TAR 2018: “per
l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione
dell'assegno di riordino di cui all'art. 34 bis, d.lgs. n. 196/95,
rideterminato dalla nuova anzianità di grado “
Pubblicato il
22/06/2018
N. 07048/2018
REG.PROV.COLL.
N. 01567/2008
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1567 del 2008, proposto da
XXX tutti
rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi e Dario Caldato,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in
Roma, via F. Confalonieri, 5;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto dei
ricorrenti alla corresponsione dell'assegno di riordino di cui
all'art. 34 bis, d.lgs. n. 196/95, rideterminato dalla nuova
anzianità di grado riconosciuta agli stessi in forza della legge n.
186/04, con efficacia retroattiva a partire dai 1 gennaio 2003;
nonché per
l’annullamento
dei provvedimenti
con i quali, a seguito della promozione dei ricorrenti al grado
superiore ovvero della rideterminazione dell'anzianità giuridica in
data antecedente al 01.01.2001, avvenute in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 1 bis, l. 186/04, è stata disposta dal
l° gennaio 2003 la corresponsione retroattiva della retribuzione
senza includere il nuovo assegno di riordino dovuto dalla
rideterminazione dell'anzianità giuridica, di cui all'art. 34 bis,
d. lgs. 196/95;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa
Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso
notificato il 6 febbraio 2008 e depositato il successivo 18 febbraio,
gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale per
l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’assegno
di riordino di cui all’art. 34 bis, d. lgs. n. 196/1995,
rideterminato dalla nuova anzianità di grado riconosciuta agli
stessi in forza della legge n. 186/2004, con efficacia retroattiva a
partire dal 1°gennaio 2003.
2. I ricorrenti sono
tutti sottoufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della
Marina Militare, inquadrati nel ruolo marescialli ai sensi dell’art.
34, d. lgs. n. 196/1995 alla data del 31 dicembre 2000, per effetto
del riallineamento disposto dall’art. 1 bis, l. 27 luglio 2004, n.
186, in virtù del quale hanno ottenuto una promozione al grado
superiore con contestuale rideterminazione dell’anzianità
giuridica nel nuovo grado in data antecedente all’1° gennaio 2001
ovvero hanno mantenuto lo stesso grado ma è stata loro rideterminata
l’anzianità giuridica del grado posseduto in data antecedente al
1° gennaio 2001.
3. Il ricorso è
affidato ad un unico motivo di diritto con cui si contesta la
violazione dell’art. 34 bis, d. lgs. n. 196/1995, come modificato
dal d. lgs. n. 82/2001; eccesso di potere; ingiustificata disparità
di trattamento tra posizioni giuridiche identiche.
4. Con decreto
presidenziale n. 2252 del 31.5.2016 il ricorso è stato dichiarato
estinto per perenzione, ai sensi dell’art. 82 c.p.a. Il suddetto
decreto è stato quindi revocato con ordinanza n. 11577/2016 con cui
è stata accolta l’opposizione alla declaratoria di intervenuta
perenzione.
5. Si è quindi
costituita in giudizio la resistente amministrazione eccependo
l’inammissibilità, nella specie, del ricorso collettivo,
chiedendo, comunque, nel merito, la reiezione del gravame.
6. Alla pubblica
udienza del 4 maggio 2018 la causa è passata in decisione.
7. Pur rilevando
come il presente ricorso collettivo presenti profili di genericità
rispetto agli elementi costitutivi delle singole posizioni giuridiche
azionate in giudizio, il collegio ritiene comunque di doversi
pronunciare nel merito della pretesa collettivamente azionata,
rispetto alla quale si discute unicamente dell’esatta
interpretazione di ipotesi normativamente previste.
Il ricorso, nel
merito, è infondato.
8. L’art. 34 bis,
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aggiunto dal d. lgs. 28
febbraio 2001, n. 82, ha disciplinato l’“Attribuzione di un
assegno personale di riordino”, prevedendo che:
“1. Ai
sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati
nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è
attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla
differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:
a) del primo
maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31
dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti;
b) del maresciallo
capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta
data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti;
c) del maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla
predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo
e gradi corrispondenti.
2. L'assegno di cui
al presente articolo è cumulabile con gli emolumenti previsti dagli
articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti
temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene
riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o
dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo
31-sexies.”
La predetta norma ha
voluto riconoscere il trattamento economico del grado superiore al
personale del ruolo Marescialli, “disallineato” rispetto al
personale dell’Arma dei Carabinieri a causa del diverso sistema di
inquadramento adottato nelle Forze Armate in applicazione del
precedente decreto n. 196/95, prevedendo l’attribuzione nei
confronti del suddetto personale di una posta stipendiale denominata
“assegno personale pensionabile di riordino”.
Più in particolare,
ai sensi del sopraggiunto art. 34 bis, d. lgs. n. 196/95, in favore
dei Marescialli Capi, dei Marescialli Ordinari e dei Marescialli
delle Forze Armate, in servizio alla data del 31 dicembre 2000 ed
inquadrati nel ruolo Marescialli ai sensi dell’art. 34, d. lgs. n.
196/95, è stato riconosciuto un emolumento (assegno personale
pensionabile di riordino), il cui importo è pari alla differenza tra
il livello retributivo di appartenenza e quello immediatamente
superiore.
Tale assegno, come
chiaramente si evince dalla citata normativa, deve essere riassorbito
all’atto della promozione al grado superiore, atteso che i
destinatari, a tale data, acquisiscono direttamente il diritto al
trattamento stipendiale previsto per il grado immediatamente
superiore a quello rivestito, il che di per sé va a colmare la
differenza retributiva alla cui eliminazione tende l’assegno in
esame.
Trattasi, in
sintesi, come si evince espressamente dalla circolare del Ministero
della Difesa prot. n. DGPM/IV/11/2/92125 del 23 luglio 2001, allegata
in atti, di un assegno che sostanzia un’anticipazione economica del
trattamento previsto per il grado superiore, con conseguente suo
riassorbimento all’atto della promozione.
Il citato art. 34
bis prevede, dunque, espressamente che “all’atto della promozione
al grado superiore” l’assegno venga assorbito.
L’assegno, dunque,
può spettare una sola volta, nel senso che non può essere
nuovamente erogato, neppure se la nomina al grado superiore, che ne
ha determinato l’assorbimento, operi ex tunc, poiché altrimenti la
differenza retributiva già recuperata con la promozione sarebbe
attribuita una seconda volta mediante il medesimo assegno.
In tale contesto
normativo si inserisce, infine, il decreto legge 28 maggio 2004, n.
136, (convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186) che, nel portare
a termine anche da un punto di vista giuridico il processo di
riallineamento delle carriere del personale in questione, ha
previsto, a seconda dei casi, l’inquadramento nel grado superiore o
la rideterminazione dell’anzianità assoluta nel grado posseduto.
In particolare, si
richiama l’art. 1 bis che disciplina il riallineamento delle
posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del
personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Detto
articolo, al comma 2, espressamente prevede che il personale di cui
al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, è inquadrato “in ordine di ruolo, nei
gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle
tabelle A, B, C, E, F e G allegate al presente decreto”.
Appare evidente che
la norma di cui sopra non si limiti a prevedere l’effettuazione di
nuovi inquadramenti, ma dispone che tali nuovi inquadramenti
retroagiscano ai soli effetti giuridici, secondo le date indicate
nelle tabelle allegate al decreto legislativo.
Sulla medesima
questione, d’altra parte si è già pronunciato il giudice
amministrativo, condivisibilmente osservando che:“La retroattività
è espressamente riferita ai soli aspetti giuridici e non a quelli
economici; del resto, il successivo comma 16 dell’art. 1 bis
dispone che “il trattamento economico spettante per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003”, ossia secondo una tempistica che non segue
la retrodatazione degli effetti giuridici della promozione.
Ne consegue che -
ferme restando le considerazioni già svolte analizzando la
disciplina posta dall’art. 34 bis del d.l.vo n. 196 - neppure la
valorizzazione dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136 consente di
attribuire al ricorrente l’assegno preteso, perché comunque
l’effetto retroattivo riguarda i soli profili giuridici e non
quelli economici della promozione.
Insomma, anche
soffermandosi solo sul contenuto dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n.
136, la circostanza che il ricorrente sia stato promosso Maresciallo
Capo con decorrenza retroattiva anteriore alla data del 31.12.2000,
non vale a fargli conseguire l’assegno di riordino in relazione a
questa qualifica, perché la retrodatazione è espressamente prevista
ai soli effetti giuridici, sicché resta irrilevante ai fine della
determinazione dei presupposti per il particolare trattamento
economico costituito dall’assegno di riordino” (ex plurimis, Tar
Lombardia, Milano, 29 dicembre 2012, n. 3284).
9. Per tutto quanto
esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto perché
infondato nel merito.
10. Le spese di lite
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna parte
ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione,
delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di €
1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Rita Tricarico,
Consigliere
Francesca Romano,
Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesca Romano
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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