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venerdì 27 luglio 2018

TAR 2018: “per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'assegno di riordino di cui all'art. 34 bis, d.lgs. n. 196/95, rideterminato dalla nuova anzianità di grado “ Pubblicato il 22/06/2018 N. 07048/2018 REG.PROV.COLL. N. 01567/2008 REG.RIC.



TAR 2018: “per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'assegno di riordino di cui all'art. 34 bis, d.lgs. n. 196/95, rideterminato dalla nuova anzianità di grado “



Pubblicato il 22/06/2018

N. 07048/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01567/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2008, proposto da
XXX tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi e Dario Caldato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'assegno di riordino di cui all'art. 34 bis, d.lgs. n. 196/95, rideterminato dalla nuova anzianità di grado riconosciuta agli stessi in forza della legge n. 186/04, con efficacia retroattiva a partire dai 1 gennaio 2003;

nonché per l’annullamento

dei provvedimenti con i quali, a seguito della promozione dei ricorrenti al grado superiore ovvero della rideterminazione dell'anzianità giuridica in data antecedente al 01.01.2001, avvenute in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 bis, l. 186/04, è stata disposta dal l° gennaio 2003 la corresponsione retroattiva della retribuzione senza includere il nuovo assegno di riordino dovuto dalla rideterminazione dell'anzianità giuridica, di cui all'art. 34 bis, d. lgs. 196/95;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6 febbraio 2008 e depositato il successivo 18 febbraio, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’assegno di riordino di cui all’art. 34 bis, d. lgs. n. 196/1995, rideterminato dalla nuova anzianità di grado riconosciuta agli stessi in forza della legge n. 186/2004, con efficacia retroattiva a partire dal 1°gennaio 2003.

2. I ricorrenti sono tutti sottoufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina Militare, inquadrati nel ruolo marescialli ai sensi dell’art. 34, d. lgs. n. 196/1995 alla data del 31 dicembre 2000, per effetto del riallineamento disposto dall’art. 1 bis, l. 27 luglio 2004, n. 186, in virtù del quale hanno ottenuto una promozione al grado superiore con contestuale rideterminazione dell’anzianità giuridica nel nuovo grado in data antecedente all’1° gennaio 2001 ovvero hanno mantenuto lo stesso grado ma è stata loro rideterminata l’anzianità giuridica del grado posseduto in data antecedente al 1° gennaio 2001.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto con cui si contesta la violazione dell’art. 34 bis, d. lgs. n. 196/1995, come modificato dal d. lgs. n. 82/2001; eccesso di potere; ingiustificata disparità di trattamento tra posizioni giuridiche identiche.

4. Con decreto presidenziale n. 2252 del 31.5.2016 il ricorso è stato dichiarato estinto per perenzione, ai sensi dell’art. 82 c.p.a. Il suddetto decreto è stato quindi revocato con ordinanza n. 11577/2016 con cui è stata accolta l’opposizione alla declaratoria di intervenuta perenzione.

5. Si è quindi costituita in giudizio la resistente amministrazione eccependo l’inammissibilità, nella specie, del ricorso collettivo, chiedendo, comunque, nel merito, la reiezione del gravame.

6. Alla pubblica udienza del 4 maggio 2018 la causa è passata in decisione.

7. Pur rilevando come il presente ricorso collettivo presenti profili di genericità rispetto agli elementi costitutivi delle singole posizioni giuridiche azionate in giudizio, il collegio ritiene comunque di doversi pronunciare nel merito della pretesa collettivamente azionata, rispetto alla quale si discute unicamente dell’esatta interpretazione di ipotesi normativamente previste.

Il ricorso, nel merito, è infondato.

8. L’art. 34 bis, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aggiunto dal d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, ha disciplinato l’“Attribuzione di un assegno personale di riordino”, prevedendo che:

“1. Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:

a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;

b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;

c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.

2. L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies.”

La predetta norma ha voluto riconoscere il trattamento economico del grado superiore al personale del ruolo Marescialli, “disallineato” rispetto al personale dell’Arma dei Carabinieri a causa del diverso sistema di inquadramento adottato nelle Forze Armate in applicazione del precedente decreto n. 196/95, prevedendo l’attribuzione nei confronti del suddetto personale di una posta stipendiale denominata “assegno personale pensionabile di riordino”.

Più in particolare, ai sensi del sopraggiunto art. 34 bis, d. lgs. n. 196/95, in favore dei Marescialli Capi, dei Marescialli Ordinari e dei Marescialli delle Forze Armate, in servizio alla data del 31 dicembre 2000 ed inquadrati nel ruolo Marescialli ai sensi dell’art. 34, d. lgs. n. 196/95, è stato riconosciuto un emolumento (assegno personale pensionabile di riordino), il cui importo è pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello immediatamente superiore.

Tale assegno, come chiaramente si evince dalla citata normativa, deve essere riassorbito all’atto della promozione al grado superiore, atteso che i destinatari, a tale data, acquisiscono direttamente il diritto al trattamento stipendiale previsto per il grado immediatamente superiore a quello rivestito, il che di per sé va a colmare la differenza retributiva alla cui eliminazione tende l’assegno in esame.

Trattasi, in sintesi, come si evince espressamente dalla circolare del Ministero della Difesa prot. n. DGPM/IV/11/2/92125 del 23 luglio 2001, allegata in atti, di un assegno che sostanzia un’anticipazione economica del trattamento previsto per il grado superiore, con conseguente suo riassorbimento all’atto della promozione.

Il citato art. 34 bis prevede, dunque, espressamente che “all’atto della promozione al grado superiore” l’assegno venga assorbito.

L’assegno, dunque, può spettare una sola volta, nel senso che non può essere nuovamente erogato, neppure se la nomina al grado superiore, che ne ha determinato l’assorbimento, operi ex tunc, poiché altrimenti la differenza retributiva già recuperata con la promozione sarebbe attribuita una seconda volta mediante il medesimo assegno.

In tale contesto normativo si inserisce, infine, il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, (convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186) che, nel portare a termine anche da un punto di vista giuridico il processo di riallineamento delle carriere del personale in questione, ha previsto, a seconda dei casi, l’inquadramento nel grado superiore o la rideterminazione dell’anzianità assoluta nel grado posseduto.

In particolare, si richiama l’art. 1 bis che disciplina il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Detto articolo, al comma 2, espressamente prevede che il personale di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è inquadrato “in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, E, F e G allegate al presente decreto”.

Appare evidente che la norma di cui sopra non si limiti a prevedere l’effettuazione di nuovi inquadramenti, ma dispone che tali nuovi inquadramenti retroagiscano ai soli effetti giuridici, secondo le date indicate nelle tabelle allegate al decreto legislativo.

Sulla medesima questione, d’altra parte si è già pronunciato il giudice amministrativo, condivisibilmente osservando che:“La retroattività è espressamente riferita ai soli aspetti giuridici e non a quelli economici; del resto, il successivo comma 16 dell’art. 1 bis dispone che “il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003”, ossia secondo una tempistica che non segue la retrodatazione degli effetti giuridici della promozione.

Ne consegue che - ferme restando le considerazioni già svolte analizzando la disciplina posta dall’art. 34 bis del d.l.vo n. 196 - neppure la valorizzazione dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136 consente di attribuire al ricorrente l’assegno preteso, perché comunque l’effetto retroattivo riguarda i soli profili giuridici e non quelli economici della promozione.

Insomma, anche soffermandosi solo sul contenuto dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136, la circostanza che il ricorrente sia stato promosso Maresciallo Capo con decorrenza retroattiva anteriore alla data del 31.12.2000, non vale a fargli conseguire l’assegno di riordino in relazione a questa qualifica, perché la retrodatazione è espressamente prevista ai soli effetti giuridici, sicché resta irrilevante ai fine della determinazione dei presupposti per il particolare trattamento economico costituito dall’assegno di riordino” (ex plurimis, Tar Lombardia, Milano, 29 dicembre 2012, n. 3284).

9. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato nel merito.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca Romano
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

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