Polizia di Stato - Infortunio sul lavoro
INFORTUNI SUL LAVORO
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 02-04-2010, n. 893
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con verbale n. 1812 del 9/5/2003 la Commissione medica presso l'Ospedale militare di Bari, nel riconoscere il sig. Z., dipendente della Polizia di Stato, affetto da "cardioretinopatia ipertensiva", giudicava tale infermità ascrivibile, ai fini dell'equo indennizzo, alla 7° categoria max.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, tuttavia, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato, esprimeva parere sfavorevole (13/12/07).
A tale parere si uniformava il Ministero dell'Interno con decreto n. 1133/09, comunicato in data 6/6/09.
Avverso il provvedimento di diniego, nonché avverso ogni altro atto indicato in epigrafe, insorge con il ricorso in esame il Z. il quale ne deduce l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- violazione dell'art. 3 L. n. 241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, omessa valutazione della dipendenza della causa di servizio sotto il profilo concausale, contraddittorietà; violazione ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 461/01; violazione del giusto e corretto procedimento; illegittimità derivata; falsa ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 1092/73; irrazionalità dell'azione amministrativa; erronea presupposizione.
Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso le Amministrazioni intimate e all'udienza pubblica del 7/1/2010, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente sostiene che il parere espresso dal Comitato di verifica, fatto proprio dall'Amministrazione dell'interno, non risulterebbe sorretto da una sufficiente ed adeguata motivazione e non avrebbe tenuto conto della documentazione annessa alla domanda, idonea a dimostrare, in relazione alle condizioni ambientali di lavoro ed al quadro medicoclinico emerso, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata (cardioretinopatia ipertensiva).
Tale assunto non può essere condiviso.
Ritiene il collegio di dover innanzitutto ribadire che i giudizi medicolegali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono "giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza,la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).
Nel caso di specie, evidentemente, simile spazio per un controllo giurisdizionale non sembra potersi rinvenire, posto che, muovendo da puntuali considerazioni medicoscientifiche, il Comitato di verifica ha potuto trarre delle conclusioni sicuramente non illogiche ed incomprensibili, individuando in una "ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e distolica dello stesso" la causa della malattia.
Risulta peraltro che nel caso in esame sia stata puntualmente considerata la rilevanza eziologia dei fatti di servizio, posto che, con riferimento alle condizioni di lavoro, l'Organo consultivo ha ritenuto di dover escludere qualsiasi rapporto, anche sotto il profilo concausale, tra l'attività svolta e l'infermità denunciata dal ricorrente, stante l'assenza di "stress psicofisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati emotivi".
D'altro canto vale la pena ribadire che "nel concetto di causa efficiente e determinante di servizio, da considerare come fattore degenerativo di una malattia, si devono far rientrare fatti ed eventi specificatamente individuabili di servizio, con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche connaturate a qualsiasi attività lavorativa" (T.A.R. Puglia - Lecce I sez. 7/5/03 n. 2941).
Sicchè, la semplice descrizione dei compiti svolti dal ricorrente, di cui alla relazione svolta dall'Amministrazione, non può valere a significare, che le condizioni di lavoro, la cui gravosità non risulta in alcun modo documentata (né può essere automaticamente desunta dalla natura dei servizi resi, ancorché importanti e delicati), siano da ritenere tali da aver certamente agito, come si sostiene in ricorso, "nel determinismo invalidante quale causa efficiente e preponderante".
I provvedimenti impugnati pertanto si rivelano immuni dai vizi denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia valide ragioni per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Costantini, Presidente, Estensore
Enrico d'Arpe, Consigliere
Giuseppe Esposito, Referendario
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 02-04-2010, n. 893
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con verbale n. 1812 del 9/5/2003 la Commissione medica presso l'Ospedale militare di Bari, nel riconoscere il sig. Z., dipendente della Polizia di Stato, affetto da "cardioretinopatia ipertensiva", giudicava tale infermità ascrivibile, ai fini dell'equo indennizzo, alla 7° categoria max.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, tuttavia, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato, esprimeva parere sfavorevole (13/12/07).
A tale parere si uniformava il Ministero dell'Interno con decreto n. 1133/09, comunicato in data 6/6/09.
Avverso il provvedimento di diniego, nonché avverso ogni altro atto indicato in epigrafe, insorge con il ricorso in esame il Z. il quale ne deduce l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- violazione dell'art. 3 L. n. 241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, omessa valutazione della dipendenza della causa di servizio sotto il profilo concausale, contraddittorietà; violazione ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 461/01; violazione del giusto e corretto procedimento; illegittimità derivata; falsa ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 1092/73; irrazionalità dell'azione amministrativa; erronea presupposizione.
Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso le Amministrazioni intimate e all'udienza pubblica del 7/1/2010, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente sostiene che il parere espresso dal Comitato di verifica, fatto proprio dall'Amministrazione dell'interno, non risulterebbe sorretto da una sufficiente ed adeguata motivazione e non avrebbe tenuto conto della documentazione annessa alla domanda, idonea a dimostrare, in relazione alle condizioni ambientali di lavoro ed al quadro medicoclinico emerso, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata (cardioretinopatia ipertensiva).
Tale assunto non può essere condiviso.
Ritiene il collegio di dover innanzitutto ribadire che i giudizi medicolegali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono "giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza,la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).
Nel caso di specie, evidentemente, simile spazio per un controllo giurisdizionale non sembra potersi rinvenire, posto che, muovendo da puntuali considerazioni medicoscientifiche, il Comitato di verifica ha potuto trarre delle conclusioni sicuramente non illogiche ed incomprensibili, individuando in una "ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e distolica dello stesso" la causa della malattia.
Risulta peraltro che nel caso in esame sia stata puntualmente considerata la rilevanza eziologia dei fatti di servizio, posto che, con riferimento alle condizioni di lavoro, l'Organo consultivo ha ritenuto di dover escludere qualsiasi rapporto, anche sotto il profilo concausale, tra l'attività svolta e l'infermità denunciata dal ricorrente, stante l'assenza di "stress psicofisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati emotivi".
D'altro canto vale la pena ribadire che "nel concetto di causa efficiente e determinante di servizio, da considerare come fattore degenerativo di una malattia, si devono far rientrare fatti ed eventi specificatamente individuabili di servizio, con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche connaturate a qualsiasi attività lavorativa" (T.A.R. Puglia - Lecce I sez. 7/5/03 n. 2941).
Sicchè, la semplice descrizione dei compiti svolti dal ricorrente, di cui alla relazione svolta dall'Amministrazione, non può valere a significare, che le condizioni di lavoro, la cui gravosità non risulta in alcun modo documentata (né può essere automaticamente desunta dalla natura dei servizi resi, ancorché importanti e delicati), siano da ritenere tali da aver certamente agito, come si sostiene in ricorso, "nel determinismo invalidante quale causa efficiente e preponderante".
I provvedimenti impugnati pertanto si rivelano immuni dai vizi denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia valide ragioni per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 07/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Costantini, Presidente, Estensore
Enrico d'Arpe, Consigliere
Giuseppe Esposito, Referendario
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