Translate

venerdì 27 luglio 2018

TAR 2018: “per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione dei benefici economici (indennità di missione) previsti dall'art. l della legge 29.03.2001 n. 86, in relazione ai loro singoli trasferimenti -applicazione dei benefici economici previsti dall'art. 1 l. 86/01 - (indennita' di missione)” Pubblicato il 05/06/2018 N. 06243/2018 REG.PROV.COLL. N. 08589/2007 REG.RIC.




TAR 2018: “per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione dei benefici economici (indennità di missione) previsti dall'art. l della legge 29.03.2001 n. 86, in relazione ai loro singoli trasferimenti -applicazione dei benefici economici previsti dall'art. 1 l. 86/01 - (indennita' di missione)”

Pubblicato il 05/06/2018

N. 06243/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08589/2007 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 8589 del 2007, proposto da XXX rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Giugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Letizia, in Roma, via Monte Santo, 68;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione dei benefici economici (indennità di missione) previsti dall'art. l della legge 29.03.2001 n. 86, in relazione ai loro singoli trasferimenti -applicazione dei benefici economici previsti dall'art. 1 l. 86/01 - (indennita' di missione)

per l'annullamento

- del telegramma prot. N. D.AAVSMA/20.07.06/50433 del 20.7.2006 de1 Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica;

- per quanto occorra della Circolare della Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica Prot. DGPM/IV/12/069740/10/B32-01 del 6.6.2001;

-di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale al suddetto comportamento dell'Amministrazione, nonché al predetto provvedimento ed a qualunque altro afferente il presente giudizio, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

per la condanna

del Ministero della Difesa al pagamento della somma in favore di ciascun ricorrente, a titolo di corrispettivo per l'anzidetta indennità di trasferimento, entro il limite legislativamente stabilito, a partire dal giorno di trasferimento dei ricorrenti, oltre interessi e fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 4 maggio 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti, arruolati in Aeronautica Militare in qualità di Allievi Ufficiali presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, premettevano che, a seguito di una convenzione tra Accademia, I.S.M.A e Università Cesare Alfieri di Firenze, dopo aver sostenuto alcuni esami presso l’Università “ Federico II di Napoli”, mentre erano Ufficiali in servizio permanente effettivo, subivano un trasferimento d'autorità presso l'ISMA (“Istituto Scienze Militari Aeronautiche”) di Firenze, con telegramma M D.AAVDIPIVIA/39781 del 26.10.2005 della Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica, avente ad oggetto: "prima assegnazione sottotenenti AARAN Corso Borea VI" , a seguito del quale venivano inquadrati, in pianta organica, come destinatari di incarichi d'istituto, quali "addetti alla Segreteria Comando".

Esponevano che, trascorso circa un anno di servizio all'ISMA di Firenze, il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica, con telegramma M_D.AAVDIPMA/41625 del 23.10.2006, avente ad oggetto "assegnazione Ufficiali AARAN Corso Accademico Borea 5°", li assegnava presso diversi Enti, rilasciando loro regolare foglio di viaggio di trasferimento, con utilizzo del mezzo proprio.

Lamentavano che, pur dovendosi qualificare questa nuovo trasferimento come "seconda assegnazione", con conseguente diritto, in capo ai ricorrenti, alla corresponsione di tutti i benefici che la legge 86/2001 riconnette al trasferimento d'autorità, tuttavia il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica, con telegramma M D.AAVSMA/20.07.06/50433 del 20.7.2006, dichiarava, con effetto retroattivo, che il Personale oggetto assegnato all'Aerosuperiore Firenze Ambito Comando Corso S.G.A. per frequenza Corso di laurea Magistrale in Scienze Aeronautiche deve essere considerato in proseguimento Iter Formativo. A conclusione dell'Iter Formativo di base, coincidente con il termine del Corso di Laurea Magistrale il personale in Argomento deve essere assegnato per effettivo impiego presso Reparto operativo da considerarsi Prima assegnazione sede di servizio".

