TAR 2018: “per
l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione
dei benefici economici (indennità di missione) previsti dall'art. l
della legge 29.03.2001 n. 86, in relazione ai loro singoli
trasferimenti -applicazione dei benefici economici previsti dall'art.
1 l. 86/01 - (indennita' di missione)”
Pubblicato il
05/06/2018
N. 06243/2018
REG.PROV.COLL.
N. 08589/2007
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n.
8589 del 2007, proposto da XXX rappresentati e difesi dall'avv.
Roberto Giugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Massimo Letizia, in Roma, via Monte Santo, 68;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in
giudizio;
per l'accertamento
del diritto dei
ricorrenti ad ottenere l'applicazione dei benefici economici
(indennità di missione) previsti dall'art. l della legge 29.03.2001
n. 86, in relazione ai loro singoli trasferimenti -applicazione dei
benefici economici previsti dall'art. 1 l. 86/01 - (indennita' di
missione)
per l'annullamento
- del telegramma
prot. N. D.AAVSMA/20.07.06/50433 del 20.7.2006 de1 Ministero della
Difesa - Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica;
- per quanto occorra
della Circolare della Direzione Generale del Personale Militare
dell'Aeronautica Prot. DGPM/IV/12/069740/10/B32-01 del 6.6.2001;
-di qualsiasi altro
atto presupposto, connesso e consequenziale al suddetto comportamento
dell'Amministrazione, nonché al predetto provvedimento ed a
qualunque altro afferente il presente giudizio, ancorché non
conosciuto dai ricorrenti;
per la condanna
del Ministero della
Difesa al pagamento della somma in favore di ciascun ricorrente, a
titolo di corrispettivo per l'anzidetta indennità di trasferimento,
entro il limite legislativamente stabilito, a partire dal giorno di
trasferimento dei ricorrenti, oltre interessi e fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore, alla
pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 4 maggio 2018, il
cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
I ricorrenti,
arruolati in Aeronautica Militare in qualità di Allievi Ufficiali
presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, premettevano che, a
seguito di una convenzione tra Accademia, I.S.M.A e Università
Cesare Alfieri di Firenze, dopo aver sostenuto alcuni esami presso
l’Università “ Federico II di Napoli”, mentre erano Ufficiali
in servizio permanente effettivo, subivano un trasferimento
d'autorità presso l'ISMA (“Istituto Scienze Militari
Aeronautiche”) di Firenze, con telegramma M D.AAVDIPIVIA/39781 del
26.10.2005 della Direzione Generale del Personale Militare
dell'Aeronautica, avente ad oggetto: "prima assegnazione
sottotenenti AARAN Corso Borea VI" , a seguito del quale
venivano inquadrati, in pianta organica, come destinatari di
incarichi d'istituto, quali "addetti alla Segreteria Comando".
Esponevano che,
trascorso circa un anno di servizio all'ISMA di Firenze, il Ministero
della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare
dell'Aeronautica, con telegramma M_D.AAVDIPMA/41625 del 23.10.2006,
avente ad oggetto "assegnazione Ufficiali AARAN Corso Accademico
Borea 5°", li assegnava presso diversi Enti, rilasciando loro
regolare foglio di viaggio di trasferimento, con utilizzo del mezzo
proprio.
Lamentavano che, pur
dovendosi qualificare questa nuovo trasferimento come "seconda
assegnazione", con conseguente diritto, in capo ai ricorrenti,
alla corresponsione di tutti i benefici che la legge 86/2001
riconnette al trasferimento d'autorità, tuttavia il Ministero della
Difesa - Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica,
con telegramma M D.AAVSMA/20.07.06/50433 del 20.7.2006, dichiarava,
con effetto retroattivo, che il Personale oggetto assegnato
all'Aerosuperiore Firenze Ambito Comando Corso S.G.A. per frequenza
Corso di laurea Magistrale in Scienze Aeronautiche deve essere
considerato in proseguimento Iter Formativo. A conclusione dell'Iter
Formativo di base, coincidente con il termine del Corso di Laurea
Magistrale il personale in Argomento deve essere assegnato per
effettivo impiego presso Reparto operativo da considerarsi Prima
assegnazione sede di servizio".
A sostegno del
proprio ricorso, deducevano svariati profili di illegittimità e
concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva
l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica
udienza speciale di smaltimento del 4 maggio 2018, il ricorso passava
in decisione.
