CARABINIERI - FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, 24-03-2010, n. 1736
Cons. Stato Sez. IV, 24-03-2010, n. 1736
Svolgimento del processo
I ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri e in possesso del grado di militare di truppa, impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I bis, qualificando il ricorso proposto come azione di accertamento, ha rigettato lo stesso sulla base della considerazione che il servizio di piantone, per la ridotta attività che comporta, non può essere qualificato alla stessa stregua del lavoro straordinario e lo stesso va perciò retribuito con la specifica indennità prevista dall'art. 17 della legge n. 668 del 1986.
Questi i motivi dell'appello:
1) Violazione della legge n. 121 del 1981(artt. 16, 43, 63 e 64);
2) Eccesso di potere;
3) Disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
4) Eventuale incostituzionalità degli artt. 2 L. n. 135/75, come modificato dall'art.4 L. n. 284/77, 16 e 43 L.n. 121 del 1981; 6 e 7 L. n. 69/84, 17 L. n. 668/86 e di ogni altra norma che non equipari il trattamento economico riservato agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri con quello riservato a qualsivoglia Forza di polizia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità e contestando il merito delle proposte censure.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010.
Motivi della decisione
L'appello non è fondato.
Invero, consolidata giurisprudenza della Sezione, da cui il Collegio non intende discostarsi e alle cui conclusioni si riporta(cfr., di recente, n. 2671/2008)ha individuato una linea interpretativa che non consente di condividere la tesi degli appellanti.
Dispone, infatti, l'art. 17 della legge n. 668 del 1986 che il lavoro prestato oltre l'orario di servizio (40 ore) dai soggetti appartenenti all'Arma dei carabinieri, quando si concreti in attività all'interno delle caserme, vada retribuito in misura ridotta rispetto al compenso per lavoro straordinario, e cioè nella misura del dieci per cento del compenso stesso.
La norma ha la evidente "ratio" nel fatto che occorre distinguere tra lavoro straordinario vero e proprio, vale a dire in quel "surplus" di attività lavorativa che impegna il soggetto oltre l'orario normale negli ordinari compiti di istituto, e il lavoro meramente sedentario e di vigilanza interna, caratteristico di un impegno di energie di gran lunga inferiore rispetto ai compiti ordinari di un carabiniere in servizio(cfr. in termini, dec. n. 2671 cit.).
In tal senso si è assestata la giurisprudenza amministrativa (cfr.Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2174/08; 6248 del 2005), che ha appunto distinto l'attività lavorativa vera e propria da quella svolta all'interno delle caserme, come il servizio di piantone, che sicuramente non presenta lo stesso dispendio di energie e le stesse caratteristiche di rischio che sono invece connesse con l'attività tipica di un carabiniere, ritenendo conseguentemente, fra l'altro, non suscettibile la norma di cui all'art. 17 della legge n. 668 del 1986 di censure di costituzionalità.
Il Collegio concorda pienamente con tale pregressa giurisprudenza, che ben si attaglia alla presente fattispecie, in quanto gli appellanti ha svolto appunto il servizio di piantone all'interno delle caserme.
Residua da esaminare la questione di legittimità costituzionale reiterata dagli appellanti, in relazione agli artt. 3, 32 e 36 Cost.
La questione è manifestamente infondata, in quanto al fine di determinare la giusta retribuzione spettante al lavoratore secondo i canoni di sufficienza e proporzionalità, ai sensi dell'art. 36 Cost., si deve valutare il trattamento economico globale e quindi tutte le attribuzioni patrimoniali che in concreto concorrono a formarlo ed aventi natura retributiva ed obbligatoria, non potendo il giudizio tra lavoro svolto e corrispettivo essere formulato con riferimento a singole voci retributive(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 7101 del 2004; Corte cost. n. 91 del 2004, n. 470 del 2002 e n. 263 del 2002).
Circa, poi, la lamentata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, va rilevata l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost., attesa la sussistenza, per le due categorie di dipendenti, di ordinamenti giuridici ed economici differenziati.
Quanto, poi, alla lamentata violazione dell'art. 32 Cost. va rilevata l'assoluta genericità della censura e, quindi, la sua inammissibilità.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
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