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sabato 2 dicembre 2023

Tar 2023-“ per l'annullamento della Det. n. 7 del 6 dicembre 2022 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 6.12.2022 al 21.12.2022), con la quale il Segretario del Comune di OMISSIS ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso, indetto con Det. n. 71 del 19 aprile 2022, per l'assunzione del Comandante della Polizia Municipale, nella parte in cui è stato nominato il sig. OMISSIS, ex Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune di OMISSIS, in pensione; nonché per la condanna del Comune di OMISSIS "al risarcimento del danno all'immagine e curriculare patito dal ricorrente come meglio sarà articolato e dedotto in corso di causa"; .”

 



T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., (ud. 22/11/2023) 28-11-2023, n. 696 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal prof. avv. OMISSIS, il quale si rappresenta e difende da sé medesimo ai sensi dell'art. 22, comma 3, cod. proc. amm., PEC  

contro 

Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall'avv.  

nei confronti 

sig. OMISSIS, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

della Det. n. 7 del 6 dicembre 2022 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 6.12.2022 al 21.12.2022), con la quale il Segretario del Comune di OMISSIS ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso, indetto con Det. n. 71 del 19 aprile 2022, per l'assunzione del Comandante della Polizia Municipale, nella parte in cui è stato nominato il sig. OMISSIS, ex Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune di OMISSIS, in pensione; 

nonché per la condanna 

del Comune di OMISSIS "al risarcimento del danno all'immagine e curriculare patito dal ricorrente come meglio sarà articolato e dedotto in corso di causa"; 

Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati; 

Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato il 18.3.2023 e depositato il 19.3.2023, di impugnazione della Det. n. 44 dell'1 marzo 2023 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 2.3.2023 al 17.3.2023), con la quale il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del comune di OMISSIS ha approvato tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, e la graduatoria definitiva del concorso; 

Visto l'atto di costituzione del Comune di OMISSIS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Con Det. n. 71 del 19 aprile 2022 il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di OMISSIS ha indetto il concorso, per l'assunzione del Comandante della Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50% (cioè 18 ore settimanali) ed approvato il relativo bando, che è stato pubblicato, oltre che nell'Albo Pretorio on line comunale, anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell'1.5.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.5.2022. 

Poiché l'art. 14 del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, prevede che le Commissioni esaminatrici sono costituite dal Segretario Comunale con le funzioni di Presidente "in applicazione dell'art. 97 D.Lgs. n. 267 del 2000" e da due "membri esperti nelle materie oggetto del concorso" (comma 1), "scelti tra dirigenti e/o dipendenti anche di altre Pubbliche Amministrazioni, ascritti a categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso oppure tra docenti ed esperti" (comma 3), specificando che "possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la qualifica o la categoria come sopra richieste" (comma 4), con avviso pubblico dell'8.8.2022 il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari ha indetto un procedimento di evidenza pubblica, le cui domande, "corredate da Curriculum Vitae", dovevano essere presentate entro il termine delle ore 13,00 del 26.8.2022, per la scelta dei due componenti esperti "mediante comparazione dei Curriculum Vitae presentati", "se le domande dovessero essere superiori al numero occorrente". 

Con Det. n. 7 del 6 dicembre 2022 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 6.12.2022 al 21.12.2022) il Segretario Comunale ha nominato la Commissione esaminatrice, con Presidente lo stesso Segretario Comunale, ed uno dei due membri esperti il sig. OMISSIS, ex Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune di OMISSIS, in pensione, e residente in OMISSIS, "quale componente esperto nelle materie oggetto di selezione ed in possesso di specifica formazione tecnica e professionale", specificando, con riferimento al predetto l'avviso pubblico dell'8.8.2022, che, sebbene tutti i candidati, che avevano fatto pervenire la manifestazione di interesse, avessero i requisiti per la nomina, era stato "ritenuto di dover privilegiare nella nomina stessa, a parità di requisiti, il minor dispendio di risorse economiche, nella specie per il pagamento delle spese di accesso, in considerazione della minore distanza di provenienza del componente da designare". 

Aveva presentato la domanda di partecipazione al predetto procedimento di evidenza pubblica, finalizzato alla nomina di due componenti della Commissione esaminatrice del suddetto concorso, anche il prof. avv. OMISSIS, il quale: 

-prima con istanza del 12.12.2022 ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il rilascio della copia delle domande dei due candidati prescelti; il prof. avv. Santoro ha precisato di aver ottenuto la copia dei documenti richiesti in data 8.2.2023, dopo che, in data 24.1.2023, aveva già visionato il curriculum del sig. OMISSIS, consultando il sito "amministrazione trasparente" del Comune di OMISSIS; 

-e poi con il presente ricorso, notificato il 15.2.2023 e depositato il 20.2.2023, ha impugnato la suddetta Det. n. 7 del 6 dicembre 2022, deducendo: 

1) l'incompetenza, in quanto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 267 del 2000, la Commissione esaminatrice del concorso avrebbe dovuto essere nominata dal Responsabile competente; 

2) la violazione del suddetto avviso pubblico dell'8.8.2022, nonché l'eccesso di potere per illogicità, evidenziando il Comune di OMISSIS avrebbe dovuto scegliere i migliori candidati, a prescindere dalla maggiore o minore distanza del loro luogo di residenza rispetto a OMISSIS, evidenziando di essere in possesso di 4 Lauree, di 2 Master e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e di aver svolto l'attività di docente di Criminologia Forense e numerose funzioni apicali alle dipendenze di diverse Amministrazioni, mentre il sig. OMISSIS non era laureato. 

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 18.3.2023 e depositato il 19.3.2023, il ricorrente ha impugnato la Det. n. 44 dell'1 marzo 2023 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 2.3.2023 al 17.3.2023), con la quale il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di OMISSIS ha approvato tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, e la graduatoria definitiva del concorso, reiterando le stesse censure, già articolate con il ricorso introduttivo. 

Si è costituito in giudizio il Comune di OMISSIS, sostenendo l'infondatezza del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti, con memoria dell'1./3.4.2023 dell'avv. Diego De Carolis, che successivamente ha rinunciato al mandato ed è stato sostituito dall'avv. Donatello Genovese, il quale: 

1) prima con istanza del 25.10.2023 ha chiesto il rinvio dell'Udienza Pubblica dell'8.11.2023, "per studiare la causa e porre in essere le attività difensive", evidenziando pure che la Sentenza n. 222 del 7.4.2023, con la quale questo Tribunale aveva già annullato l'impugnata Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, accogliendo propria la censura, relativa al vizio di incompetenza, dedotta con il primo motivo di impugnazione del presente ricorso introduttivo, era stata appellata con Ric. n. 5487/2023, la cui Udienza Pubblica di trattazione nel merito era stata fissata per il 19.12.2023); 

2) in data 26.10.2023 ha depositato i documenti; 

3) e con memoria del 27.10.2023 ha: A) eccepito: a1) l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto era stato notificato al controinteressato sig. OMISSIS, non costituitosi in giudizio, presso l'indirizzo di posta elettronica A1.lorenzo@mypec.eu, non compreso in nessuno dei 6 Pubblici Elenchi previsti dall'art. 16 ter, comma 1, D.L. n. 179 del 2012 conv. nella L. n. 221 del 2012 (cioè: 1) l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, cd. Inipec; 2) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto provato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese; 3) l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (A.); 4) l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata formato dal Ministero della Giustizia; 5) Registro delle imprese, contenente anche la comunicazione del domicilio digitale; 6) Registro Generale degli indirizzi di posta elettronica, gestito dal Ministero della Giustizia, cd. RegInde); a2) l'inammissibilità dell'atto di motivi aggiunti, oltre che per la notifica al controinteressato sig. OMISSIS presso l'indirizzo di posta elettronica A1.lorenzo@mypec.eu, anche perché non era stato notificato al vincitore del concorso di cui è causa e perché non era stata impugnata la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di OMISSIS n. 28 del 7.2.2023, nella parte in cui era stata confermata la nomina del controinteressato sig. OMISSIS come componente della Commissione esaminatrice del concorso in questione; B) dedotto l'infondatezza del gravame, evidenziando anche che con Decreto n. 3 del 19.3.2018, di nomina del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari, il Sindaco di OMISSIS aveva prestabilito che, "in caso di assenza od impedimento del Responsabile del Settore, fatta salva la possibilità di diversi provvedimenti, la relativa sostituzione avviene attraverso il Segretario Comunale". 

Con memoria del 30/31.10.2023 il ricorrente si è opposto al rinvio dell'Udienza Pubblica ed ha eccepito la tardività del deposito, in data 26.10.2023, dei documenti da parte del Comune di OMISSIS. 

Con Ordinanza n. 650 del 10.11.2023 (comunicata dalla Segreteria con pec di pari data 10.11.2023) questo Tribunale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato: 1) l'irricevibilità del ricorso introduttivo, eccetto la censura, con la quale è stato dedotto che il controinteressato sig. OMISSIS non era laureato, tenuto conto dell'istanza del ricorrente del 12.12.2022, di accesso alle domande dei due candidati prescelti, con la puntualizzazione che l'eventuale irricevibilità dell'impugnazione con il ricorso introduttivo del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice potrebbe determinare l'inammissibilità dell'atto di motivo aggiunti, con il quale è stata impugnata la Det. n. 44 dell'1 marzo 2023, di approvazione di tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, e della graduatoria definitiva del concorso, sempre con l'eccezione della censura, relativa al non possesso della Laurea da parte del controinteressato sig. OMISSIS; 2) l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, in quanto il concorso, indetto con Det. n. 71 del 19 aprile 2022, per l'assunzione del Comandante della Polizia Municipale, di cui è causa si è concluso; 3) l'inammissibilità per difetto di interesse dell'atto di motivi aggiunti, in quanto il ricorrente non vanta alcun interesse, con riferimento alla contestazione dell'operato della Commissione esaminatrice; 4) assegnando alle parti il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione di apposite memorie. 

Con memoria del 14.11.2023 il ricorrente: 

-in relazione alla ricevibilità del ricorso introduttivo: 1) in via principale, ha ritenuto ricevibile l'impugnazione della Det. n. 7 del 6 dicembre 2022 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 6.12.2022 al 21.12.2022), in quanto, poiché ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. il termine, per impugnare gli atti, per i quali è prescritta la pubblicazione, inizia a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, il ricorso introduttivo è stato notificato il 15.2.2023, 56 giorni dopo l'ultimo giorno di pubblicazione del 21.12.2022; 2) in via subordinata, ha chiesto la concessione del beneficio dell'errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.; 

-con riferimento all'interesse ad impugnare l'operato della Commissione esaminatrice, ha: 1) evidenziato che gli interessi di natura economica, perché l'incarico di componente della Commissione esaminatrice è remunerato, e di arricchimento del curriculum potrebbero essere soddisfatti unicamente con la ripetizione del concorso di cui è causa; 2) e fatto presente che è stata contestata l'illegittimità degli atti della Commissione per invalidità derivata. 

Con memoria di pari data 14.11.2023 il Comune di OMISSIS ha ritenuto fondati i rilievi contenuti nella predetta Ordinanza n. 650 del 10.11.2023 ed ha anche insistito per le suindicate eccezioni, sollevate con la memoria del 27.10.2023. 

All'Udienza Pubblica del 22.11.2023 il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono passati in decisione. 

In via preliminare, va rilevato che, poiché la predetta Sentenza TAR Basilicata n. 222 del 7.4.2023, di annullamento delle impugnate Determinazioni del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022 e del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari n. 44 dell'1.3.2023, è stata appellata, si prescinde dall'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti. 

Sempre in via preliminare, va evidenziato che può prescindersi sia dalla questione se le notifiche al controinteressato sig. OMISSIS, non costituitosi in giudizio, presso l'indirizzo di posta elettronica A1.lorenzo@mypec.eu, sono inesistenti o nulle (in questa seconda ipotesi avrebbe dovuto essere emanata un'Ordinanza di rinotificazione al controinteressato sig. OMISSIS del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti a mani o a mezzo posta cartacea, in quanto la Corte Costituzionale con Sentenza n. 148 del 9.7.2021 ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'inciso dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm. "se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante"), sia dall'istanza di rinvio del Comune di OMISSIS del 25.10.2023 (reiterata oralmente anche nella Camera di Consiglio dell'8.11.2023). Infatti va riconosciuta l'irricevibilità del ricorso introduttivo, attesochè nella specie il ricorrente ha avuto la piena conoscenza dell'impugnata Det. n. 7 del 6 dicembre 2022 in data 12.12.2022, in quanto con istanza della stessa data 12.12.2022, facendo espressamente riferimento alla sua "esclusione illegittima come componente della Commissione esaminatrice del concorso di comandante dei Vigili Urbani di OMISSIS" ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il rilascio della copia delle domande dei due candidati prescelti. 

Dal suddetto espresso riferimento alla sua mancata nomina come membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa e dalla predetta richiesta del rilascio della copia delle domande dei due candidati prescelti si evince chiaramente che in data 12.12.2022 il ricorrente ha avuto la piena conoscenza dell'impugnata Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina della Commissione esaminatrice. 

Pertanto, tenuto conto del prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.OMISSIS Sez. V Sent. n. 3452 del 30.4.2021; C.OMISSIS Sez. VI Sent. n. 3731 dell'11.6.2020; C.OMISSIS Sez. IV Sent. n. 1496 del 2.3.2020), ai sensi del quale il termine decadenziale di impugnazione inizia a decorrere dalla piena conoscenza dell'atto amministrativo, cioè dalla conoscenza non del suo integrale contenuto, ma dei suoi elementi essenziali (Autorità emanante, contenuto dispositivo e suo effetto lesivo), eccetto il caso in cui la parte ricorrente dimostri in giudizio che l'Amministrazione non ha consentito nemmeno nella forma della visione l'accesso (TAR Basilicata Sentenze n. 382 del 12.6.2023, n. 347 dell'1.6.2023, n. 860 del 28.11.2019, n. 3 del 13.1.2017, n. 201 del 28.3.2015, n. 770 del 6.11.2014, n. 537 del 4.12.2012, n. 250 del 24.5.2012 e n. 684 del 28.11.2007), il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la contestata Det. n. 7 del 6 dicembre 2022 entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni, decorrenti dal 12.12.2022, cioè entro il termine perentorio del 10.2.2023, mentre il ricorso in epigrafe è stato notificato il 15.2.2023. 

Al riguardo, va, altresì, evidenziato che il ricorrente ha precisato di aver ottenuto la copia dei documenti richiesti in data 8.2.2023, dopo che, in data 24.1.2023, aveva già visionato il curriculum del sig. OMISSIS, consultando il sito "amministrazione trasparente" del Comune di OMISSIS. 

Pertanto, pur tenendo conto del tempo decorso dall'istanza di accesso del 12.12.2022, il ricorrente ha avuto la possibilità di rispettare il citato termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. del 10.2.2023, anche perché sia il vizio di incompetenza, dedotto con il primo motivo, sia le censure, dedotte con il secondo motivo, relative alla violazione dell'avviso pubblico dell'8.8.2022, nella parte in cui era stato prestabilito che scelta dei due componenti della commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere effettuata "mediante comparazione dei Curriculum Vitae presentati", ed al vizio dell'eccesso di potere per illogicità, con riferimento alla motivazione della scelta del controinteressato OMISSIS "a parità di requisiti", per "il minor dispendio di risorse economiche, nella specie per il pagamento delle spese di accesso, in considerazione della minore distanza di provenienza del componente da designare", avrebbero potuto essere contestate immediatamente, appena conosciuta l'impugnata Det. n. 7 del 6 dicembre 2022, anche perché il ricorrente conosce il suo curriculum. 

Al riguardo, va disattesa l'istanza del ricorrente, formulata con la memoria del 14.11.2023, volta ad ottenere la rimessione in termini, in quanto, nella specie, non ricorrono gli unici due presupposti, previsti dall'art. 37 cod. proc. amm. per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, cioè della "presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto" (come l'oscurità del quadro normativo o le oscillazioni della Giurisprudenza) o "di gravi impedimenti di fatto" (non imputabili alla parte, come il caso fortuito e/o la forma maggiore), anche perché la rimessione in termini, oltre i predetti due presupposti, violerebbe l'interesse pubblico al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale, a tutela dei principi costituzionali della parità delle parti, del contraddittorio, del giusto processo e della sua ragionevole durata, richiamati dall'art. 2 cod. proc. amm. (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 279 del 30.3.2021). 

Conseguentemente, prescindendo dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, in quanto il concorso di cui è causa si è concluso, e dall'inammissibilità per difetto di interesse dell'atto di motivi aggiunti, in quanto il ricorrente non ha alcun interesse a sindacare dell'operato della Commissione esaminatrice, entrambe contestate dal ricorrente con la memoria del 14.11.2023, i motivi aggiunti sono inammissibili per omessa notifica al vincitore del concorso, eccepita dal Comune, che riveste la qualità formale di contraddittore necessario, in quanto controinteressato, rispetto all'impugnativa proposta con l'atto di motivi aggiunti, avverso la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari n. 44 dell'1.3.2023, di approvazione di tutti i verbali, redatti dalla Commissione esaminatrice, e della graduatoria definitiva del concorso. 

Peraltro, poiché l'unico interesse, azionato dal ricorrente, è stato quello di essere nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, mentre non sussiste alcun interesse con riferimento alle modalità con le quali è stato espletato il concorso in questione, l'irricevibilità dell'impugnazione con il ricorso introduttivo del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice determina l'inammissibilità dell'atto di motivo aggiunti avverso la citata Det. n. 44 dell'1 marzo 2023. 

L'unica censura che potrebbe essere ritenuta ricevibile, tenuto conto della circostanza che il ricorrente in data 24.1.2023 aveva visionato il curriculum del sig. OMISSIS, consultando il sito "amministrazione trasparente" del Comune di OMISSIS, è quella con la quale il ricorrente ha dedotto che il controinteressato sig. OMISSIS non era laureato, ma tale censura risulta infondata, attesochè con la Sentenza TAR Basilicata n. 222 del 7.4.2023 è stato puntualizzato che, poiché l'art. 14, commi 3 e 4, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, ha equiparato i dipendenti, aventi la stessa qualifica e/o profilo professionale del posto messo a concorso, anche se in quiescenza, ai docenti e/o agli esperti nelle materie oggetto del concorso, deve ritenersi che non risulta un requisito necessario il possesso della Laurea, in quanto il sig. OMISSIS era stato Comandante della Polizia Municipale di OMISSIS. 

Per completezza, va rilevato che: 

-la disposizione, contenuta nel Decreto del Sindaco di OMISSIS n. 3 del 19.3.2018, di nomina del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari, ai sensi della quale, "in caso di assenza od impedimento del Responsabile del Settore, fatta salva la possibilità di diversi provvedimenti, la relativa sostituzione avviene attraverso il Segretario Comunale", non è stata riprodotta nei successivi Decreti di nomina del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari n. 10 del 20.5.2019, n. 4 del 20.5.2022 e n. 7 del 19.5.2023; 

-con la citata Sentenza TAR Basilicata n. 222 del 7.4.2023 è stato precisato che: A) il vizio di INCOMPETENZA del Segretario comunale, con riferimento alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in esame, in quanto l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento comunale in materia di concorsi, approvato con Del. G.M. n. 18 del 22.2.2022, conformemente a quanto prescritto dall'art. 107, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 267 del 2000, prevede che "la Commissione esaminatrice del concorso è nominata con atto del Responsabile competente in materia di personale", non era stato sanato dal competente Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di OMISSIS, tra le cui funzioni vi è anche quella relativa alla materia di personale, con la successiva Det. n. 28 del 7 febbraio 2023, in quanto, poiché con tale Determinazione si era limitato a sostituire il componente aggregato per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che si era dimesso, non aveva anche convalidato il vizio di incompetenza, richiamando espressamente e facendo propria l'impugnata Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 6.12.2022, di nomina del Commissione esaminatrice del concorso di cui è causa; B) sebbene l'art. 101, comma 1, del CCNL degli Enti Locali del 17.12.2020 stabilisce che il Segretario Comunale ha il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle loro attività ed anche "alla gestione complessiva dell'Ente" e nell'ambito di tale funzione potrebbe rientrare il potere di nominare le Commissioni esaminatrici, se il competente Dirigente e/o funzionario comunale non è presente in ufficio, il predetto compito di sovrintendere alla gestione complessiva dell'Ente era stato incongruamente esercitato, sia perché il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di OMISSIS il giorno prima, in data 6.12.2022, aveva nominato la Commissione esaminatrice di un altro concorso, sia perché soltanto il giorno, in cui è stata adottata dal Segretario Comunale l'impugnata Det. n. 7 del 6 dicembre 2022, era in ferie. 

A quanto sopra consegue che il ricorso introduttivo è in parte irricevibile ed in parte infondato e che l'atto di motivi aggiunti è in parte inammissibile per difetto di interesse ed in parte infondato. 

Sussistono eccezionali motivi, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata in parte dichiara irricevibile ed in parte respinge il ricorso introduttivo ed in parte dichiara inammissibile per difetto di interesse ed in parte respinge l'atto di motivi aggiunti, nei sensi indicati in motivazione. 

Spese compensate, con l'irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso nelle Camere di Consiglio dell'8 novembre 2023 e del 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Fabio Donadono, Presidente 

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore 

Paolo Mariano, Primo Referendario 


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