Polizia di Stato -Causa di servizio- Riconoscimento - Rigetto -
FORZE ARMATE
T.A.R. Puglia @@@@@@@ Sez. III, 22-03-2010, n. 1110
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il 23.12.2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 22.01.2009, il Sig. V.C., vice sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Polizia di Frontiera "Scalo Marittimo ed Aereo" di @@@@@@@, ha chiesto l'annullamento del decreto n. 1766/R del 20.11.07 del Ministero dell'Interno, notificatogli in data 24.10.2008, limitatamente al rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa", presentata in data 21.08.2002, nonché l'annullamento del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 30116/2005 del 06.02.2007, notificatogli nella medesima data di notifica del decreto.
Espone in fatto il ricorrente di aver presentato, in data 12.02.1998, 19.04.1999 e 21.08.2002, le istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui era affetto ed il relativo equo indennizzo; di essere stato sottoposto a visita medica dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare "Bonomo" di @@@@@@@ che lo giudicava affetto da a) bronchite cronica, giudicando tale infermità ascrivibile alla 8° cat. MAX; b) lombo artrosi con protrusione discale L3L4/l5S1, ascrivibile alla Tab. B MAX; c) esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa, ascrivibile alla 7° cat. MAX, e giudicava la menomazione conseguente alle suddette infermità ascrivibili, per cumulo, alla cat. 8°, misura massima, di cui al D.P.R. n. 834 del 1981.
Riferisce altresì che Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n. 30116 del 06.02.2007 giudicava le patologie di cui alle suddette lettere a) e b) dipendenti da causa di servizio mentre quella di cui alla lettera c) veniva giudicata non dipendente da causa di servizio; che il Ministero dell'Interno, conformandosi al suddetto parere, con provvedimento n. 1766/R del 20.11.07 rigettava la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio presentata in data 21.08.2002, limitatamente alla infermità di cui al punto c) e specificatamente "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa".
Il ricorrente ha, quindi, proposto il presente ricorso.
A sostegno del gravame il Sig. C. ha dedotto i seguenti motivi di censura: eccesso di potere per assenza/carenza di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti.
Parte ricorrente ha altresì chiesto, in via istruttoria, in caso di contestazione, che venisse disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@, nella memoria depositata in data 28.11.2009 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone, conseguentemente, l'estromissione dal presente giudizio; nella memoria depositata in pari data per il Ministero dell'Interno la stessa Avvocatura Distrettuale ha rappresentato che il parere del citato Comitato costituirebbe un atto endoprocedimentale.
All'udienza pubblica del 10 dicembre 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@.
L'eccezione è fondata, atteso che il parere reso dal suddetto Comitato è atto infraprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che li ha recepiti, facendoli propri (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2028/2008 e T.A.R. Puglia, @@@@@@@, Sezione III, n. 1652/2009).
Il Collegio, conseguentemente, deve disporre l'estromissione dal presente giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dichiarare inammissibile la domanda di annullamento proposta con il presente ricorso avverso il parere del citato Comitato n. 30116/2005 del 06.02.2007.
Passando al merito del ricorso limitato, alla luce della dichiarata inammissibilità del ricorso stesso avverso il parere del Comitato di verifica per le causa di servizio, al capo relativo al decreto n. 1766/R del 20.11.07 del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, presentata in data 21.08.2002, limitatamente all'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa", esso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Giova chiarire in punto di diritto che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008). Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Il Comitato di verifica per le cause di servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medicoospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale(Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, @@@@@@@, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
Ciò premesso in diritto, passando all'esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, si palesano prive di pregio e non possono trovare accoglimento le dedotte censure di illegittimità del ricorso per eccesso di potere per assenza/carenza di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti.
Il Collegio ritiene opportuno esaminare insieme i suddetti motivi di gravame anche al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
Parte ricorrente lamenta che, sebbene come ammesso anche dal Comitato di verifica nel parere recepito nel provvedimento oggetto di gravame, l'eziologia della infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa" di cui è affetto sarebbe a tutt'oggi sconosciuta, il Comitato stesso avrebbe dovuto prendere in considerazione ogni elemento utile al giudizio concernente la causa di servizio per cui è causa.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, avvalorata da un parere medico di parte versato in atti, le IBD (Infiammatory Bowel Diseas) insorgerebbero anche per una serie di fattori esterni tra i quali quelli "biopsicosociali"; il mutamento di funzioni da archivista a capo turno di frontiera marittima avrebbe comportato al Sig. C. una situazione di stress che, a suo avviso, non sarebbe stata oggetto di attento esame da parte del Comitato ai fini del riconoscimento di un rapporto quantomeno concausale tra l'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa" ed il servizio espletato.
Il Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in quanto il Comitato ha descritto puntualmente l'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa", la sua eziologia ed ha ritenuto in particolare che: "Sebbene sconosciuta, la sua eziologia viene tuttavia attribuita a numerose ipotesi: meccanismi allergici psicosomatici, vascolari, genetici ed enzimatici. Attualmente le ipotesi maggiormente plausibili, ai fini della genesi della patologia in argomento, sono indicati nella presenza di un eventuale agente infettivo, ovvero nella carenza immunologica dei soggetti colpiti."
Il Comitato ha escluso la sussistenza anche solo di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata, come espressamente rappresentato nel parere che recita: "poiché nel servizio prestato, non si rilevano elementi tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante, l'infermità in questione non può ricollegarsi al servizio stesso".
Considerato che il Comitato è giunto alla suddetta conclusione "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", il Collegio ritiene, come sostenuto da parte resistente, che nella fattispecie qui scrutinata il parere non può che considerarsi congruamente motivato.
Non sussistono, quindi, quegli aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità che permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale sulla determinazione assunta dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Né dalla documentazione versata in atti emergono elementi significativi che possano far dubitare della validità del parere del Comitato ritenendo di conseguenza inutile ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
Quanto al parere medicolegale di parte prodotto dal ricorrente, il Collegio deve evidenziare che il parere medico legale sulla causa di servizio del Comitato, in quanto espresso da organo tecnico imparziale e dotato di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, come quello presentato dal Sig. C., se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra esposto.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell'importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di @@@@@@@, Sezione III, definitivamente pronunciando, estromette dal presente giudizio il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in Euro. 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del Ministero dell'Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
T.A.R. Puglia @@@@@@@ Sez. III, 22-03-2010, n. 1110
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il 23.12.2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 22.01.2009, il Sig. V.C., vice sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Polizia di Frontiera "Scalo Marittimo ed Aereo" di @@@@@@@, ha chiesto l'annullamento del decreto n. 1766/R del 20.11.07 del Ministero dell'Interno, notificatogli in data 24.10.2008, limitatamente al rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa", presentata in data 21.08.2002, nonché l'annullamento del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 30116/2005 del 06.02.2007, notificatogli nella medesima data di notifica del decreto.
Espone in fatto il ricorrente di aver presentato, in data 12.02.1998, 19.04.1999 e 21.08.2002, le istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui era affetto ed il relativo equo indennizzo; di essere stato sottoposto a visita medica dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare "Bonomo" di @@@@@@@ che lo giudicava affetto da a) bronchite cronica, giudicando tale infermità ascrivibile alla 8° cat. MAX; b) lombo artrosi con protrusione discale L3L4/l5S1, ascrivibile alla Tab. B MAX; c) esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa, ascrivibile alla 7° cat. MAX, e giudicava la menomazione conseguente alle suddette infermità ascrivibili, per cumulo, alla cat. 8°, misura massima, di cui al D.P.R. n. 834 del 1981.
Riferisce altresì che Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n. 30116 del 06.02.2007 giudicava le patologie di cui alle suddette lettere a) e b) dipendenti da causa di servizio mentre quella di cui alla lettera c) veniva giudicata non dipendente da causa di servizio; che il Ministero dell'Interno, conformandosi al suddetto parere, con provvedimento n. 1766/R del 20.11.07 rigettava la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio presentata in data 21.08.2002, limitatamente alla infermità di cui al punto c) e specificatamente "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa".
Il ricorrente ha, quindi, proposto il presente ricorso.
A sostegno del gravame il Sig. C. ha dedotto i seguenti motivi di censura: eccesso di potere per assenza/carenza di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti.
Parte ricorrente ha altresì chiesto, in via istruttoria, in caso di contestazione, che venisse disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@, nella memoria depositata in data 28.11.2009 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone, conseguentemente, l'estromissione dal presente giudizio; nella memoria depositata in pari data per il Ministero dell'Interno la stessa Avvocatura Distrettuale ha rappresentato che il parere del citato Comitato costituirebbe un atto endoprocedimentale.
All'udienza pubblica del 10 dicembre 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio deve innanzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di @@@@@@@.
L'eccezione è fondata, atteso che il parere reso dal suddetto Comitato è atto infraprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che li ha recepiti, facendoli propri (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2028/2008 e T.A.R. Puglia, @@@@@@@, Sezione III, n. 1652/2009).
Il Collegio, conseguentemente, deve disporre l'estromissione dal presente giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dichiarare inammissibile la domanda di annullamento proposta con il presente ricorso avverso il parere del citato Comitato n. 30116/2005 del 06.02.2007.
Passando al merito del ricorso limitato, alla luce della dichiarata inammissibilità del ricorso stesso avverso il parere del Comitato di verifica per le causa di servizio, al capo relativo al decreto n. 1766/R del 20.11.07 del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, presentata in data 21.08.2002, limitatamente all'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa", esso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Giova chiarire in punto di diritto che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008). Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Il Comitato di verifica per le cause di servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medicoospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale(Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, @@@@@@@, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
Ciò premesso in diritto, passando all'esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, si palesano prive di pregio e non possono trovare accoglimento le dedotte censure di illegittimità del ricorso per eccesso di potere per assenza/carenza di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti.
Il Collegio ritiene opportuno esaminare insieme i suddetti motivi di gravame anche al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
Parte ricorrente lamenta che, sebbene come ammesso anche dal Comitato di verifica nel parere recepito nel provvedimento oggetto di gravame, l'eziologia della infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa" di cui è affetto sarebbe a tutt'oggi sconosciuta, il Comitato stesso avrebbe dovuto prendere in considerazione ogni elemento utile al giudizio concernente la causa di servizio per cui è causa.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, avvalorata da un parere medico di parte versato in atti, le IBD (Infiammatory Bowel Diseas) insorgerebbero anche per una serie di fattori esterni tra i quali quelli "biopsicosociali"; il mutamento di funzioni da archivista a capo turno di frontiera marittima avrebbe comportato al Sig. C. una situazione di stress che, a suo avviso, non sarebbe stata oggetto di attento esame da parte del Comitato ai fini del riconoscimento di un rapporto quantomeno concausale tra l'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa" ed il servizio espletato.
Il Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in quanto il Comitato ha descritto puntualmente l'infermità "esiti di proctocolectomia totale per retto colite ulcerosa", la sua eziologia ed ha ritenuto in particolare che: "Sebbene sconosciuta, la sua eziologia viene tuttavia attribuita a numerose ipotesi: meccanismi allergici psicosomatici, vascolari, genetici ed enzimatici. Attualmente le ipotesi maggiormente plausibili, ai fini della genesi della patologia in argomento, sono indicati nella presenza di un eventuale agente infettivo, ovvero nella carenza immunologica dei soggetti colpiti."
Il Comitato ha escluso la sussistenza anche solo di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata, come espressamente rappresentato nel parere che recita: "poiché nel servizio prestato, non si rilevano elementi tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante, l'infermità in questione non può ricollegarsi al servizio stesso".
Considerato che il Comitato è giunto alla suddetta conclusione "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", il Collegio ritiene, come sostenuto da parte resistente, che nella fattispecie qui scrutinata il parere non può che considerarsi congruamente motivato.
Non sussistono, quindi, quegli aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità che permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale sulla determinazione assunta dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Né dalla documentazione versata in atti emergono elementi significativi che possano far dubitare della validità del parere del Comitato ritenendo di conseguenza inutile ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
Quanto al parere medicolegale di parte prodotto dal ricorrente, il Collegio deve evidenziare che il parere medico legale sulla causa di servizio del Comitato, in quanto espresso da organo tecnico imparziale e dotato di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, come quello presentato dal Sig. C., se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra esposto.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell'importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di @@@@@@@, Sezione III, definitivamente pronunciando, estromette dal presente giudizio il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in Euro. 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del Ministero dell'Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
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