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giovedì 28 aprile 2016

Cassazione: Caduta dinanzi alla propria abitazione -





 
Cass. civ. Sez. lavoro, 27-04-2010, n. 10028
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L.G. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 15 novembre 2005, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pesaro aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell'INAIL, volto ad ottenere il riconoscimento come infortunio sul lavoro della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, dinanzi alla sua abitazione.
Il ricorso consta di due motivi. L'INAIL si difende con controricorso e memoria.
Il primo motivo ha per oggetto: violazione e falsa applicazione del disposto di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, e della L. n. 15 del 1963, art. 31.
Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere che non costituisca infortunio sul lavoro "in itinere" quello subito dalla ricorrente mentre usciva dalla sua autovettura con la quale era tornata a casa dal lavoro.
Con il secondo motivo si denunzia un vizio di insufficiente motivazione "posto che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla effettiva esistenza del rischio ed ha inopinatamente introdotto nel giudizio un elemento - quello relativo al luogo (privato o pubblico) in cui la L. è rovinata a terra - del tutto nuovo sul quale le parti non hanno formulato alcuna difesa".
Il ricorso è infondato. I motivi devono essere esaminati congiuntamente.
La circostanza che la Corte di merito avrebbe introdotto un nuovo elemento di valutazione non sottoposto alle parti non concerne propriamente il vizio di motivazione insufficiente, ma eventualmente la violazione dell'art. 183 c.p.c..
Essa, comunque, è infondata. La Corte, in premessa, spiega accuratamente che il luogo in cui l'incidente è avvenuto è stato indicato nel ricorso della L. e che l'INAIL (anche) in relazione a tale aspetto aveva contestato l'esistenza di un infortunio su lavoro. La circostanza pertanto non è emersa solo perchè la L. ha poi dichiarato al CTU che, con la macchina, essendo l'accesso aperto, era giunta fino in prossimità del portone dell'abitazione dopo aver attraversato il giardino. Il tema pertanto era oggetto del contendere e del contraddittorio tra le parti. Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino.
In mancanza di prova contraria sul punto, la decisione adottata dalla Corte è conforme alla legge, come costantemente interpretata dalla Cassazione, ed è stata motivata in modo più che adeguato. L'orientamento richiamato, cui questo collegio non ritiene di discostarsi, è quello per cui un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perchè si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. L, 16 luglio 2007, n. 15777 (Rv. 598398), cui si rinvia per ulteriori richiami). Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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