Translate

venerdì 27 luglio 2018

TAR 2018: carabinieri, “ l’Appuntato scelto ricorrente impugna la scheda valutativa” Pubblicato il 11/04/2018 N. 03966/2018 REG.PROV.COLL. N. 01853/2016 REG.RIC.



TAR 2018: carabinieri, “ l’Appuntato scelto ricorrente impugna la scheda valutativa”


Pubblicato il 11/04/2018

N. 03966/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01853/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Berluti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carvico, 4;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle schede valutative distinte dai numeri 37 e 38 dell'11.11.2015 entrambe ricompilate con stesso numero d'ordine - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame l’Appuntato scelto ricorrente impugna la scheda valutativa n. 37 relativa al periodo 16.1.13 - 15.1.14 e la scheda valutativa n. 38 relativa al periodo 16.1.14- 15.1.15 – entrambe redatte in data 11.11.15, in sede di ricompilazione, per armonizzare i giudizi espressi nelle voci interne con la qualifica finale, notificate in data 10.12.15- con cui il giudizio finale è stato progressivamente abbassato da “superiore alla media” (SV 37) e poi “nella media” (SV 38) – lamentandone l’illegittimità per contrasto con le valutazioni riportate negli anni precedenti (asseritamente sempre “eccellente”) ed ipotizzando che il peggioramento dell’apprezzamento del Superiore ivi espresso sia riconducibile a sviamento di potere, che intende dimostrare mediante il confronto con la documentazione valutativa precedente e l’esame congiunto delle SSVV in contestazione; finalità perseguita mediante l’impugnativa di entrambe con ricorso cumulativo (che pertanto non dovrebbe essere considerato inammissibile).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 1027 D.lvo n. 66/2010 e art. 692 co. 5 DPR 90/2010 sotto il profilo della tempistica della redazione e della comunicazione al diretto interessato, 2) Violazione dell’art. 417 Regolamento Generale Arma Carabinieri e relative circolari attuativi. 3) Eccesso di potere per contraddittorietà della SV 37 rispetto all’attività svolta ed ai risultati conseguiti nel periodo oggetto di valutazione, disparità di trattamento. 4) Eccesso di potere per inosservanza dell’obbligo di astensione da parte delle autorità giudicatrici. 5) Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà con le schede valutative precedenti. Chiede inoltre il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo operato della PA.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo con memoria scritta il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 7542/2016 sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente eseguiti.

In vista della trattazione del merito del gravame il ricorrente ha depositato un’articolata memoria di replica e conclusionale.

Alla pubblica udienza del 21.2.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1027 D.lvo n. 66/2010 e art. 692 co. 5 DPR 90/2010 sotto il profilo della tempistica della redazione e della comunicazione al diretto interessato, in contrasto con la finalità della documentazione caratteristica volta a registrare tempestivamente il giudizio sul servizio prestato.

La doglianza non merita condivisione, in quanto, come rappresentato dallo stesso interessato, le schede valutative impugnate sono state redatte in sede di ricompilazione, a seguito di impugnativa giurisdizionale o nell’esercizio di autotutela, in sostituzione di quelle tempestivamente compilate: in ogni caso, trattandosi di termini ordinatori, la mera redazione tardiva non costituisce un vizio di legittimità delle stesse, potendo, semmai, essere valutata, a conferma di un quadro indiziario particolarmente stringente – non ravvisabile nel caso in esame – come suggestiva di un possibile sviamento di potere. Per quanto infine riguarda la notifica degli atti valutativi in ritardo rispetto al momento della compilazione, va osservato che tale circostanza non è di per sé sufficiente ad inficiare la legittimità degli atti stessi, in quanto attiene solo la fase successiva del perfezionamento dell’efficacia degli stessi e della decorrenza degli effetti, non essendo, peraltro, la fase della comunicazione soggetta a termini decadenziali; pertanto la lamentata tardività della notifica, non inficia la validità dell’atto adottato, ma attiene unicamente alla decorrenza degli effetti nei confronti del destinatario.

Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 417 Regolamento Generale Arma Carabinieri e relative circolari attuativi. In sostanza il ricorrente reitera, sotto altri profili, l’argomento della scansione temporanea dei documenti valutativi in contestazione, lamentando che la SV 38 è stata compilata in pendenza del termine per impugnare la SV 37, oggetto di ricorso gerarchico e poi di annullamento in autotutela, nonostante fosse prevedibile l’impugnativa della stessa “in quanto sostanzialmente identica alla scheda già impugnata”, nonché la notificazione della SV 38 solo dopo l’annullamento d’ufficio della SV 37. Tale tempistica “avrebbe impedito al ricorrente di uniformarsi alle eventuali indicazioni provenienti dal documento caratteristico del periodo precedente”.

La censura risulta infondata per le medesime considerazioni soprasvolte in merito alla distinzione tra i vizi di legittimità dell’atto impugnato, temporalmente incentrati al momento della sua adozione, e quelli attinenti agli oneri di comunicazione degli stessi, che assumono rilevanza a fini diversi, ma che non inficiano la legittimità del provvedimento. In ogni caso, la documentazione valutativa costituisce una sintesi dell’apprezzamento complessivo delle qualità dimostrate e del servizio reso in un determinato arco temporale, che non avviene “a sorpresa” al momento della comunicazione del contenuto della scheda di valutazione, ma che è “preannunciata” da richiami, osservazioni, indicazioni, inviti formulati ed espressi anche oralmente dal Superiore (come avvenuto nel caso in esame con “ammonimenti verbali”, che non sono trascritti nello stato matricolare, vedi rapporto difensivo della PA pag. 6) costituiscono una forma di “valutazione in itinere”, volta ad emendare i vizi dell’operato del valutando, consentendogli di conformare la sua azione per conseguire la massima valutazione. Ciò si evince dalla stessa documentazione valutativa, alla parte IV (doti morali e del carattere), ove il Compilatore rappresenta che è “poco sensibile alle esortazioni mossegli al fine di correggere il suo comportamento oppositivo e spesso insofferente, che non gli consente di interagire nel gruppo in cui lavora con fluidità e buon senso”. Peraltro si tratta di i rilievi che riguardano tratti caratteriali (militarmente poco formale ed improntato a rigidità, atteggiamento oppositivo e puntiglioso sfociato in polemiche che hanno inciso negativamente sul lavoro di gruppo; poco collaborativo e scomposto etc.) che, in quanto tali, sono difficilmente dominabili con la sola forza di volontà e che tendenzialmente inclini al peggioramento della qualità delle interazioni personali, ciò che giustifica, altresì, la progressiva diminuzione della qualifica finale (che passa da eccellente a superiore alla media ed infine nella media) nell’ultimo triennio.

Con il terzo motivo – rubricato Eccesso di potere per contraddittorietà della SV 37 rispetto all’attività svolta ed ai risultati conseguiti nel periodo oggetto di valutazione, disparità di trattamento - il ricorrente contesta la correttezza e la validità del giudizio espresso sulla qualità dell’attività svolta rispetto al passato (“più che sufficiente impegno…ridotto coinvolgimento nell’attività. Ciò ha determinato un calo di rendimento rispetto allo standard maturato) sul livello dei risultati conseguiti (“più che soddisfacente, ma comunque inferiore alle aspettative). Tali giudizi non sarebbero, a suo avviso, confacenti rispetto alle operazioni di servizio effettuate ed ai risultati conseguiti (arresto di due bulgari per tentato sequestro di persona, ottenuto accorrendo in ausilio a collega che si era posto al loro inseguimento, bloccando nell’auto di servizio uno dei due fermati; rinvenimento del furgone, con refurtiva di oltre 50.000 euro di furto del bancomat in una sala bingo; intervento per sedare una rissa di individui armati di bastoni, mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica e contestuale arresto per rapina di un extracomunitario), rispetto ai quali lamenta anche disparità di trattamento relativamente ai colleghi per le prime due operazioni, rappresentando che tutti gli intervenuti erano stati premiati, tranne il ricorrente; nonché l’omessa segnalazione ai Superiori della terza operazione.

Anche tale motivo di censura non risulta conducente, dato che le schede valutative sono frutto di una valutazione complessiva delle qualità dimostrate e dei risultati raggiunti nel periodo di servizio, globalmente considerato, pertanto prescindono dal valore –meramente episodico – di quanto emerso nel corso di singole operazioni; salvo, ovviamente, il caso in cui questi assumano una tale valenza emblematica da indurre a dubitare della ragionevolezza del giudizio espresso. Si tratta tuttavia di casi limiti, in cui la palese erroneità dell’apprezzamento dei Superiori risulta talmente evidente da essere immediatamente percepibile da chiunque, anche se estraneo all’ambiente militare. Un siffatto grossolano errore di valutazione, però, non è ravvisabile nel caso in esame, in cui i soli tre fatti rappresentati dal ricorrente non si pongono nemmeno in contrasto con i rilievi caratteriali formulati dai Superiori, che si incentrano soprattutto, sui riflessi di alcuni aspetti caratteriali nelle relazioni interpersonali, che vanno ad inficiare il proficuo inserimento dell’interessato nel gruppo di lavoro, che non sono smentiti dal comportamento tenuto dal ricorrente nelle azioni sopra richiamate (nella prima il ricorrente svolge ruolo meramente ausiliario, in qualità di autista, di vigilanza su malvivente e sull’automezzo di servizio, vedi pag. 7 della relazione difensiva della PA; nella seconda operazione il ritrovamento veniva attuato esclusivamente per impulso di altro collega, vedi pag. 8; nella terza azione il ricorrente ha svolto un’attività qualificabile come operazione di routine, trattandosi di borseggio degenerato per resistenza della vittima, con arresto determinato dall’intervento congiunto di diversi operatori, vedi pag. 9; sicchè, per il ruolo e per la natura delle azioni non era stato ritenuto meritevole di essere ricompensato individualmente, valutazioni, peraltro, insindacabili in questa sede).

Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Compilatore per inosservanza dell’obbligo di astensione da parte delle autorità giudicatrici. In sostanza il ricorrente lamenta lo sviamento di potere in cui sarebbe incorso il Superiore nel formulare il giudizio in contestazione: a suo avviso, questo sarebbe stato negativamente influenzato da una contestazione sui turni di servizio e sula spettanza al ricorrente dei permessi per congedo parentale, sfociata poi in impugnativa, in sede giurisdizionale, del relativo provvedimento di diniego, nonché in una denuncia-querela presentata dal Compilatore in data 22.6.2015; per cui questo avrebbe dovuto astenersi dall’esprimere un giudizio, in quanto in posizione di incompatibilità.

Anche tale doglianza va disattesa – anche a prescindere dalla configurazione della situazione richiamata come causa di incompatibilità del compilatore con conseguente obbligo di astensione dello stesso dalla formulazione di giudizi sul dipendente (peraltro le circostanze da cui è scaturita la denuncia riguardano alcune espressione utilizzate a pag. 10 del ricorso avverso la scheda valutativa che sono imputabili direttamente al difensore del ricorrente - piuttosto che al ricorrente stesso – rilevanti più sotto il profilo del comportamento in sede giurisdizionale che sul piano della responsabilità penale; tant’è che il procedimento è stato archiviato in data 29.4.2016) determinata dalla normale attività di gestione del personale dipendente, che include l’assegnazione di turni di servizio e la concessione di congedi, dato che tale situazione non rientra tra le ipotesi di impedimento previste dall'art. 3 del D.P.R. 2 agosto 2002, n. 213 (né la valutazione di tale comportamento comporta la decadenza del Superiore dalle funzioni ordinarie di valutazione del rendimento e delle qualità del sottoposto) – in quanto la situazione di asserita conflittualità comunque è intervenuta successivamente al periodo di servizio oggetto di valutazione e rispetto al quale era già stata compilata la documentazione valutativa, con cui si esprimeva una qualifica finale inferiore rispetto a quella antecedentemente riportata.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà con le schede valutative precedenti, ritenendo che l’intervenuta variazione in peius del giudizio espresso dai Superiori non trovi giustificazione, risultando privo di supporti documentali e di riscontri oggettivi, tanto più che non è stato mai destinatario da sanzioni disciplinari.

Anche quest’ultimo profilo di censura risulta infondato.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, le valutazioni sul servizio reso e le qualità dimostrate hanno natura e finalità diversa rispetto alle sanzioni disciplinari ed il fatto di non essere mai incorsi in punizioni non è sufficiente ad assicurare il conseguimento della qualifica apicale nelle valutazioni periodiche.

Quindi, a prescindere dal fatto che il ricorrente è stato destinatario di un richiamo verbale per “comportamenti indisciplinati” nei confronti di un Superiore al quale aveva “sfrontatamente negato il saluto militare” e per insofferenza alle esortazioni a modificare il proprio comportamento e ad intensificare l’impegno nell’attività di polizia giudiziaria, anche ove non fosse incorso nei rilievi sopraindicati, comunque ciò non gli avrebbe assicurato il mantenimento della qualifica apicale.

Per quanto riguarda la lamenta la contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse, va anche in quest’occasione precisato che tale vizio non è prospettabile sulla base di mere asserzioni verbali, in quanto, anche qualora si tratta di valutazioni su alcuni tratti caratteriali, questi non vengono apprezzati sotto il profilo personologico - della loro stabile appartenenza al soggetto, in quanto attinenti alle strutture profonde dell’io – bensì, più semplicemente, per come queste siano state dimostrate in un preciso arco temporale ed in un particolare incarico e secondo quanto osservato da specifiche figure professionali (Superiori Gerarchici), con finalità di valutazione del servizio prestato a fini anche di carriera: pertanto, si tratta di una valutazione dinamica, di tipo prognostico-funzionale, che, appunto, presuppone la variabilità dei tratti osservati in differenti contesti ed in diversi momenti; proprio tale variabilità costituisce la ragione della sottoposizione del personale a valutazione periodica.

Tanto precisato va osservato che, nel caso in esame, nulla induce a ritenere che il meno lusinghiero giudizio finale espresso nelle schede valutative impugnate sia dovuto ad un atteggiamento sfavorevole del Superiore, anziché all’evoluzione negativa dell’interazione del ricorrente con i colleghi e con i superiori, che si è aggravata nel corso del tempo, determinando un abbassamento della motivazione ed impedendo il proficuo espletamento delle attività di servizio secondo l’elevato standard già raggiunto; tanto che, proprio per risolvere tali problematiche è stato successivamente trasferito ad altro impiego.

Il Collegio ha già precisato che l’orientamento giurisprudenziale “garantistico” - invocato dal ricorrente nell’ultimo mezzo di gravame - secondo cui, “il repentino abbassamento del giudizio valutativo in contrasto con precedenti costanti, più favorevoli, valutazioni è soggetto ad onere di motivazione rafforzato”, possa trovare applicazione solo ove vi siano plurimi e consistenti elementi atti a dimostrare l’esistenza del vizio di contraddittorietà tra giudizi formulati dai Superiori, stante il principio di autonomia delle valutazioni, che costituisce il cardine del sistema di valutazione del rendimento del personale, anche in organizzazioni diverse da quella militare. Lo stabile apprezzamento dei Superiori nel tempo per il servizio prestato non è di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi significativi, a ritenere illegittimo –e frutto di sviamento – il giudizio meno favorevole espresso per il servizio prestato successivamente. Le valutazioni periodiche sono, infatti, intese a valutare, volta per volte, la qualità dell'attività lavorativa svolta, le capacità in essa dimostrate – verificando se le aspettative attese si sono realizzate - lo sviluppo nel tempo delle qualità di base, i risultati raggiunti, etc. Si tratta di fattori che, com'è noto, non sono costanti nel tempo, dato che anche le capacità personali asseritamente “stabili” non sono valutate in assoluto, bensì sulla base della loro concreta manifestazione nelle specifiche attività svolte, sicchè sono anch'esse suscettibili di variazione a seconda dei diversi incarichi, dei differenti contesti lavorativi, o anche solo semplicemente per effetto dei mutamenti delle caratteristiche nel tempo. Proprio il fatto che nel corso dell'intera carriera lavorativa siano possibili e talvolta frequenti cali di rendimento, è prevista la valutazione periodica del personale, specie di quello "in carriera", dato che, altrimenti, sarebbe sufficiente valutare le capacità e le attitudini del militare nel momento del concorso per l'accesso alla professione. Stante l'autonomia e l'indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi e da valutatori differenti, l'eccesso di potere per contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse è configurabile solo in quei casi eccezionali in cui emergano evidenti elementi atti a dubitare che l'abbassamento di qualifica o delle valutazioni interne non sia dovuto alla naturale oscillazione dei livelli di rendimento del valutando bensì all'intervento di fattori estranei dipendenti dai soggetti valutatori (che finiscono per coincidere con l’errore o il vero e proprio sviamento di potere).

Ne consegue che i documenti valutativi impugnati risultano immuni dai vizi dedotti, in particolare dal lamentato difetto di motivazione e dalla contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse.

Per quanto riguarda, invece, il profilo della correttezza sostanziale, la validità e l'attendibilità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione, va ribadito che queste non possono essere esaminate in questa sede di giudizio di mera legittimità - potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico - in quanto costituiscono una tipica valutazione di "merito" riservata all'Amministrazione anche negli ordinamenti giuridici più avanzati (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9579/2016; 965/2015; 1166/2014; 7978/2013) per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, si tratta di un giudizio che presuppone una conoscenza degli specifici contenuti dell'attività lavorativa, delle peculiarità del contesto istituzionale in cui questa si svolge, dei livelli attesi di rendimento delle prestazioni lavorative, che il giudice amministrativo non ha, trattandosi di un settore del tutto particolare e che non ha corrispondenza in altri ambiti lavorativi (per cui non può nemmeno sopperire a tale carenza di strumenti avvalendosi del ricorso ad un consulente tecnico). Pertanto il giudice non dispone degli strumenti conoscitivi che gli consentirebbero di sostituirsi alla autorità competente nello stabilire se un militare possieda o meno, ed in che grado, alcune qualità personali o capacità professionali, e tantomeno per decidere se il rendimento lavorativo e la qualità dei risultati conseguiti siano o meno nella media (oppure inferiori o superiori) rispetto a quelli conseguiti dai pari grado. In tale prospettiva, pertanto, è stato chiarito che tali giudizi sono sindacabili solo “nei limiti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. Non v’è ragione alcuna per sostituire la valutazione del giudice, maturata sulla base di un mera conoscenza cartolare e parentetica della vicenda, con quella dell’ufficiale valutatore che conosce il valutato, l’ambiente in cui esso opera, gli aspetti che meglio testimoniamo e documentano le sue capacità ed attitudini, in assoluto ed in rapporto ai colleghi; doti e qualità che ovviamente non sempre risiedono nell’impegno, ma che spesso discendono dal patrimonio caratteriale, conoscitivo e relazionale proprio della persona” (vedi, tra tante, Cons. St., sez. IV, n. 996/2012).

Soprattutto, l’espressione dei giudizi periodici sull’attività lavorativa svolta costituisce una delle fondamentali “leve” di cui dispone il dirigente per svolgere la funzione di gestione del personale, e quindi costituisce uno “strumento” indispensabile per l’esercizio di quella “discrezionalità organizzativa”, e quindi per il raggiungimento dei “risultati” prefissi, in base al quale sarà valutato il suo operato. Il militare soggetto a valutazione periodica è esortato a migliorare costantemente il proprio rendimento, data l’importanza dei documenti valutativi anche ai fini dell’avanzamento in carriera, senza “adagiarsi” sui risultati già acquisiti (lo stesso Superiore che lo valuta è consapevole di essere, a sua volta, soggetto a valutazione anche sotto il profilo della capacità di giudicare i propri sottoposti).

Il carattere di elevata soggettività di tali giudizio, il rischio di errore o di arbitrio da parte del valutatore, non giustificano la possibilità di un sindacato di merito del giudice amministrativo che invada l’ambito di valutazione riservato alla PA, anche per l’ovvia considerazione che “in caso di possibilità di errore, non vi è motivo per dare preferenza all’errore del giudice rispetto all’errore dell’Amministrazione” – come avvertito già in tempi risalenti – tenuto conto, peraltro, della “responsabilità politica” verso la collettività per il proprio operato che grava (solo) su quest’ultima. Il Collegio deve pertanto limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali, sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità; in particolare nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti, siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore tale da indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la cui erroneità sia talmente palese da essere percepibile da chiunque. Ipotesi che, nella fattispecie in esame, non risulta essersi verificata.

Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato; va pertanto disattesa anche l’istanza di risarcimento del danno prodotto dagli atti impugnati.

Sussistono tuttavia giusti motivi, vista anche la complessità fattuale della vicenda, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; rigetta l’istanza risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Nessun commento: