Guardia di Finanza - Trasferimento per assistenza a figlio minore - Sentenza
FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, 14-05-2010, n. 3029
Cons. Stato Sez. IV, 14-05-2010, n. 3029
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto al n. 9712 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6779 del 5 agosto 2003, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal signor @@@@@@@ per l'annullamento della determinazione del Comando regionale Calabria della Guardia di Finanza del 22 febbraio 2003, n. 9196, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente intesa all'assegnazione definitiva presso il Comando Compagnia di @@@@@@@ ed è stata disposta la sua riassegnazione al Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Catanzaro, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la conferma definitiva presso il Comando Compagnia @@@@@@@.A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere maresciallo capo della Guardia di Finanza, in servizio presso il nucleo provinciale della Polizia tributaria di Catanzaro, e di aver chiesto ed ottenuto, con determinazione del 19 agosto 2002, il trasferimento per sei mesi presso il Comando Compagnia di @@@@@@@.
Successivamente egli aveva chiesto di essere trasferito in via definitiva presso quel Comando, adducendo la necessità di poter stare il più possibile al suo nucleo familiare residente in @@@@@@@ (..), in ragione di seri problemi psichici del suo unico figlio, affetto da depressione infantile.
Con la determinazione impugnata, il Comando regionale Calabria della Guardia di Finanza rigettava la domanda di trasferimento, ritenendo che le motivazioni con essa addotte non erano tali da "conferire all'istanza il carattere dell'eccezionalità per la concessione del richiesto provvedimento".
Il provvedimento veniva impugnato al TAR del Lazio, con un ricorso che ne ha prospettato diverse ragioni di illegittimità.
Costituitosi il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo del tutto fondata la pretesa del ricorrente a conseguire l'auspicato trasferimento.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l'erroneità della sentenza, che aveva messo in ombra le ragioni dell'amministrazione e la necessità della ponderazione tra i diversi interessi collegati allo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente in primo grado.
Nel giudizio di appello, si costituiva il signor @@@@@@@, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2003, l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 5350/2003.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione
1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. - In via preliminare, occorre evidenziare, come correttamente notato dalla difesa appellante, che alla fattispecie in esame non sia applicabile la norma invocata dall'originario ricorrente, ossia l'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 19981999", in quanto tale disposizione è collocata nel titolo I del testo, espressamente riservato alla disciplina delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), mentre la Guardia di finanza, corpo a cui appartiene il ricorrente, è regolata dal titolo II, dedicato alle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
3. - La disciplina del trasferimento, applicabile alla fattispecie in esame, deve quindi essere rinvenuta nelle circolari della Guardia di finanza con cui il corpo, autovincolando la propria discrezionalità, ha introdotto un meccanismo di scelta delle destinazioni del personale a struttura strettamente concorsuale. Nel dettaglio, con la circolare n. 336000/1241/5 del 30 settembre 2002, e successive modificazioni, si è introdotto un complesso sistema di ponderazione delle diverse esigenze dei militari in relazione alla diverse tipologie di impiego ed alla situazione di copertura dell'organico dei vari reparti, che si svolge con una rigida cadenza temporale e sulla base di una serie predeterminata di presupposti, anche di permanenza minima nella sede di provenienza.
All'interno di questo sistema, come vicenda eccezionale e quindi derogatoria dell'ordinario sistema concorsuale, è previsto che sia consentito venire incontro alle esigenze assolutamente contingenti e temporanee dei militari, nel caso di documentati e gravissimi motivi di carattere personale o familiare, con trasferimenti a tempo determinato della durata massima non superiore a 180 giorni. Si tratta, a parere della Sezione, di un sistema di valutazione delle istanze del personale coerente con un modulo trasparente di assegnazione delle sedi, per cui l'emanazione di provvedimenti extra ordinem è strettamente residuale e di carattere eccezionale.
Così inquadrati il tema e i riferimenti normativi della questione in scrutinio, occorre ancora sottolineare come le fattispecie delineate, in base alle quali è possibile ritenere esistenti i citati presupposti di eccezionalità, sono riferite a casi di messa in pericolo della vita, di interventi chirurgici di particolare gravità o di terapie specialistiche e riabilitative ottenibili solo in strutture sanitarie determinate.
La ratio di una tale ristrettezza, giustificata dal suo inserimento come fatto eccezionale in un sistema di carattere concorsuale, impedisce dunque di considerare la patologia evidenziata dall'attuale appellato come riconducibile ad alcuna delle fattispecie normativamente previste.
Infatti, la depressione infantile documentata nel corso del procedimento, pur costituendo una delicatissima situazione che l'amministrazione potrebbe motu proprio valutare (secondo principi basati sul rispetto della personalità del proprio dipendente e dei suoi familiari), non è di fatto assimilabile a nessuna delle situazioni considerate dalla disciplina interna della Guardia di finanza, non essendo risultata una gravità tale da comportare un pericolo di vita o la necessità assoluta della continua presenza della figura paterna.
Dalla documentazione acquisita e anche dagli scritti difensivi dello stesso appellato, emerge che la patologia, che incide sul figlio dell'appellato, non è stata qualificata come tanto grave da giustificare l'emanazione di un provvedimento extra ordinem.
In assenza di una tale qualificazione, è del tutto ragionevole la considerazione dell'amministrazione, secondo la quale la distanza tra la sede di lavoro e l'abitazione della famigliarisulta l'esito della decisione del militare di stabilirsi in una sede diversa da quella assegnatagli dall'amministrazione e che quindi ben potrebbe venir meno anche per fatto dello stesso appellato.
Appare quindi del tutto corretto l'operato dell'amministrazione che - in assenza di una documentata situazione che giustificasse l'adozione di atti extra ordinem - ha rifiutato di concedere al militare un provvedimento di favore che, in assenza dei presupposti normativi, si sarebbe tradotto in un illegittimo aggiramento dell'usuale sistema di assegnazione del personale tramite procedure concorsuali.
4. - L'appello va quindi accolto. Pertanto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello n. 9712 del 2003 e per l'effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 6779 del 5 agosto 2003, respinge il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Armando Pozzi, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
Nessun commento:
Posta un commento