte di merito avrebbe dovuto configurare comunque un'aspettativa sindacale, che ricorre in coincidenza di qualunque esenzione dal servizio, anche temporanea.
2. Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 23, 24, 30 e 31. Si deduce che in base a tali disposizioni sono da intendersi come permessi - retribuiti o meno - quelli concessi occasionalmente, e quindi con sporadicità ed eccezionaiità, mentre ogni altra assenza permanente e duratura dal lavoro - anche se temporalmente limitata - per ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali deve intendersi come aspettativa.
3. Il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ... con riguardo all'art. 28 del CCNL 23 luglio 1976 unitamente all'art. 14 dell'Acc. Naz. 20 marzo 1964 nonchè all'Acc. Naz. 16 settembre 1987 unitamente all'Acc. Naz. 9 aprile 1975. Violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (art. 1362 cod. civ.)". Si sostiene che, in base a tali disposizioni, il ricorrente aveva diritto ad usufruire dell'aspettativa sindacale retribuita e, quindi, a vedersi ricostruire la carriera ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l.
23 luglio 1976; in particolare, quindi, l'azienda datrice di lavoro non aveva dato luogo ad alcun trattamento di favore, con la concessione di permessi retribuiti sine die, nè al riguardo erano intervenuti accordi individuali così come ritenuto dalla sentenza impugnata che, peraltro, la configurazione dell'assenza come "permesso", anzichè come aspettativa, risaliva ad una nota aziendale, e dunque ad un mero atto unilaterale inefficace nei confronti del lavoratore.
4. Tali motivi, da esaminare unitariamente per l'intima connessione, non sono fondati.
La pretesa del ricorrente si fonda sull'applicazione dell'art. 28 del contratto collettivo 23 luglio 1976 che ha previsto, per quanto assume rilievo nella controversia, la ricostruzione della carriera per gli agenti che rientrino in servizio dall'aspettativa sindacale.
Sulla scorta di tale previsione la sentenza impugnata ha escluso nella specie la configurazione di tale diritto avendo accertato la sussistenza di un accordo fra le parti che qualificava l'allontanamento del lavoratore, per lo svolgimento di attività sindacale di livello provinciale, non come aspettativa, ma come permesso sindacale retribuito, inteso a consentire il mantenimento della retribuzione.
Posto tale accertamento, la Corte rileva che il riconoscimento del diritto poteva conseguire o dal fatto che la posizione fosse stata intesa dalle parti come aspettativa sindacale, o dalla ineludibilità normativa di tale definizione.
4.1. La prima condizione non può certo dirsi verificata, poichè la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, nel senso della conformità dell'intento delle parti alla qualificazione dell'assenza come permesso, è supportata da varie considerazioni, nessuna delle quali adeguatamente censurata in questa sede, quale anzitutto la definizione formale e la sussistenza di un consenso negoziale al riguardo, che viene specificato dai giudici d'appello che "le parti hanno dato atto con nota in data 18.7.1986 che gli agenti ... al fine di svolgere continuativamente la propria attività in favore della Segreteria Provinciale dell'Organizzazione Sindacale Sinai-Confsal avrebbero usufruito di permessi sindacali": manca, in proposito, una censura adeguata, idonea a evidenziare vizi motivazionali o esegetici nella interpretazione di tale "presa d'atto", limitandosi il ricorrente a prospettare una propria tesi nel senso della inesistenza di una intesa delle parti riguardo alla qualificazione giuridica dell'assenza; e, peraltro, un dissenso del lavoratore in relazione al significato attribuito dall'azienda al suo "distacco permanente" non risulta per niente verificato in base a comportamenti concludenti incompatibili, ovvero a istanze, o domande, rivolte all'azienda, intese ad ottenere l'aspettativa sindacale, anzichè il permesso continuativo; e ciò non è ininfluente per la configurazione di un'intesa negoziale alla stregua del generale principio secondo cui il contratto - nella specie, il contratto di lavoro - deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.), dovendosi pure precisare che la considerazione, anche in itinere, dell'assenza dal lavoro come aspettativa, e non come un vero e proprio permesso, avrebbe autorizzato l'azienda a far cessare il trattamento retributivo (cfr. Cass. n. 4302 del 2001).
