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sabato 2 dicembre 2023

Cassazione 2023-"Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dalla L. 20 marzo 1984, n. 34, art. 2 e dal D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche, art. 5 ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita".

 

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 09/11/2023) 28-11-2023, n. 32980 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MAROTTA Caterina - Presidente - 

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere - 

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere - 

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere - 

Dott. SARRACINO Antonella F. - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso 1172-2018 proposto da: 

FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE - FONDO PENSIONI SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; 

- ricorrente - 

contro 

OMISSIS, + Altri Omessi, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati  

- controricorrenti - 

e contro 

OMISSIS; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 385/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 274/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. 

Svolgimento del processo 

CHE: 

1. La Corte di Appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale della medesima città, accoglieva la domanda degli epigrafati ricorrenti, tutti ex dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia, volta ad ottenere il computo dell'indennità mensile pensionabile - di cui alla L.R. Sicilia n. 41 del 1985, art. 42 ed alla L.R. Sicilia n. 11 del 1988 - nel calcolo dell'indennità di buonuscita. 

2. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., con un motivo di ricorso. 

3. Resistevano con controricorso i lavoratori. 

Motivi della decisione 

CHE: 

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il Fondo Pensioni Sicilia deduce la violazione della L.R. Sicilia n. 21 del 2003, art. 20, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1. 

1.1. Nel motivo - premesso che la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennità forestale (prevista dalla L.R. Sicilia n. 41 del 1985, art. 42 e della L.R. Sicilia n. 11 del 1985, art. 7), emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per 13 mensilità, dovesse essere computato nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia - si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea per non aver tenuto in conto il disposto normativo della L.R. Sicilia n. 21 del 2023, art. 20, comma 6, in virtù del quale: "a decorrere dal 1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione del ruolo". 

1.2.In virtù del dato normativo innanzi richiamato, argomenta il Fondo Pensioni Sicilia, quantomeno a far tempo dal 1" gennaio del 2004, la base di calcolo dell'indennità di buonuscita degli ex forestali della Regione Sicilia deve essere individuata avuto riguardo al D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 che prevede in modo tassativo gli elementi da considerare ai fini di detto calcolo. 

1.3. Ne consegue, si osserva, che poichè l'emolumento in questione non è indicato espressamente come utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita degli ex dipendenti forestali della Regione Sicilia, a far data dal 1" gennaio 2004, esso non deve essere più computato ai fini di cui innanzi. 

1.4. Al riguardo viene sottolineato che l'indennità forestale richiama espressamente analoga indennità prevista per il personale della polizia di Stato, che non è ricompresa tra gli assegni tassativamente elencati dall'art. 38 cit., nè viene dichiarata utile ai fini del calcolo del T.F.R. da altre disposizioni di legge statale. 

2. Va premesso che la questione qui all'attenzione riguarda solo la base di computo dell'indennità di buonuscita relativa al periodo successivo al 1 gennaio del 2004, atteso che - secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte territoriale - il Fondo Pensioni non aveva proposto gravame in relazione al periodo anteriore in relazione al quale è quindi caduto il giudicato (cfr. sentenza di appello pag. 2). 

2.1. Al fine di vagliare esaustivamente la questione qui sottoposta, giova partire dai dati normativi di riferimento. 

2.2. La L.R. Sicilia n. 41 del 1985, art. 42 che disciplina l'indennità al personale del Corpo regionale delle foreste, così dispone: 

"Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dalla L. 20 marzo 1984, n. 34, art. 2 e dal D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche, art. 5 ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita". 

2.3. La L.R. Sicilia n. 11 del 1988, art. 7 dispone: 

"A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'ammontare delle indennità previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale non ragguagliato al prezzo di beni o di servizi, con esclusione dell'indennità di trasferta, dell'indennità di produttività e dell'indennità prevista dalla L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, art. 42 è aumentato del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle 10 lire. 

2. Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale compete l'indennità prevista dalla L. 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, dal D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, art. 5 e dal D.L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 2 convertito, con modifiche, nella L. 20 novembre 1987, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le decorrenze previste dalle medesime norme per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato. 

3. Della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, art. 42, comma 2 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 1986". 

2.3. Il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 così disciplina la cd. base contributiva: 

La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonchè dei seguenti assegni: 

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dal D.P.R: 30 giugno 1972, n. 748, art. 47; 

assegno perequativo previsto dalla L. 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; 

indennità prevista dalla L. 16 novembre 1973, n. 728, art. 1 per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; 

assegno annuo previsto dal D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, art. 12 convertito nella L. 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; 

assegno annuo previsto dalla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12 per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 

assegno perequativo previsto dalla L. 27 ottobre 1973, n. 628, art. 1 per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonchè per i sottufficiali e per i militari di truppa; 

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. 

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli Numero di altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali. 

2.4. Successivamente con la L.R. n. 21 del 2003, art. 20 ai fini che qui interessano, viene previsto che: "A decorrere dal 1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31.12.2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo...". 

3. Così ricostruito il tessuto normativo, alla luce della lettera e della ratio delle disposizioni innanzi richiamate, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va rigettato. 

3.1. Il motivo di ricorso per cassazione non contesta, infatti, le modalità di computo dell'indennità di buonuscita, quanto piuttosto il mancato inserimento nella base di calcolo della stessa dell'indennità mensile pensionabile prevista dalle disposizioni innanzi richiamate, in ragione della previsione della L.R. Sicilia n. 21 del 2003, art. 20, comma 6, che dispone la parificazione delle modalità di calcolo dell'indennità di buonuscita degli ex forestali della Regione Sicilia, qui controricorrenti, a quelle utilizzate per il computo della buonuscita per i dipendenti statali. 

3.2. Al riguardo va tuttavia osservato che, incontestata la natura fissa e continuativa dell'assegno, nonchè il computo dello stesso ai fini della pensione, il motivo di ricorso si appalesa infondato alla luce del disposto dell'art. 38 cit. che, a differenza di quanto sostenuto dal Fondo Pensioni Sicilia, non enumera in modo tassativo gli emolumenti utili ai fini della composizione della base, prevedendo, invece, una clausola di chiusura. 

3.3. Come si è innanzi visto, l'art. 38, oltre ad indicare espressamente e nominatim alcuni degli elementi utili ai fini della composizione della base di calcolo, infatti, testualmente dispone che "concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale". 

3.4. La lettera della disposizione non necessita di particolare attività interpretativa, essendone del tutto chiaro ed univoco il tenore. 

3.5. Non rileva affatto, quindi, che l'indennità de qua non sia ricompresa nell'elenco nominatim del citato art. 38 in quanto essa ricade senz'altro nella disposizione conclusiva innanzi richiamata, andando quindi a comporre la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. 

3.6. Nè a conclusioni di segno opposto conduce l'interpretazione della L.R. Sicilia n. 21 del 2003, art. 20, comma 6, che rinvia alla legislazione nazionale in relazione alla diversa questione delle modalità di calcolo dell'indennità di buonuscita. Aspetto, quest'ultimo, peraltro affrontato compiutamente nella sentenza di appello in cui si esplicita - anche attraverso il rinvio alla C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado - in cosa differiscono le modalità di calcolo regionali - in vigore fino al 31.12.2003 - da quelle statali. 

4. Conclusivamente, il Collegio osserva che l'indennità forestale, di cui alla L.R. Sicilia n. 41 del 1985, art. 42 e della L.R. Sicilia n. 11 del 1985, art. 7 emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per 13 mensilità, va computato nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia, pur in data successiva al 1 gennaio del 2004. 

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Amato e Valeria Mosca che dichiaratisi antistatari. 

6. Non sussistono i presupposti, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso; 

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Giuseppe Amato e Valeria Mosca. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2023 


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