A sostegno del proprio ricorso, deducevano svariati profili di illegittimità e concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Non si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.

Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del 4 maggio 2018, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Va premesso che l’Accademia di Pozzuoli, fra i vari iter formativi, comprende il corso di studi degli allievi del ruolo normale delle armi, con riferimento al quale, nell'ambito della Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo Federico II, è previsto un corso di laurea in Scienze Aeronautiche, con un piano di studi triennale comprendente discipline giuridico-economiche, scientifiche e di specifico interesse aeronautico, elaborato nell'ambito degli insegnamenti previsti nella Classe delle Lauree nelle Scienze della Difesa e della Sicurezza (istituita con Decreto Interministeriale il 12 aprile 2001).

In seguito, è prevista la frequenza di successivi moduli presso l'Accademia Aeronautica e l'Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, al fine di consentire, poi, agli ufficiali del suddetto ruolo, anche se già assegnati ai reparti d'impiego, di conseguire la successiva laurea specialistica in Scienze Aeronautiche.

2. Nella specie, i ricorrenti, già assegnati alla Accademia di Pozzuoli e poi trasferiti a Firenze per frequentare il corso di laurea Magistrale in Scienze Aeronautiche presso l'ISMA (“Istituto Scienze Militari Aeronautiche”) di Firenze, con il presente ricorso, chiedono il riconoscimento del loro diritto ad ottenere l’indennità di missione, prevista dall'art. l della legge 29.03.2001 n. 86, in relazione ai loro trasferimenti subiti, dalla sede di Pozzuoli agli uffici di Firenze.

3. La questione sottoposta all’esame del Collegio presenta molti elementi di analogia con altra già affrontata dalla giurisprudenza con sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 28.9.2000 n. 5195, con riferimento agli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri dell'Accademia Aeronautica, le cui argomentazioni possono essere richiamati per la soluzione del caso di specie.

La suddetta sentenza, argomentando dalla “struttura bifasica” - riscontrabile anche nel caso di specie- dell’iter di formazione degli ufficiali ricorrenti - in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, ai sensi dell’art. 7 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del Genio Aeronautico- evidenzia, sul piano sostanziale, che il mutamento di sede, connesso alla frequenza del corso di studi universitari, non corrisponde ad un'esigenza dell'amministrazione, ma è propria dello stesso corso di studi frequentato, articolato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione.

Invero, il perdurare, in capo agli interessati, dell'appartenenza all'Accademia implica che il mutamento di sede non è rapportabile a trasferimento per esigenza dell'Amministrazione, ma a un fatto connesso al normale ordinamento degli studi prescelto.

Né il requisito dell'esigenza dell'Amministrazione può ritenersi integrato per lo svolgimento, una volta conseguita la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, di taluni servizi d'istituto, essendo tali servizi caratteristici del grado rivestito e non necessari per il conseguimento dei fini propri dell'Arma di appartenenza.

Nella medesima ottica, la giurisprudenza ha altresì precisato che, soltanto dopo il conseguimento del grado di tenente, al termine del corso di studi, l’ufficio di assegnazione rappresenta la prima sede di servizio in senso proprio ed è connessa all'ordinario svolgimento di carriera: conseguentemente, per tale assegnazione, nonostante altri mutamenti di sede precedenti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento, prevista, dapprima, dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100 e, poi, dall’art. 1 della Legge 29.3.2001, n.860, per il personale delle forze armate che venga spostato in una diversa sede di servizio, per un'esigenza propria dell'amministrazione, che comporti la necessità di fruire della sua opera in un luogo diverso dal precedente (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 1998, n. 1154).

Tale impostazione risulta altresì coerente con la costante giurisprudenza, che ha sempre ritenuto che la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).

Pertanto, le doglianze dei ricorrenti non meritano adesione.

4. In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

5. L’omessa costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Romano, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

Nessun commento: