Translate

sabato 2 dicembre 2023

Tar 2023-“risarcimento del danno per fatto ingiusto subito a seguito di distacco prolungato oltre i 240 giorni e di ogni altro danno derivanti al ricorrente a causa della prolungata missione oltre gli otto mesi; in ogni caso, del diritto al residuo dell'indennità di missione non riconosciuto dal Tar Sicilia con sentenza n. -OMISSIS- ovvero ulteriori 125 giorni, per effetto dell'elevazione del limite dei giorni di missione continuativa nella medesima località, alla luce del comma 10 dell'art. 46 del D.P.R. n. 164 del 2002; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento del risarcimento del danno, oltre interessi, a partire dal mese di giugno 2009 sino al 18 marzo 2013 e/o del residuo dell'indennità di missione già riconosciuta dal TAR Sicilia. “

 




T.A.R. Campania OMISSIS Sez. VI, Sent., (ud. 05/10/2023) 27-11-2023, n. 6501 


REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia - OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OMISSIS, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via Diaz, 11; 

per il risarcimento del danno 

per fatto ingiusto subito a seguito di distacco prolungato oltre i 240 giorni e di ogni altro danno derivanti al ricorrente a causa della prolungata missione oltre gli otto mesi; 

in ogni caso, del diritto al residuo dell'indennità di missione non riconosciuto dal Tar Sicilia con sentenza n. -OMISSIS- ovvero ulteriori 125 giorni, per effetto dell'elevazione del limite dei giorni di missione continuativa nella medesima località, alla luce del comma 10 dell'art. 46 del D.P.R. n. 164 del 2002; 

nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento del risarcimento del danno, oltre interessi, a partire dal mese di giugno 2009 sino al 18 marzo 2013 e/o del residuo dell'indennità di missione già riconosciuta dal TAR Sicilia. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Regionale della Sicilia - OMISSIS della Guardia di Finanza; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 ottobre 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Il nominato ricorrente, in servizio dal 30 luglio 1998 presso il Nucleo di Polizia Tributaria di OMISSIS, veniva distaccato d'autorità del Comando Generale presso il Nucleo di polizia Tributaria di OMISSIS a partire dal 4 ottobre 2008, per un periodo di 6 mesi, prolungato per effetto di successivi radiomessaggi sino alla data ultima del 31 dicembre 2012. 

1.1 Con istanza del 16 aprile 2013, chiedeva al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Sicilia il pagamento dell'indennità di missione per tutto il suddetto periodo di distacco e servizio presso il Nucleo di OMISSIS, ricevendo in risposta la nota prot. n.-OMISSIS- del 26 aprile 2013, con la quale il suddetto Reparto respingeva la domanda "...in conformità del disposto dal Comando Generale - IV Reparto - Affari Giuridici Legislativi - Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio con foglio n.-OMISSIS- del 17.04.2013 - tematica distacco ..., poiché l'abituale sede di servizio del sottoufficiale richiedente è da individuarsi in OMISSIS". 

1.2 Tale provvedimento veniva impugnato dal deducente dinanzi al Tar Sicilia per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 836 del 1973 e dell'art. 1 della L. n. 417 del 1978, eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza, sviamento della causa e violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., chiedendo "il pagamento dell'indennità di missione, oltre interessi legali per il periodo che va dal 3 ottobre 2008 al 18 marzo 2013". 

1.3 Con sentenza n.-OMISSIS- del 24 settembre 2018, il Tar Sicilia statuiva che "(...) nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla percezione dell'indennità in questione: il ricorrente è stato temporaneamente assegnato, in virtù di provvedimento unilaterale ed autoritativo e di successive proroghe, ad un Reparto della stessa Amministrazione ubicato in località (N.) Lontana da quella ordinaria (OMISSIS), presso la quale, comunque, egli è rimasto formalmente incardinato (come si evince dalla documentazione allegata al ricorso). Il ricorso pertanto deve essere accolto con il riconoscimento del beneficio economico; ma, tuttavia, soltanto per i primi 240 giorni stabiliti dalla norma (corrispondente al periodo di 8 mesi) e non per i 54 mesi (dal 3 ottobre 2008 al 18 marzo 2013) in cui complessivamente si è prolungato il periodo di distacco ed interamente reclamati dal ricorrente. (...) il restante periodo configura una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, e può essere fatto valere, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini risarcitori". 

1.4 Tanto premesso, con il ricorso all'esame il ricorrente ha chiesto: 

I) l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per fatto ingiusto subito e a seguito del distacco prolungato oltre i 240 giorni e di ogni altro danno derivante a causa della prolungata missione oltre gli otto mesi; 

II) l'accertamento del diritto al residuo dell'indennità di missione non riconosciuto dal Tar Sicilia, ovvero ulteriori 125 giorni, per effetto dell'elevazione del limite dei giorni di missione continuativa nella medesima località, alla luce del comma 10 dell'art. 46 del D.P.R. n. 164 del 2002; 

III) la condanna dell'Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno, oltre interessi, a partire dal mese di giugno 2009 sino al 18 marzo 2013 e/o del residuo dell'indennità di missione già riconosciuta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. 