DIRITTO
1.Va premesso che
l’Accademia di Pozzuoli, fra i vari iter formativi, comprende il
corso di studi degli allievi del ruolo normale delle armi, con
riferimento al quale, nell'ambito della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Ateneo Federico II, è previsto un corso di laurea in Scienze
Aeronautiche, con un piano di studi triennale comprendente discipline
giuridico-economiche, scientifiche e di specifico interesse
aeronautico, elaborato nell'ambito degli insegnamenti previsti nella
Classe delle Lauree nelle Scienze della Difesa e della Sicurezza
(istituita con Decreto Interministeriale il 12 aprile 2001).
In seguito, è
prevista la frequenza di successivi moduli presso l'Accademia
Aeronautica e l'Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, al
fine di consentire, poi, agli ufficiali del suddetto ruolo, anche se
già assegnati ai reparti d'impiego, di conseguire la successiva
laurea specialistica in Scienze Aeronautiche.
2. Nella specie, i
ricorrenti, già assegnati alla Accademia di Pozzuoli e poi
trasferiti a Firenze per frequentare il corso di laurea Magistrale in
Scienze Aeronautiche presso l'ISMA (“Istituto Scienze Militari
Aeronautiche”) di Firenze, con il presente ricorso, chiedono il
riconoscimento del loro diritto ad ottenere l’indennità di
missione, prevista dall'art. l della legge 29.03.2001 n. 86, in
relazione ai loro trasferimenti subiti, dalla sede di Pozzuoli agli
uffici di Firenze.
3. La questione
sottoposta all’esame del Collegio presenta molti elementi di
analogia con altra già affrontata dalla giurisprudenza con sentenza
Cons. Stato, Sez. IV, 28.9.2000 n. 5195, con riferimento agli
ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri
dell'Accademia Aeronautica, le cui argomentazioni possono essere
richiamati per la soluzione del caso di specie.
La suddetta
sentenza, argomentando dalla “struttura bifasica” - riscontrabile
anche nel caso di specie- dell’iter di formazione degli ufficiali
ricorrenti - in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, ai
sensi dell’art. 7 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul
riordinamento del Corpo del Genio Aeronautico- evidenzia, sul piano
sostanziale, che il mutamento di sede, connesso alla frequenza del
corso di studi universitari, non corrisponde ad un'esigenza
dell'amministrazione, ma è propria dello stesso corso di studi
frequentato, articolato in un biennio propedeutico e in un triennio
di applicazione.
Invero, il
perdurare, in capo agli interessati, dell'appartenenza all'Accademia
implica che il mutamento di sede non è rapportabile a trasferimento
per esigenza dell'Amministrazione, ma a un fatto connesso al normale
ordinamento degli studi prescelto.
Né il requisito
dell'esigenza dell'Amministrazione può ritenersi integrato per lo
svolgimento, una volta conseguita la nomina a sottotenente in
servizio permanente effettivo, di taluni servizi d'istituto, essendo
tali servizi caratteristici del grado rivestito e non necessari per
il conseguimento dei fini propri dell'Arma di appartenenza.
Nella medesima
ottica, la giurisprudenza ha altresì precisato che, soltanto dopo il
conseguimento del grado di tenente, al termine del corso di studi,
l’ufficio di assegnazione rappresenta la prima sede di servizio in
senso proprio ed è connessa all'ordinario svolgimento di carriera:
conseguentemente, per tale assegnazione, nonostante altri mutamenti
di sede precedenti, non sussistono i presupposti per il
riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento, prevista,
dapprima, dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100 e, poi, dall’art. 1
della Legge 29.3.2001, n.860, per il personale delle forze armate che
venga spostato in una diversa sede di servizio, per un'esigenza
propria dell'amministrazione, che comporti la necessità di fruire
della sua opera in un luogo diverso dal precedente (conf.: Cons.
Stato, Sez. IV, 15 settembre 1998, n. 1154).
Tale impostazione
risulta altresì coerente con la costante giurisprudenza, che ha
sempre ritenuto che la sede alla quale sono assegnati i militari
durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua
di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale
fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione
della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con
conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione
dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento
economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al
personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver
trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (conf.: Cons.
Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).
Pertanto, le
doglianze dei ricorrenti non meritano adesione.
4. In definitiva, il
ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
5. L’omessa
costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il
Collegio dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente, Estensore
Rita Tricarico,
Consigliere
Francesca Romano,
Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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