TAR 2018:
carabinieri, “ l’Appuntato scelto ricorrente impugna la scheda
valutativa”
Pubblicato il
11/04/2018
N. 03966/2018
REG.PROV.COLL.
N. 01853/2016
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1853 del 2016, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Berluti, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Carvico, 4;
contro
Ministero della
Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non
costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle schede
valutative distinte dai numeri 37 e 38 dell'11.11.2015 entrambe
ricompilate con stesso numero d'ordine - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando
Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa
Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Con il ricorso in
esame l’Appuntato scelto ricorrente impugna la scheda valutativa n.
37 relativa al periodo 16.1.13 - 15.1.14 e la scheda valutativa n. 38
relativa al periodo 16.1.14- 15.1.15 – entrambe redatte in data
11.11.15, in sede di ricompilazione, per armonizzare i giudizi
espressi nelle voci interne con la qualifica finale, notificate in
data 10.12.15- con cui il giudizio finale è stato progressivamente
abbassato da “superiore alla media” (SV 37) e poi “nella media”
(SV 38) – lamentandone l’illegittimità per contrasto con le
valutazioni riportate negli anni precedenti (asseritamente sempre
“eccellente”) ed ipotizzando che il peggioramento
dell’apprezzamento del Superiore ivi espresso sia riconducibile a
sviamento di potere, che intende dimostrare mediante il confronto con
la documentazione valutativa precedente e l’esame congiunto delle
SSVV in contestazione; finalità perseguita mediante l’impugnativa
di entrambe con ricorso cumulativo (che pertanto non dovrebbe essere
considerato inammissibile).
Il ricorso è
affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 1027 D.lvo n.
66/2010 e art. 692 co. 5 DPR 90/2010 sotto il profilo della
tempistica della redazione e della comunicazione al diretto
interessato, 2) Violazione dell’art. 417 Regolamento Generale Arma
Carabinieri e relative circolari attuativi. 3) Eccesso di potere per
contraddittorietà della SV 37 rispetto all’attività svolta ed ai
risultati conseguiti nel periodo oggetto di valutazione, disparità
di trattamento. 4) Eccesso di potere per inosservanza dell’obbligo
di astensione da parte delle autorità giudicatrici. 5) Eccesso di
potere per difetto di motivazione e contraddittorietà con le schede
valutative precedenti. Chiede inoltre il risarcimento dei danni
subiti per effetto dell’illegittimo operato della PA.
L’Amministrazione
intimata si è costituita in giudizio chiedendo con memoria scritta
il rigetto del gravame.
Con ordinanza
collegiale n. 7542/2016 sono stati disposti incombenti istruttori,
regolarmente eseguiti.
In vista della
trattazione del merito del gravame il ricorrente ha depositato
un’articolata memoria di replica e conclusionale.
Alla pubblica
udienza del 21.2.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è
infondato.
Con il primo motivo
di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1027 D.lvo
n. 66/2010 e art. 692 co. 5 DPR 90/2010 sotto il profilo della
tempistica della redazione e della comunicazione al diretto
interessato, in contrasto con la finalità della documentazione
caratteristica volta a registrare tempestivamente il giudizio sul
servizio prestato.
La doglianza non
merita condivisione, in quanto, come rappresentato dallo stesso
interessato, le schede valutative impugnate sono state redatte in
sede di ricompilazione, a seguito di impugnativa giurisdizionale o
nell’esercizio di autotutela, in sostituzione di quelle
tempestivamente compilate: in ogni caso, trattandosi di termini
ordinatori, la mera redazione tardiva non costituisce un vizio di
legittimità delle stesse, potendo, semmai, essere valutata, a
conferma di un quadro indiziario particolarmente stringente – non
ravvisabile nel caso in esame – come suggestiva di un possibile
sviamento di potere. Per quanto infine riguarda la notifica degli
atti valutativi in ritardo rispetto al momento della compilazione, va
osservato che tale circostanza non è di per sé sufficiente ad
inficiare la legittimità degli atti stessi, in quanto attiene solo
la fase successiva del perfezionamento dell’efficacia degli stessi
e della decorrenza degli effetti, non essendo, peraltro, la fase
della comunicazione soggetta a termini decadenziali; pertanto la
lamentata tardività della notifica, non inficia la validità
dell’atto adottato, ma attiene unicamente alla decorrenza degli
effetti nei confronti del destinatario.
Con il secondo mezzo
di gravame il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 417
Regolamento Generale Arma Carabinieri e relative circolari attuativi.
In sostanza il ricorrente reitera, sotto altri profili, l’argomento
della scansione temporanea dei documenti valutativi in contestazione,
lamentando che la SV 38 è stata compilata in pendenza del termine
per impugnare la SV 37, oggetto di ricorso gerarchico e poi di
annullamento in autotutela, nonostante fosse prevedibile
l’impugnativa della stessa “in quanto sostanzialmente identica
alla scheda già impugnata”, nonché la notificazione della SV 38
solo dopo l’annullamento d’ufficio della SV 37. Tale tempistica
“avrebbe impedito al ricorrente di uniformarsi alle eventuali
indicazioni provenienti dal documento caratteristico del periodo
precedente”.
La censura risulta
infondata per le medesime considerazioni soprasvolte in merito alla
distinzione tra i vizi di legittimità dell’atto impugnato,
temporalmente incentrati al momento della sua adozione, e quelli
attinenti agli oneri di comunicazione degli stessi, che assumono
rilevanza a fini diversi, ma che non inficiano la legittimità del
provvedimento. In ogni caso, la documentazione valutativa costituisce
una sintesi dell’apprezzamento complessivo delle qualità
dimostrate e del servizio reso in un determinato arco temporale, che
non avviene “a sorpresa” al momento della comunicazione del
contenuto della scheda di valutazione, ma che è “preannunciata”
da richiami, osservazioni, indicazioni, inviti formulati ed espressi
anche oralmente dal Superiore (come avvenuto nel caso in esame con
“ammonimenti verbali”, che non sono trascritti nello stato
matricolare, vedi rapporto difensivo della PA pag. 6) costituiscono
una forma di “valutazione in itinere”, volta ad emendare i vizi
dell’operato del valutando, consentendogli di conformare la sua
azione per conseguire la massima valutazione. Ciò si evince dalla
stessa documentazione valutativa, alla parte IV (doti morali e del
carattere), ove il Compilatore rappresenta che è “poco sensibile
alle esortazioni mossegli al fine di correggere il suo comportamento
oppositivo e spesso insofferente, che non gli consente di interagire
nel gruppo in cui lavora con fluidità e buon senso”. Peraltro si
tratta di i rilievi che riguardano tratti caratteriali (militarmente
poco formale ed improntato a rigidità, atteggiamento oppositivo e
puntiglioso sfociato in polemiche che hanno inciso negativamente sul
lavoro di gruppo; poco collaborativo e scomposto etc.) che, in quanto
tali, sono difficilmente dominabili con la sola forza di volontà e
che tendenzialmente inclini al peggioramento della qualità delle
interazioni personali, ciò che giustifica, altresì, la progressiva
diminuzione della qualifica finale (che passa da eccellente a
superiore alla media ed infine nella media) nell’ultimo triennio.
Con il terzo motivo
– rubricato Eccesso di potere per contraddittorietà della SV 37
rispetto all’attività svolta ed ai risultati conseguiti nel
periodo oggetto di valutazione, disparità di trattamento - il
ricorrente contesta la correttezza e la validità del giudizio
espresso sulla qualità dell’attività svolta rispetto al passato
(“più che sufficiente impegno…ridotto coinvolgimento
nell’attività. Ciò ha determinato un calo di rendimento rispetto
allo standard maturato) sul livello dei risultati conseguiti (“più
che soddisfacente, ma comunque inferiore alle aspettative). Tali
giudizi non sarebbero, a suo avviso, confacenti rispetto alle
operazioni di servizio effettuate ed ai risultati conseguiti (arresto
di due bulgari per tentato sequestro di persona, ottenuto accorrendo
in ausilio a collega che si era posto al loro inseguimento, bloccando
nell’auto di servizio uno dei due fermati; rinvenimento del
furgone, con refurtiva di oltre 50.000 euro di furto del bancomat in
una sala bingo; intervento per sedare una rissa di individui armati
di bastoni, mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica e
contestuale arresto per rapina di un extracomunitario), rispetto ai
quali lamenta anche disparità di trattamento relativamente ai
colleghi per le prime due operazioni, rappresentando che tutti gli
intervenuti erano stati premiati, tranne il ricorrente; nonché
l’omessa segnalazione ai Superiori della terza operazione.
Anche tale motivo di
censura non risulta conducente, dato che le schede valutative sono
frutto di una valutazione complessiva delle qualità dimostrate e dei
risultati raggiunti nel periodo di servizio, globalmente considerato,
pertanto prescindono dal valore –meramente episodico – di quanto
emerso nel corso di singole operazioni; salvo, ovviamente, il caso in
cui questi assumano una tale valenza emblematica da indurre a
dubitare della ragionevolezza del giudizio espresso. Si tratta
tuttavia di casi limiti, in cui la palese erroneità
dell’apprezzamento dei Superiori risulta talmente evidente da
essere immediatamente percepibile da chiunque, anche se estraneo
all’ambiente militare. Un siffatto grossolano errore di
valutazione, però, non è ravvisabile nel caso in esame, in cui i
soli tre fatti rappresentati dal ricorrente non si pongono nemmeno in
contrasto con i rilievi caratteriali formulati dai Superiori, che si
incentrano soprattutto, sui riflessi di alcuni aspetti caratteriali
nelle relazioni interpersonali, che vanno ad inficiare il proficuo
inserimento dell’interessato nel gruppo di lavoro, che non sono
smentiti dal comportamento tenuto dal ricorrente nelle azioni sopra
richiamate (nella prima il ricorrente svolge ruolo meramente
ausiliario, in qualità di autista, di vigilanza su malvivente e
sull’automezzo di servizio, vedi pag. 7 della relazione difensiva
della PA; nella seconda operazione il ritrovamento veniva attuato
esclusivamente per impulso di altro collega, vedi pag. 8; nella terza
azione il ricorrente ha svolto un’attività qualificabile come
operazione di routine, trattandosi di borseggio degenerato per
resistenza della vittima, con arresto determinato dall’intervento
congiunto di diversi operatori, vedi pag. 9; sicchè, per il ruolo e
per la natura delle azioni non era stato ritenuto meritevole di
essere ricompensato individualmente, valutazioni, peraltro,
insindacabili in questa sede).
Con il quarto mezzo
il ricorrente denuncia l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso
il Compilatore per inosservanza dell’obbligo di astensione da parte
delle autorità giudicatrici. In sostanza il ricorrente lamenta lo
sviamento di potere in cui sarebbe incorso il Superiore nel formulare
il giudizio in contestazione: a suo avviso, questo sarebbe stato
negativamente influenzato da una contestazione sui turni di servizio
e sula spettanza al ricorrente dei permessi per congedo parentale,
sfociata poi in impugnativa, in sede giurisdizionale, del relativo
provvedimento di diniego, nonché in una denuncia-querela presentata
dal Compilatore in data 22.6.2015; per cui questo avrebbe dovuto
astenersi dall’esprimere un giudizio, in quanto in posizione di
incompatibilità.
Anche tale doglianza
va disattesa – anche a prescindere dalla configurazione della
situazione richiamata come causa di incompatibilità del compilatore
con conseguente obbligo di astensione dello stesso dalla formulazione
di giudizi sul dipendente (peraltro le circostanze da cui è
scaturita la denuncia riguardano alcune espressione utilizzate a pag.
10 del ricorso avverso la scheda valutativa che sono imputabili
direttamente al difensore del ricorrente - piuttosto che al
ricorrente stesso – rilevanti più sotto il profilo del
comportamento in sede giurisdizionale che sul piano della
responsabilità penale; tant’è che il procedimento è stato
archiviato in data 29.4.2016) determinata dalla normale attività di
gestione del personale dipendente, che include l’assegnazione di
turni di servizio e la concessione di congedi, dato che tale
situazione non rientra tra le ipotesi di impedimento previste
dall'art. 3 del D.P.R. 2 agosto 2002, n. 213 (né la valutazione di
tale comportamento comporta la decadenza del Superiore dalle funzioni
ordinarie di valutazione del rendimento e delle qualità del
sottoposto) – in quanto la situazione di asserita conflittualità
comunque è intervenuta successivamente al periodo di servizio
oggetto di valutazione e rispetto al quale era già stata compilata
la documentazione valutativa, con cui si esprimeva una qualifica
finale inferiore rispetto a quella antecedentemente riportata.
Con il quinto motivo
il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per difetto di
motivazione e contraddittorietà con le schede valutative precedenti,
ritenendo che l’intervenuta variazione in peius del giudizio
espresso dai Superiori non trovi giustificazione, risultando privo di
supporti documentali e di riscontri oggettivi, tanto più che non è
stato mai destinatario da sanzioni disciplinari.
Anche quest’ultimo
profilo di censura risulta infondato.
Come ripetutamente
chiarito dalla giurisprudenza in materia, le valutazioni sul servizio
reso e le qualità dimostrate hanno natura e finalità diversa
rispetto alle sanzioni disciplinari ed il fatto di non essere mai
incorsi in punizioni non è sufficiente ad assicurare il
conseguimento della qualifica apicale nelle valutazioni periodiche.
Quindi, a
prescindere dal fatto che il ricorrente è stato destinatario di un
richiamo verbale per “comportamenti indisciplinati” nei confronti
di un Superiore al quale aveva “sfrontatamente negato il saluto
militare” e per insofferenza alle esortazioni a modificare il
proprio comportamento e ad intensificare l’impegno nell’attività
di polizia giudiziaria, anche ove non fosse incorso nei rilievi
sopraindicati, comunque ciò non gli avrebbe assicurato il
mantenimento della qualifica apicale.
Per quanto riguarda
la lamenta la contraddittorietà con le valutazioni precedentemente
espresse, va anche in quest’occasione precisato che tale vizio non
è prospettabile sulla base di mere asserzioni verbali, in quanto,
anche qualora si tratta di valutazioni su alcuni tratti caratteriali,
questi non vengono apprezzati sotto il profilo personologico - della
loro stabile appartenenza al soggetto, in quanto attinenti alle
strutture profonde dell’io – bensì, più semplicemente, per come
queste siano state dimostrate in un preciso arco temporale ed in un
particolare incarico e secondo quanto osservato da specifiche figure
professionali (Superiori Gerarchici), con finalità di valutazione
del servizio prestato a fini anche di carriera: pertanto, si tratta
di una valutazione dinamica, di tipo prognostico-funzionale, che,
appunto, presuppone la variabilità dei tratti osservati in
differenti contesti ed in diversi momenti; proprio tale variabilità
costituisce la ragione della sottoposizione del personale a
valutazione periodica.
Tanto precisato va
osservato che, nel caso in esame, nulla induce a ritenere che il meno
lusinghiero giudizio finale espresso nelle schede valutative
impugnate sia dovuto ad un atteggiamento sfavorevole del Superiore,
anziché all’evoluzione negativa dell’interazione del ricorrente
con i colleghi e con i superiori, che si è aggravata nel corso del
tempo, determinando un abbassamento della motivazione ed impedendo il
proficuo espletamento delle attività di servizio secondo l’elevato
standard già raggiunto; tanto che, proprio per risolvere tali
problematiche è stato successivamente trasferito ad altro impiego.
Il Collegio ha già
precisato che l’orientamento giurisprudenziale “garantistico” -
invocato dal ricorrente nell’ultimo mezzo di gravame - secondo cui,
“il repentino abbassamento del giudizio valutativo in contrasto con
precedenti costanti, più favorevoli, valutazioni è soggetto ad
onere di motivazione rafforzato”, possa trovare applicazione solo
ove vi siano plurimi e consistenti elementi atti a dimostrare
l’esistenza del vizio di contraddittorietà tra giudizi formulati
dai Superiori, stante il principio di autonomia delle valutazioni,
che costituisce il cardine del sistema di valutazione del rendimento
del personale, anche in organizzazioni diverse da quella militare. Lo
stabile apprezzamento dei Superiori nel tempo per il servizio
prestato non è di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi
significativi, a ritenere illegittimo –e frutto di sviamento – il
giudizio meno favorevole espresso per il servizio prestato
successivamente. Le valutazioni periodiche sono, infatti, intese a
valutare, volta per volte, la qualità dell'attività lavorativa
svolta, le capacità in essa dimostrate – verificando se le
aspettative attese si sono realizzate - lo sviluppo nel tempo delle
qualità di base, i risultati raggiunti, etc. Si tratta di fattori
che, com'è noto, non sono costanti nel tempo, dato che anche le
capacità personali asseritamente “stabili” non sono valutate in
assoluto, bensì sulla base della loro concreta manifestazione nelle
specifiche attività svolte, sicchè sono anch'esse suscettibili di
variazione a seconda dei diversi incarichi, dei differenti contesti
lavorativi, o anche solo semplicemente per effetto dei mutamenti
delle caratteristiche nel tempo. Proprio il fatto che nel corso
dell'intera carriera lavorativa siano possibili e talvolta frequenti
cali di rendimento, è prevista la valutazione periodica del
personale, specie di quello "in carriera", dato che,
altrimenti, sarebbe sufficiente valutare le capacità e le attitudini
del militare nel momento del concorso per l'accesso alla professione.
Stante l'autonomia e l'indipendenza dei giudizi valutativi espressi
in periodi diversi e da valutatori differenti, l'eccesso di potere
per contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse è
configurabile solo in quei casi eccezionali in cui emergano evidenti
elementi atti a dubitare che l'abbassamento di qualifica o delle
valutazioni interne non sia dovuto alla naturale oscillazione dei
livelli di rendimento del valutando bensì all'intervento di fattori
estranei dipendenti dai soggetti valutatori (che finiscono per
coincidere con l’errore o il vero e proprio sviamento di potere).
Ne consegue che i
documenti valutativi impugnati risultano immuni dai vizi dedotti, in
particolare dal lamentato difetto di motivazione e dalla
contraddittorietà con le valutazioni precedentemente espresse.
Per quanto riguarda,
invece, il profilo della correttezza sostanziale, la validità e
l'attendibilità delle valutazioni espresse dall’Amministrazione,
va ribadito che queste non possono essere esaminate in questa sede di
giudizio di mera legittimità - potendo essere prospettate solo in
sede di ricorso gerarchico - in quanto costituiscono una tipica
valutazione di "merito" riservata all'Amministrazione anche
negli ordinamenti giuridici più avanzati (TAR Lazio, Sez. I bis, n.
9579/2016; 965/2015; 1166/2014; 7978/2013) per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, si
tratta di un giudizio che presuppone una conoscenza degli specifici
contenuti dell'attività lavorativa, delle peculiarità del contesto
istituzionale in cui questa si svolge, dei livelli attesi di
rendimento delle prestazioni lavorative, che il giudice
amministrativo non ha, trattandosi di un settore del tutto
particolare e che non ha corrispondenza in altri ambiti lavorativi
(per cui non può nemmeno sopperire a tale carenza di strumenti
avvalendosi del ricorso ad un consulente tecnico). Pertanto il
giudice non dispone degli strumenti conoscitivi che gli
consentirebbero di sostituirsi alla autorità competente nello
stabilire se un militare possieda o meno, ed in che grado, alcune
qualità personali o capacità professionali, e tantomeno per
decidere se il rendimento lavorativo e la qualità dei risultati
conseguiti siano o meno nella media (oppure inferiori o superiori)
rispetto a quelli conseguiti dai pari grado. In tale prospettiva,
pertanto, è stato chiarito che tali giudizi sono sindacabili solo
“nei limiti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o
del travisamento dei presupposti di fatto. Non v’è ragione alcuna
per sostituire la valutazione del giudice, maturata sulla base di un
mera conoscenza cartolare e parentetica della vicenda, con quella
dell’ufficiale valutatore che conosce il valutato, l’ambiente in
cui esso opera, gli aspetti che meglio testimoniamo e documentano le
sue capacità ed attitudini, in assoluto ed in rapporto ai colleghi;
doti e qualità che ovviamente non sempre risiedono nell’impegno,
ma che spesso discendono dal patrimonio caratteriale, conoscitivo e
relazionale proprio della persona” (vedi, tra tante, Cons. St.,
sez. IV, n. 996/2012).
Soprattutto,
l’espressione dei giudizi periodici sull’attività lavorativa
svolta costituisce una delle fondamentali “leve” di cui dispone
il dirigente per svolgere la funzione di gestione del personale, e
quindi costituisce uno “strumento” indispensabile per l’esercizio
di quella “discrezionalità organizzativa”, e quindi per il
raggiungimento dei “risultati” prefissi, in base al quale sarà
valutato il suo operato. Il militare soggetto a valutazione periodica
è esortato a migliorare costantemente il proprio rendimento, data
l’importanza dei documenti valutativi anche ai fini
dell’avanzamento in carriera, senza “adagiarsi” sui risultati
già acquisiti (lo stesso Superiore che lo valuta è consapevole di
essere, a sua volta, soggetto a valutazione anche sotto il profilo
della capacità di giudicare i propri sottoposti).
Il carattere di
elevata soggettività di tali giudizio, il rischio di errore o di
arbitrio da parte del valutatore, non giustificano la possibilità di
un sindacato di merito del giudice amministrativo che invada l’ambito
di valutazione riservato alla PA, anche per l’ovvia considerazione
che “in caso di possibilità di errore, non vi è motivo per dare
preferenza all’errore del giudice rispetto all’errore
dell’Amministrazione” – come avvertito già in tempi risalenti
– tenuto conto, peraltro, della “responsabilità politica”
verso la collettività per il proprio operato che grava (solo) su
quest’ultima. Il Collegio deve pertanto limitarsi al mero riscontro
di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia
nelle figure tradizionali, sia in quelle più evolute del sindacato
di ragionevolezza e di proporzionalità; in particolare nel caso in
cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si
rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti,
siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore tale da
indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la
cui erroneità sia talmente palese da essere percepibile da chiunque.
Ipotesi che, nella fattispecie in esame, non risulta essersi
verificata.
Il ricorso va
pertanto respinto in quanto infondato; va pertanto disattesa anche
l’istanza di risarcimento del danno prodotto dagli atti impugnati.
Sussistono tuttavia
giusti motivi, vista anche la complessità fattuale della vicenda,
per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge; rigetta l’istanza risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
………….
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Floriana Rizzetto,
Consigliere, Estensore
Paola Patatini,
Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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