Translate

giovedì 28 aprile 2016

Consiglio di Stato: Polizia di stato - corresponsione degli emolumenti relativi al periodo luglio 1987/maggio 1990



GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Cons. Stato Sez. VI, 07-05-2010, n. 2668
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1). Con la decisione di estremi indicati in epigrafe - in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania n. 2336/1999 del 14 settembre 1999 - era accolto il ricorso proposto dal sig. P.D.P., appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato, contro il provvedimento del Ministero dell'interno n. 33G/80813, del 19 agosto 1994, con il quale non era stato riconosciuto in suo favore il diritto alla corresponsione degli emolumenti relativi al periodo luglio 1987/maggio 1990, intercorrente tra il suo dimissionamento di ufficio e la successiva riammissione in servizio.
Il Collegio, in particolare, in contrario alle conclusioni del giudice di primo grado riconosceva che il D.P. - nominato a seguito di procedura concorsuale allievo agente di Polizia di Stato ed ammesso a frequentare dal 13.01.1987 il corso di formazione finalizzato alla nomina ad agente della Polizia di Stato - alla data del dimissionamento dal corso (01.07.1987), poi annullato a seguito di impugnativa, era titolare di un rapporto di servizio già costituito, in relazione al quale aveva, tra l'altro, percepito le prime mensilità di stipendio. Con il dimissionamento dalla frequentazione del corso indicato - dopo, peraltro, che lo stesso era stato regolarmente iniziatosi era interrotto, quindi, un rapporto di servizio già costituito. Il successivo ripristino del rapporto di impiego, stante la riconosciuta illegittimità dell'interruzione, implicava in conseguenza il diritto alla "restituitio in integrum" anche agli effetti economici oltre che giuridici, con l'obbligo del pagamento delle retribuzioni non percepite per il periodo di illegittima sospensione del rapporto con interessi e rivalutazione.
A seguito di detta decisione con atto notificato il 07.11.2006 il D.P. diffidava il Ministero dell' interno a procedere alla ricostruzione della carriera a partire dal 12.01.1987, data di conferimento della qualifica di allievo agente di Polizia di Stato, ed a provvedere al pagamento delle differenze retributive non percepite comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.
Con ricorso depositato il 12.02.2007 il sig. D.P., persistendo l'inadempimento dell' Amministrazione, proponeva ricorso onde ottenere l'ottemperanza dell' Amministrazione agli obblighi derivanti dalla decisione n. 2507/2006 anche a mezzo di commissario "ad acta" all'uopo nominato.
Con nota n. 333D/80813 del 21.03.2007 il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale delle risorse umane, documentava in allegato che con decreto del Capo della Polizia del 20.03.2007 in esecuzione della decisione di questo Consiglio di Stato n. 2507/2006 l'assistente capo della Polizia di Stato P.D.P. "è stato nominato, ai fini giuridici ed economici, Agente della Polizia di Stato a decorrere dal 12.07.1987" e che "per quanto concerne la ricostruzione giuridica è in corso di preparazione lo scrutinio ai fini della progressione di carriera".
In esito ad istruttoria disposta dal Collegio con decisone n. 4063/07 del 04.05.2007 il Ministero intimato forniva documentati chiarimenti in ordine all'avvenuta ricostruzione della carriera dell' interessato, nelle diverse qualifiche di assistente ed assistente capo, e al pagamento delle retribuzioni dovute, con maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria.
All'atto della chiamata in decisione del ricorso la difesa del ricorrente confermava l'avvenuto e completo riconoscimento, sul piano sia giuridico che economico, delle pretese azionate e chiedeva ogni conseguente decisione di cessazione della materia del contendere e sulle spese del giudizio.
Di quanto precede il Collegio prende atto agli effetti della cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero dell'interno, in relazione agli oneri processuali sostenuti dal ricorrente, a partire dalla diffida ad adempiere del 07.11.2006, per conseguire il completo adempimento del "decisum", e si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato - sezione Sesta in sede giurisdizionale - dà atto della cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso per l'ottemperanza in epigrafe,
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere

Nessun commento: