Livelli retributivi - Adeguamento - Sott.li Forze Armate e Sott.li Forze Polizia ord. civ.le e militare
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 15-04-2010, n. 7106
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 28 novembre 1996, depositato nei termini, i Sig. S.G.P. e gli altri meglio specificati in epigrafe, tutti sottufficiali dell'Aeronautica Militare, hanno proposto ricorso per l'accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicato per ciascun grado della sentenza n.277/91 della Corte Costituzionale, nonché in quelle del T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato che l'avevano preceduta e di cui al D.L. n. 469/92 anche per i periodi antecedenti il 1 gennaio 1992.
I ricorrenti fanno presente che con decorrenza 1 gennaio 1992 è stato loro attribuito il trattamento economico di cui ai livelli retributivi indicati nell'art.1 del D. L.vo n. 469 del 1992 convertito nella legge n. 23 del 1993.
Peraltro lamentano che non appare rispondente ai principi di equità, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione aver limitato il riconoscimento del diritto in esame al periodo successivo alla predetta data, escludendo ogni diritto per i periodi precedenti con evidente violazione del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.
Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va, innanzitutto, precisato che il D.L. 4 dicembre 1992 n. 469 (convertito nella legge n. 23/93) ha inteso adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze Armate ai corrispondenti livelli dei sottufficiali delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, con effetto dal 1 gennaio 1992, ossia con la medesima decorrenza dell'analogo trattamento economico riservato dall'art. 2 della legge n. 216 del 1992 al suddetto personale.
Va, inoltre, osservato che, nell'ambito della legge n. 216 del 1992, si prevede una diversa decorrenza del trattamento economico in questione fra i sottufficiali che hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole al momento della entrata in vigore del decretolegge, ai quali si riconosce l'equiparazione in oggetto con effetto retroattivo, ed i sottufficiali che non l'hanno ottenuta, in quanto non ricorrenti, ai quali riconosce l'equiparazione solo dal 1 gennaio 1992.
Peraltro su tale circostanza la Corte Costituzionale con la decisione n. 455 del 1993 ha precisato che la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta di censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio assume nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore.
Né può, inoltre, giovare alle ragioni dei ricorrenti la richiamata sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale che, come lo stesso Giudice delle Leggi ha successivamente più volte ribadito, si è limitata esclusivamente a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C, allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella, esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri"; in nessuno dei suoi contenuti tale decisione ha previsto che tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dei CC. o della Polizia di Stato svolgessero identità di funzioni e dovessero essere inquadrati all'interno di un unico ruolo, dovendo di conseguenza escludersi
che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri con quelli della Polizia di Stato, essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa (cfr. in tal senso, C. Cle, ord. N. 439 del 2001).
Conseguentemente il declamato principio di omogeneizzazione del trattamento economico tra i sottufficiali delle FF.AA. ed i colleghi dell'Arma dei CC non poteva in alcun modo farsi discendere dalla predetta decisione e deve ritenersi introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento con la legge n. 23 del 1993 che, allorquando fissa la decorrenza dei miglioramenti economici a partire dall'1.1.1992, non vulnera alcuno dei precetti costituzionali richiamati dai ricorrenti.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 28 novembre 1996, depositato nei termini, i Sig. S.G.P. e gli altri meglio specificati in epigrafe, tutti sottufficiali dell'Aeronautica Militare, hanno proposto ricorso per l'accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicato per ciascun grado della sentenza n.277/91 della Corte Costituzionale, nonché in quelle del T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato che l'avevano preceduta e di cui al D.L. n. 469/92 anche per i periodi antecedenti il 1 gennaio 1992.
I ricorrenti fanno presente che con decorrenza 1 gennaio 1992 è stato loro attribuito il trattamento economico di cui ai livelli retributivi indicati nell'art.1 del D. L.vo n. 469 del 1992 convertito nella legge n. 23 del 1993.
Peraltro lamentano che non appare rispondente ai principi di equità, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione aver limitato il riconoscimento del diritto in esame al periodo successivo alla predetta data, escludendo ogni diritto per i periodi precedenti con evidente violazione del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.
Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va, innanzitutto, precisato che il D.L. 4 dicembre 1992 n. 469 (convertito nella legge n. 23/93) ha inteso adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze Armate ai corrispondenti livelli dei sottufficiali delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, con effetto dal 1 gennaio 1992, ossia con la medesima decorrenza dell'analogo trattamento economico riservato dall'art. 2 della legge n. 216 del 1992 al suddetto personale.
Va, inoltre, osservato che, nell'ambito della legge n. 216 del 1992, si prevede una diversa decorrenza del trattamento economico in questione fra i sottufficiali che hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole al momento della entrata in vigore del decretolegge, ai quali si riconosce l'equiparazione in oggetto con effetto retroattivo, ed i sottufficiali che non l'hanno ottenuta, in quanto non ricorrenti, ai quali riconosce l'equiparazione solo dal 1 gennaio 1992.
Peraltro su tale circostanza la Corte Costituzionale con la decisione n. 455 del 1993 ha precisato che la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta di censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio assume nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore.
Né può, inoltre, giovare alle ragioni dei ricorrenti la richiamata sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale che, come lo stesso Giudice delle Leggi ha successivamente più volte ribadito, si è limitata esclusivamente a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C, allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella, esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri"; in nessuno dei suoi contenuti tale decisione ha previsto che tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dei CC. o della Polizia di Stato svolgessero identità di funzioni e dovessero essere inquadrati all'interno di un unico ruolo, dovendo di conseguenza escludersi
che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri con quelli della Polizia di Stato, essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa (cfr. in tal senso, C. Cle, ord. N. 439 del 2001).
Conseguentemente il declamato principio di omogeneizzazione del trattamento economico tra i sottufficiali delle FF.AA. ed i colleghi dell'Arma dei CC non poteva in alcun modo farsi discendere dalla predetta decisione e deve ritenersi introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento con la legge n. 23 del 1993 che, allorquando fissa la decorrenza dei miglioramenti economici a partire dall'1.1.1992, non vulnera alcuno dei precetti costituzionali richiamati dai ricorrenti.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
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