Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/11/2023) 29-11-2023, n. 33230
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo - Presidente -
Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere -
Dott. AMATO Cristina - Consigliere -
Dott. CAPONI Remo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 227/2021 proposto da:
OMISSIS Spa - Agenzia per il Lavoro, rappresentata e difesa dall'avvocato
- ricorrente -
contro
Comune di (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 517/2020 del 9/09/2020;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Remo Caponi;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.
Svolgimento del processo
Nel 2019 l'agenzia per il lavoro OMISSIS Spa proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Trento, avverso la sentenza del Giudice di pace di Trento di rigetto dell'opposizione a verbale di accertamento della violazione prevista dall'art. 78 Codice della Strada (C.d.S.), elevato dalla Polizia municipale del Comune di (Omissis) per aver circolato con veicolo al quale erano state apportate modifiche - eseguite mediante l'apposizione di pellicole oscuranti - senza aggiornare la carta di circolazione.
Il giudice di primo grado aveva ridotto la sanzione nel minimo edittale, compensando le spese processuali.
La OMISSIS Spa denunciava - con il proposto atto di appello - l'errore di ritenere che qualsiasi variazione apportata alle caratteristiche generali costruttive e funzionali del veicolo, compresa la suddetta modificazione, rientri tra quelle che richiedono la verifica presso la Motorizzazione civile e il superamento del controllo al fine dell'aggiornamento della carta di circolazione.
Sosteneva, in particolare, che: (a) il fatto descritto nel verbale (cioè l'apposizione di pellicole oscuranti) non poteva essere riconducibile all'art. 78 C.d.S., non trattandosi di caratteristiche indicate nella carta di circolazione; (b) non sussisteva alcuna norma che imponesse in tal caso una revisione al fine di aggiornamento della carta di circolazione; (c) eventualmente si sarebbe dovuta comminare la sanzione contemplata dall'art. 71 C.d.S., per avere circolato con veicolo a motore non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione C.d.S..
Il Tribunale di Trento - con la sentenza n. 517/2020 - rigettava l'appello, confermando la pronuncia di primo grado.
Ricorre in cassazione la società appellante soccombente con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Comune di (Omissis) con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. - L'unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 71 C.d.S., art. 78 C.d.S., commi 1, 3 e 4, artt. 227 e 236 reg. esec. C.d.S., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata con quale si era ritenuto che l'installazione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori di un autoveicolo comporti una modifica costruttiva e funzionale sanzionabile, in caso di mancata sottoposizione della vettura a visita e prova presso la Motorizzazione civile, integrava l'illecito di cui all'art. 78 C.d.S., anzichè quello sanzionato dall'art. 71 C.d.S., u.c., che punisce la circolazione con un veicolo non conforme al regolamento di esecuzione del C.d.S..
La parte censurata della sentenza di appello è essenzialmente la seguente. L'apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli è espressamente vietata dalle direttive Europee. In particolare, rilevano le direttive 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore). Tali direttive vietano le pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli.
La ratio è, pertanto, chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. Si tratta di direttive self-executing dell'Unione Europea, le quali, quindi, sono immediatamente applicabili anche in Italia. Ciò trova conferma anche nella circolare della Direzione generale della Motorizzazione n. 1680/M360 dell'8/05/2002. L'applicazione di tali pellicole incide sul campo di visibilità del conducente di cui alla voce C - Sicurezza attiva, lett. m) dell'Appendice V del regolamento di esecuzione del C.d.S., che indica espressamente le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, l'intervento sull'automezzo effettuato dalla OMISSIS Spa costituisce una modifica di tali caratteristiche, che - ai sensi dell'art. 78 C.d.S. - comporta la necessità che il proprietario del veicolo sia tenuto a sottoporlo a visita e prova presso la Motorizzazione civile. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per la violazione prevista dall'art. 78 C.d.S., poichè è questa la disposizione ad applicarsi nel caso di modifica apportata alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo, mentre non si applica l'art. 71 C.d.S..
Con la censura formulata dalla ricorrente si invoca, in particolare, la portata della sentenza di questa Corte n. 9988/2018, con la quale si è statuito che è sanzionabile - in applicazione del citato art. 78 C.d.S. - la condotta di chi circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, mentre tale norma non si applica qualora tali modifiche incidano su elementi o parti non contemplate dalla stessa carta di circolazione (nel caso di specie affrontato nella sentenza di legittimità appena richiamata si trattava dell'installazione di un silenziatore non omologato del terminale di scarico e non risultava provato che tale modifica incidesse sulla velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico del veicolo, ragion per cui avrebbe dovuto avere applicazione l'art. 72 C.d.S., e non l'art. 78 citato C.d.S.).
Oltre a riproporre le argomentazioni fatte valere nelle pregresse fasi di merito, il Comune di (Omissis) deduce che non ha costituito oggetto del ricorso per cassazione il capo autonomo della sentenza impugnata nel quale si afferma la legittimità della sanzione irrogata, per effetto dell'applicazione delle direttive self-executing dell'Unione Europea 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore), le quali - come già posto in risalto - vietano espressamente l'apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli, al fine di impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente.
2. - Il motivo non è fondato.
La motivazione della sentenza resiste alle censure della ricorrente, pur con l'apporto della correzione che segue.
L'applicazione di pellicole oscuranti incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, il proprietario che le applichi è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicchè esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione.
La contestazione dell'infrazione: "circolava col veicolo (...) cui sono state apportate modifiche a caratteristiche costruttive senza aggiornare la carta di circolazione" è da intendersi formulata in senso brachilogico. Con essa si vuole intendere come sanzionato, in caso di apposizione di pellicole oscuranti, il fatto in sè della mancata sottoposizione del veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, in quanto ciò costituisce la violazione di un obbligo di cooperazione del privato con la p.a., indipendentemente dalla circostanza che le pellicole possano essere omologate se del caso con l'aggiornamento della carta di circolazione (circostanza di cui si può verificare l'avveramento solo all'esito della visita e della prova). In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per violazione dell'art. 78 C.d.S., comma 3.
3.- Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 150,00 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli oneri riflessi nella misura di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023
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