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sabato 2 dicembre 2023

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 11/10/2023 Nuova disciplina dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di agenti diplomatici esteri. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 2023, n. 277.

 

 D.M. 11 ottobre 2023 (1).


Nuova disciplina dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di agenti diplomatici esteri. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 2023, n. 277.


(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE


E DEI TRASPORTI


DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI


E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada», e in particolare 131, comma 2, che demanda al Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e in particolare l'art. 257, comma 2, che accorda al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire, in caso di particolari esigenze, una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'appendice XII al titolo III del medesimo regolamento;


Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995, con cui sono stati stabiliti i tipi e le caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, concernente le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori;


Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, n. 30989 del 12 marzo 2008, n. 69224 del 7 settembre 2010 e n. 45931 del 1° giugno 2012 aventi ad oggetto la «Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto» che autorizzano in via preventiva e permanente la distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili;


Considerato che - anche in considerazione del decorso del tempo e per ragioni di sicurezza - è stata rappresentata l'indifferibile esigenza di modificare e aggiornare il regime attualmente vigente relativo ai tipi e alle caratteristiche delle targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad promiscuo appartenenti: ad agenti diplomatici ed a funzionari consolari diversi da quelle onorari; alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godono delle immunità spettanti agli agenti e funzionari suddetti; ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e al personale delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonché ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godono delle immunità spettanti al personale delle missioni diplomatiche e rappresentanze permanenti suddette;


Ritenuto quindi di dover procedere a modificare e aggiornare il regime attualmente posto dal citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e a provvedere alla distruzione di quelle che, per l'effetto, diverranno inservibili, in conformità alle istruzioni fornite citate circolari in materia di «Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto»;


Ritenuto che - al fine di ottemperare alle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con nota prot. n. 197506 del 20 luglio 2022 - «è necessario quantificare le risorse finanziarie necessarie per la distruzione delle targhe ritenute inservibili, avendo cura di individuare la necessaria copertura finanziaria» e che, conseguentemente, «dovranno essere regolati, tra gli altri, anche gli aspetti di natura finanziaria e contabile, da definire tra le parti concertanti, utili per procedere alla distruzione delle targhe che dovessero risultare inutilizzabili»;


Ritenuto, infine, opportuno prevedere procedure di progressiva sostituzione delle targhe attualmente in uso con quelle di cui al presente decreto, definendo comunque un termine massimo decorso il quale la circolazione con le prime targhe è sanzionata;


Decreta:



Art. 1. Caratteristiche tecniche delle targhe speciali di cui all'art. 131 del codice della strada


1. Le dimensioni e il formato dei caratteri alfabetici e numerici delle targhe speciali di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'art. 131, comma 2, del codice della strada, sono conformi a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del presente decreto.


2. Il fondo delle targhe è bianco. I caratteri alfabetici e numerici sono di colore azzurro. L'emblema della Repubblica italiana e la sigla «I» sono di colore nero.


3. Le targhe di cui al comma 1 recano sulla sinistra la sigla identificativa della serie di appartenenza, a due o tre caratteri alfabetici in coerenza con le disposizioni dell'art. 2, seguita da cinque caratteri numerici, che assumono tutti i valori dallo zero al nove, secondo una progressione naturale a 5 posizioni da destra verso sinistra.


4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.



Art. 2. Definizione delle serie e degli aventi diritto


1. Le targhe di cui all'art. 1 sono rilasciate nelle seguenti serie ed alle seguenti condizioni:

a) serie «CD», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ad agenti diplomatici, nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;

b) serie «CC», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti a funzionari consolari diversi da quelli onorari nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti ai predetti funzionari consolari;

c) serie «PTA», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonché ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti.



Art. 3. Sostituzione progressiva delle targhe della serie «CD» e «CC» ed assegnazione delle nuove targhe della serie «PTA».


1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 131, comma 3, del codice della strada, le targhe delle serie «CD» e «CC», rilasciate conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e quelle per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonché ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, che saranno sostituite da targhe della serie «PTA» di cui all'art. 2, lettera c), sono progressivamente sostituite con quelle di cui all'art. 2, entro il termine massimo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 4.


2. Ai fini del comma 1 si procede alla sostituzione ivi prevista nel rispetto dei seguenti termini, tutti decorrenti dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'art. 3:

a) entro sessanta giorni, per le targhe la cui sequenza numerica termina per «0», «1» e «2»;

b) dal sessantunesimo al centoventesimo giorno per le targhe la cui sequenza numerica termina per «3», «4» e «5»;

c) dal centoventunesimo al centottantesimo giorno per le targhe la cui sequenza numerica termina per «6», «7» e «8»;

d) dal centottantunesimo giorno e fino allo scadere di cui al comma 1, per le targhe la cui sequenza numerica termina per «9» e per quelle di cui alle lettere a), b) e c) per le quali non si sia provveduto nei termini ivi previsti.


3. Trascorso il termine di diciotto mesi di cui al comma 1, la circolazione con targhe delle serie «CD» e «CC», rilasciate conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93 del codice della strada, è sanzionata ai sensi dell'art. 100, comma 12, del codice della strada.


4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è possibile chiedere la sostituzione delle targhe di cui al comma 1, anche dopo la scadenza del termine ivi previsto.


5. Per le finalità di cui all'art. 131, comma 4, del codice della strada, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a:

a) comunicare tempestivamente all'ufficio della Motorizzazione che ha emesso targhe e documenti di circolazione la cessazione dello status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene ai fini dell'aggiornamento dei dati d'archivio presso il Centro elaborazione dati della Motorizzazione;

b) richiedere, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche competenti, la restituzione delle targhe e dei documenti di circolazione quando cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene, nel rispetto del termine previsto dal succitato art. 131, comma 4, del codice della strada. Le targhe ed i documenti di circolazione dismessi non sono riassegnabili e sono consegnati all'ufficio della Motorizzazione che li ha emessi per essere distrutti.



Art. 4. Procedure e modalità operative


1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Ufficio del cerimoniale diplomatico della Repubblica italiana del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, ivi comprese quelle relative alla richiesta delle targhe ed alla loro consegna agli aventi diritto.


2. A decorrere dalla data di applicabilità delle disposizioni del decreto di cui al comma 1, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 è soppresso.



Art. 5. Invarianza degli oneri finanziari


1. Alla distruzione delle targhe delle serie «CD» e «CC», prodotte conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, divenute inutilizzabili, provvedono i competenti uffici della Motorizzazione civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 6. Disposizioni finali


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla data che sarà stabilita con il decreto dirigenziale di cui all'art. 4.


Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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