Quest'ultimo profilo è stato altresì considerato dai giudici d'appello con l'affermazione esplicita che l'intento delle parti era quello di favorire il mantenimento della retribuzione, alla stregua della ritenuta impossibilità di porre in essere un'aspettativa sindacale retribuita in base alle disposizioni collettive applicabili; e l'apprezzamento resiste alle critiche del ricorrente fondate essenzialmente su una diversa interpretazione delle varie clausole riguardanti i permessi e le aspettative per permessi sindacali, dalle quali risulterebbe invece, a suo dire, l'applicabilità dell'aspettativa sindacale retribuita anche alla attività sindacale da lui svolta quale componente della segreteria provinciale del sindacato Sinai-Confsal. E difatti occorre precisare che alla controversia non è applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo impugnata una sentenza pubblicata in data anteriore al 2 marzo 2006; non è dunque consentita l'interpretazione diretta delle clausole collettive dedotte dalle parti, essendo soltanto ammissibile la verifica della correttezza della esegesi operata dai giudici di merito ove si denunci, adeguatamente, la violazione di un qualche canone ermeneutico, ovvero un vizio di motivazione incidente sull'attività interpretativa: denuncia che non è ravvisabile nella specie là dove la prospettazione di una diversa ricostruzione storica delle clausole contrattuali e dei relativi intenti finalizzati ad una estensione dei beneficiari dell'aspettativa sindacale retribuita non potrebbe comportare - alla luce delle considerazioni sopra premesse - un diretto esame del diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal giudice di merito con riguardo alla natura e alla funzione dell'istituto dell'aspettativa; nè, peraltro, la mancata considerazione di un tale intento, che avrebbe determinato ex se il lavoratore alla prolungata assenza per lo svolgimento dell'attività sindacale, potrebbe risolversi nel vizio qui denunciato, atteso che la comune volontà delle parti nell'esecuzione del contratto deve essere desunta in funzione di ciò che appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto.
4.2. L'inefficacia della qualificazione formale non può conseguire neanche alla ipotizzata violazione di norme inderogabili.
In primo luogo, la normativa generale contenuta nel R.D. n. 148 del 1931, all. "A", agli artt. 24 e 31, non configura una equivalenza imprescindibile ed automatica fra ogni allontanamento dal lavoro per motivi sindacali e l'aspettativa ivi prevista, così come deduce il ricorrente; e ciò, non solo perchè è in ogni caso prevista una domanda dell'interessato secondo la stessa normativa, ma soprattutto perchè quest'ultima è evidentemente integrata sia dalle specifiche norme dello Statuto dei lavoratori in materia di tutela dell'attività sindacale (artt. 30 e 31), sia dalle disposizioni collettive dettate con riferimento agli autoferrotramvieri, che valgono a configurare un quadro normativo ben più complesso e articolato, oltretutto finalizzato a specifiche differenziazioni dei diritti e delle prerogative dei lavoratrori-sindacalisti secondo il livello territoriale dell'attività e secondo la rappresentatività delle diverse organizzazioni sindacali, in base al quale non può certo dirsi che ogni assenza debba qualificarsi come aspettativa.
Un siffatto automatismo, poi, non può ricollegarsi al grado di continuità dell'assenza dal lavoro, nel senso che, normativamente (L. n. 300 del 1970 cit., artt. 30 e 31), il permesso sia incompatibile con un'assenza prolungata e continuativa, poichè la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che la quantificazione delle assenze è ininfluente ai fini della fruizione dei permessi e l'assenza può anche essere prolungata nel tempo (cfr.
Cass. n. 12105 del 2004; n. 454 del 2003), mentre è ammissibile addivenire ad intese, anche di fatto e prive di formalismi, che riconoscano in modo generico il diritto ai permessi salvo il potere del datore di lavoro di effettuare controlli sulla effettiva partecipazione alle singole riunioni sindacali (cfr. Cass. n. 11759 del 2003).
5. Deriva, da tali considerazioni, che la decisione impugnata si sottrae, sotto ogni profilo, alle censure del ricorrente; e l'esclusione del diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. del 1976 comporta, anche in questa sede, l'assorbimento delle questioni relative alla necessità, o meno, del superamento delle prove selettive per l'accesso alla superiore qualifica.
6. In conclusione, il ricorso è respinto.
7. La complessità della questione e l'esito alterno dei giudizi di merito rendono opportuna la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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