2. Costituitasi in resistenza l'amministrazione ha depositato articolate controdeduzioni, instando per la reiezione di tutte le avverse pretese. 

3. All'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del 5 ottobre 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. Il ricorso è infondato. 

4.1 In limine va rilevato che in ordine alla domanda di riconoscimento dell'indennità di missione dal 3 ottobre 2008 al 18 marzo 2013 si è già pronunciato il Tar Sicilia con pronuncia che in parte qua fa stato tra le parti, per cui, in parte qua, eventuali doglianze avverso la statuizione di accoglimento parziale dell'istanza proposta avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente in sede di appello. 

E invero, la preclusione del dedotto e deducibile implica che il giudicato impedisce non soltanto la riproposizione di questioni già decise, ma anche la proposizione di questioni o domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio (Cassazione civile sez. III, 15 dicembre 2015, n. 25214). 

A tutto concedere, comunque, la domanda è anche infondata. 

Difatti, il Collegio osserva che la pretesa maggiorazione delle giornate di missione per ulteriori 125 giorni rispetto ai 240 già riconosciuti viene invocata dal ricorrente in assenza dei presupposti previsti dall'art. 46, comma 10, del D.P.R. n. 164 del 2002. 

Detta norma, infatti, testualmente stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia a ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'art. 1, comma 3, della L. 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni". 

Senonché, nella specie, non risulta che durante il periodo di distacco alla sede campana l'Ispettore sia stato impiegato in attività addestrativa e non operativa. 

4.2 Circa la pretesa risarcitoria per l'illegittima protrazione del comando oltre il termine di 240 giorni previsto dalla L. n. 417 del 1978, va rimarcato come anche tale domanda vada respinta in quanto del tutto sfornita di prova. 

Come noto, infatti, la domanda risarcitoria da illecito aquiliano deve essere accompagnata dalla prova degli elementi costitutivi dell'illecito come fonte di responsabilità dell'Amministrazione, sia sotto il profilo oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale tra comportamento e danno subito), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). 

Nel caso di specie, la sentenza di cui si invoca l'applicazione in questa sede, se ha riconosciuto il diritto alla missione per i primi 240 giorni, nulla ha statuito in ordine all'illegittimità delle reiterate disposizioni che hanno procrastinato il comando per 5 anni; inoltre, pur rilevandone l'irrituale proposizione, ha respinto l'istanza risarcitoria, rimarcando che alcuna prova era stata fornita del ricorrente. 

Per quanto basta rilevare in questa sede, a prescindere dalla qualificazione come fatto ingiusto in danno del militare della protrazione del comando oltre il termine di 240 giorni previsti dalla legge (cfr. in termini Consiglio di Stato sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321), in ogni caso, a tutto concedere, il ricorrente ancora una volta non fornisce il benché minimo elemento di prova in ordine alla sussistenza dei pregiudizi che afferma di aver subito, non allegando al riguardo alcun elemento, nemmeno indiziario, in grado di avvalorare quanto solo asserito. 

Manca del tutto la prova del danno, che era onere del ricorrente allegare in modo circostanziato, atteso che l'accertamento della fondatezza dell'istanza risarcitoria "non può prescindere dall'allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio" (cfr. Cass. Civile, sez. lavoro, 3 aprile 2014, sent. n. 7818). 

Al contrario, è emerso dagli atti di causa, alla stregua di quanto argomentato dallo stesso ricorrente nonché alla luce delle documentate repliche della difesa resistente, che, di fatto il prolungamento della missione, per effetto dei contestati ordini d'autorità, è stato a lui favorevole. Infatti, a ben vedere, la sede di OMISSIS è risultata ampiamente conforme ai suoi interessi personali e familiari, essendo rimasto incontestato che lo stesso ha sempre risieduto presso la sua abitazione privata (dove risultata il suo domicilio fiscale ancor prima del 2013, ovvero a partire dal 2002) insieme alla famiglia, a pochi chilometri di distanza dalla sede di servizio. 

Le superiori considerazioni trovano conferma nella rilevante circostanza che la sede della missione è risultata coincidente con quella reiteratamente richiesta dallo stesso ricorrente come sede definitiva, dolendosi, anzi, a più riprese del fatto che le relative istanze non erano state "mai accettate per esigenze di servizio". 

4.3 Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. 

5. La peculiarità della controversia e la materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - OMISSIS (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Passoni, Presidente 

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore 

Angela Fontana, Consigliere 


Nessun commento: