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sabato 10 febbraio 2024

CGARS 2024- Ebbene, ancorché il D.A. 30/05/2000 (in G.U.R.S. n. 55 dell'1/12/2000) e il successivo D.A. 4/12/2009 ( in G.U.R.S. n. 60 del 24/12/2009) confermino la permanenza in capo all'Amministrazione regionale degli "oneri per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, le indennità di missione, i buoni pasto, le attrezzature e gli arredi d'ufficio occorrenti al personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell'Isola", ciò non comporta la creazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della regione ovvero l'assimilabilità agli istituti giuridici ed economici disciplinati dalla diversa fonte contrattuale (c.c.r.l.) che lega il personale pubblico "privatizzato" all'ente regionale".

 



Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 14/12/2023) 16-01-2024, n. 28 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2021, proposto da G.V., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero della difesa e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1179 del 15 aprile 2021, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della difesa, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia - Catania, l'odierno appellante, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto la condanna della Regione Siciliana, eventualmente in solido con le altre Amministrazioni interessate, alla retribuzione prevista dal Contrato Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Regione Sicilia, Area Direttiva, in virtù delle mansioni in concreto esercitate, in forza dell'avvenuto "passaggio diretto" nei ruoli organici della Amministrazione Regionale Siciliana - Assessorato Regionale del Lavoro, nonché al pagamento dei danni morali e materiali consequenziali, avuto riguardo al decreto in data 2 ottobre 2012, con cui l'interessato sarebbe stato professionalmente dequalificato. 

2. Nel ricorso l'odierno appellante ha esposto: a) di essere stato distaccato presso il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Enna e, al momento della proposizione del ricorso, di essere assegnato presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 826 del D.Lgs. n. 66 del 2010; b) all'esito di una prova selettiva e dopo la frequenza di apposito corso di formazione per Ispettori del Lavoro, in data 27 marzo 2006 di essere stato trasferito al Nucleo Carabinieri Ispettorato Provinciale istituito presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo per essere impiegato quale addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro; c) di essere stato trasferito a domanda, in data 30 giugno 2010, al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Enna con il medesimo incarico; d) che, pertanto, dal 27 marzo 2006 ha prestato servizio presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, Ispettorato Provinciale del Lavoro di Enna, con le mansioni di Ispettore del Lavoro; d) di essere stato, quindi, assegnato a mansioni diverse rispetto a quelle della qualifica di appartenenza; e) di avere chiesto all'Amministrazione, con formali diffide, il riconoscimento delle mansioni superiori e le differenze retributive fondamentali e accessorie. 

3. Tanto premesso in fatto, in punto di diritto l'odierno appellante ha dedotto dinanzi al TAR: a) ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1959, il personale dello Stato non poteva essere impiegato in servizio presso l'Amministrazione Regionale; b) tale impiego è stato consentito con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 76 del 1979 sino all'emanazione delle norme integrative del decreto relativo al passaggio del personale dello Stato alla Regione siciliana; c) in forza dell'art. 55 della L.R. n. 145 del 1980, è stata prevista, per il personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, una indennità mensile lorda pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di competenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica; d) l'art. 1 della L.R. n. 53 del 1985 ha disciplinato l'inquadramento a domanda del personale statale in posizione di comando nei ruoli dell'Amministrazione Regionale; e) la disciplina indicata trova applicazione anche per il personale dell'Arma dei Carabinieri assegnato all'Amministrazione Regionale, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 826 del D.Lgs. n. 66 del 2010; f) il provvedimento di assegnazione disposto dalla Regione Siciliana e, per quanto di competenza, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, in ultimo, dal Ministero della Difesa risulta illegittimo e non possiede fondamento giuridico; g) la Regione Siciliana ha fatto riferimento al regime di avvalimento previsto dall'art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 1138 del 1952, il quale, però, riguarda gli uffici e gli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'Amministrazione Regionale; h) diversamente, per effetto delle previsioni normative già indicate, nonché del D.P.R. n. 3 del 1957 e del D.P.R. n. 165 del 2001, il ricorrente è stato impiegato in posizione di "comando-assegnazione-distacco" presso l'Amministrazione della Regione al fine di potenziare il servizio ispettivo; i) la posizione di "assegnazione-comando-distacco" avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 3 del 1957, per un tempo determinato e in via eccezionale, nonché per riconosciute esigenze di servizio o qualora fosse stata richiesta una speciale competenza, risultando vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono; l) ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 3 del 1957, alla spesa relativa al personale comandato è tenuta a provvedere la Regione Siciliana; m) il relativo trattamento economico deve intendersi comprensivo di tutto quanto spetta ai dipendenti adibiti alle medesime mansioni; n) l'interessato ha svolto l'attività di Ispettore del Lavoro, sicché allo stesso è dovuta la retribuzione degli Ispettori Civili, categoria (...), area non dirigenziale, oltre gli oneri accessori; o) si è perfezionato il passaggio diretto del ricorrente alle dipendenze "del Ministero del lavoro, recte Assessorato Regionale del Lavoro" ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001; o) non può farsi riferimento all'istituto del comando di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 3 del 1957, in quanto esso consiste nell'utilizzazione temporanea ed eccezionale del dipendente presso un ente diverso da quello di provenienza nell'interesse dell'utilizzatore; p) il provvedimento di assegnazione che è intervenuto non presenta i requisiti della temporaneità e della eccezionalità; q) il provvedimento proviene unicamente "dal Ministero del Lavoro-Assessorato del Lavoro" e non è stato adottato di concerto fra le due Amministrazioni; r) sussiste, poi, il divieto esplicito di cui all'art. 11 della L.R. n. 34 del 1953, che inibisce il comando o il distacco presso l'Amministrazione Regionale di personale estraneo alla stessa; s) neppure può farsi riferimento al provvedimento del "fuori ruolo" di cui all'art. 58 del D.P.R. n. 3 del 1957; s) in definitiva, dal complessivo esame della vicenda risulta che la Regione Siciliana, non disponendo del necessario organico di Ispettori del Lavoro, per assolvere i propri compiti istituzionali ha utilizzato personale dello Stato in posizione di "comando-assegnazione-distacco", applicando allo stesso un trattamento economico deteriore. 

4. Con la sentenza n. 1179 del 2021 il TAR Sicilia - Catania ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. 

5. Con l'atto di appello in epigrafe, il sig. G.V. impugna la decisione di prime cure, chiedendone la integrale riforma. 

6. Con l'atto di gravame chiede preliminarmente al Collegio di sollevare "Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto agli artt. 3 e 36 della Carta costituzionale in relazione alla domanda di riconoscimento delle differenze retributive ed accessorie per lo svolgimento di mansioni superiori", per poi, all'esito delle determinazioni della Consulta, riformare la sentenza di prime cure, dichiarare il diritto dell'appellante alle retribuzioni previste dal Contratto collettivo regionale lavoro per i dipendenti della Regione Siciliana dell'area direttiva e condannare la citata Regione al pagamento delle relative differenze retributive. 

In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, avendo il giudice di primo grado ritenuto che il personale militare è vincolato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 al rispetto della contrattazione delle Forze dell'ordine (non potendosi pertanto fare applicazione del contratto di natura privatistica previsto per gli Ispettori del Lavoro), tale norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, generando "una ingiustificata ed in alcun modo motivata disparità di trattamento" tra i militari dei Carabinieri distaccati presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli Ispettori del lavoro che svolgono identiche mansioni. 

7. Si sono costituite per resistere al gravame le Amministrazioni appellate, instando per la integrale infondatezza delle domande spiegate dall'odierno appellante, in quanto scaturenti dall'erroneo assunto che i militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro svolgono le stesse mansioni degli Ispettori dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro inquadrati nella categoria (...) del C.C.R.L. per i dipendenti della Regione Siciliana, area non dirigenziale. 

8. Alla udienza pubblica del 14 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Motivi della decisione 

9. Con la sentenza appellata le domande spiegate dal ricorrente nel giudizio di primo grado sono state giudicate infondate sulla base del seguente percorso logico - argomentativo: "Ritiene il Collegio, in adesione a quanto sostenuto dalla difesa erariale, che nella fattispecie qui in rilievo il richiamo agli istituti del comando o del distacco non siano pertinenti e l'assegnazione, pure prevista per legge, degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri agli istituiti nuclei Ispettivi del Lavoro non faccia perdere lo status di militare appartenente all'Arma. 

Correttamente l'Avvocatura dello Stato richiama la C.A. n. 349 del 21/06/1999 (in G.U.R.S. n. 43 del 10/09/99 e n. 49 del 15/10/1999), recante i "Criteri generali di organizzazione del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del Lavoro della Regione Siciliana", in cui non solo è ribadita la doppia dipendenza gerarchica e funzionale del predetto personale, ma si chiarisce anche che "il Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi e Sezioni in cui è articolato l'ispettorato Provinciale del Lavoro". È infatti ribadito che "i Carabinieri in servizio ai N.I.L. (…) conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei Carabinieri nei vari ruoli e gradi". 

Ebbene, ancorché il D.A. 30/05/2000 (in G.U.R.S. n. 55 dell'1/12/2000) e il successivo D.A. 4/12/2009 ( in G.U.R.S. n. 60 del 24/12/2009) confermino la permanenza in capo all'Amministrazione regionale degli "oneri per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, le indennità di missione, i buoni pasto, le attrezzature e gli arredi d'ufficio occorrenti al personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell'Isola", ciò non comporta la creazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della regione ovvero l'assimilabilità agli istituti giuridici ed economici disciplinati dalla diversa fonte contrattuale (c.c.r.l.) che lega il personale pubblico "privatizzato" all'ente regionale". 

Pertanto, il TAR ha concluso: "Ne deriva che il personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso i N.I.L. non solo mantiene il proprio status giuridico di dipendente dell'Arma dei Carabinieri (con le connesse implicazioni sulla natura del rapporto rimasto attratto al c.d. "regime pubblicistico") ma permane altresì gerarchicamente incardinato anche nella struttura di Comando che a sua volta, come evidenziato dall'Avvocatura, fa capo al Ministero della Difesa. In altri termini, l'assegnazione di appartenenti all'Arma dei Carabinieri ad un organismo a composizione "mista", quali i nuclei ispettivi del lavoro, se da un lato giustifica la dipendenza solo sul piano funzionale dagli organi cui sono in via primaria demandate le competenze in materia di tutela del lavoro (in Sicilia assegnate al competente Assessorato Regionale del Lavoro, a differenza di quanto avviene nelle altre regioni ordinarie dove le competenze sono del Ministero del Lavoro) per altro verso non comporta una modifica dello status giuridico del personale dell'Arma. Di guisa tale che, anche laddove specifiche disposizioni pongano l'onere economico in capo alla "diversa" amministrazione cui fa capo il predetto rapporto "funzionale" (in Sicilia l'Assessorato regionale del Lavoro) occorre sempre avere riguardo alle specifiche disposizioni che regolano il tipico rapporto sottostante: che per il personale dell'arma dei Carabinieri è disciplinato dal relativo "Contratto delle Forze dell'Ordine" in ultimo trasfuso nel D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51". 

10. Il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, che le doglianze di parte appellante non riescono a scalfire. 

10.1. La cornice normativa in cui si incasella la presente controversia è principalmente costituita: 

a) dal D.A. 1 maggio 1996, con il quale l'Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione della Regione Siciliana ha provveduto al "ripristino" dei Nuclei dei Carabinieri presso l'Ispettorato del Lavoro dell'Isola, le cui funzioni erano cessate, ai sensi dello Statuto regionale, a seguito di trasferimento alla Regione delle relative competenze; 

b) dal D.A. 10 marzo 1999 dell'Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, recante attuazione del D.M. 31 luglio 1997 inerente l'istituzione del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro presso il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

c) dalla Circolare 21 giugno 1999, n. 349 dell'Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione recante "Criteri generali di organizzazione del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana"; 

d) dal D.M. 12 novembre 2009, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro". 

10.2. Per espressa previsione del D.A. 1 maggio 1996: 

- i militari dei Carabinieri assegnati agli Ispettorati del Lavoro della Sicilia "saranno alle dipendenze funzionali dei Capi degli Ispettorati del Lavoro e gerarchiche del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" (art. 2). 

- "Sono a carico dell'Arma dei Carabinieri gli oneri relativi all'armamento nonché al vestiario ed equipaggiamento militare del personale dei reparti. Sono a carico dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione i rimborsi semestrali degli oneri relativi agli assegni fissi, l'indennità di missione, la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio, nonché le altre spese connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi ove forniti dall'Arma, il materiale e gli apparati necessari al funzionamento dei Nuclei" (art. 3). 

10.3. Il medesimo impianto è stato confermato dal D.A. 10 marzo 1999, il cui art. 2 ha stabilito che il personale dei Nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati Regionali/Provinciali del Lavoro della Regione Siciliana "dipende funzionalmente dal Capo dell'Ispettorato Regionale/Provinciale del Lavoro e gerarchicamente dal Comandante del Reparto denominato Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro" appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale". 

Il successivo art. 4 ha sostanzialmente riprodotto la previsione dell'art. 3 del D.A. 1 maggio 1996, stabilendo che sono a carico dell'Amministrazione regionale "gli oneri del personale relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, i servizi efficienti dei progetti obiettivi (F.E.S.), le indennità di missione e le spese per il funzionamento dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell'Isola", mentre rimangono a carico dell'Arma dei Carabinieri "Le spese relative all'armamento ed equipaggiamento ordinario individuale dei M.". 

10.4. La Circolare 21 giugno 1999, n. 349 dell'Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione ha previsto: 

- l'ispettore dei carabinieri "dipende funzionalmente dal capo dell'Ispettorato del lavoro per la Sicilia e gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri Ispettorato lavoro"; 

- "Il Nucleo carabinieri (N.I.L.) costituisce parte integrante degli Ispettorati provinciali del lavoro, dipende gerarchicamente dal comandante del Comando carabinieri Ispettorato del lavoro e funzionalmente dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o dal capo del Servizio vigilanza, se delegato da quest'ultimo"; 

- con riferimento al personale dell'Arma dei carabinieri, "che il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi in cui è articolato l'Ispettorato provinciale del lavoro", che "E' da escludere l'impiego del personale del Nucleo carabinieri nell'ufficio relazioni con il pubblico" e che i carabinieri in servizio al N.I.L. "conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei carabinieri nei vari ruoli e gradi, nonché le relative qualifiche di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nelle 24 ore giornaliere e, anche fuori dall'orario di servizio, per tutte le altre violazioni di legge, con gli obblighi e i doveri che ne derivano". 

10.5. Il D.M. 12 novembre 2009, recante "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro", ha previsto all'art. 1 che detto Comando è articolato in: a) un comando centrale, con sede a Roma; b) un'organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonché centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro gerarchicamente dipendenti dai gruppi. 

Ha inoltre stabilito all'art. 5 che "Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative all'armamento e all'equipaggiamento individuale del personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro" e che "Le spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, nonché le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ovvero della Regione siciliana per l'impiego e le esigenze dei comandi e delle unità di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo territorio". 

10.6. Alla luce delle suesposte coordinate normative si evince che i militari dell'Arma dei carabinieri assegnati ai N.I.L. assumono una doppia dipendenza: gerarchica nei confronti del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, funzionale nei confronti dei capi degli Ispettorati del lavoro. Tale personale, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, in virtù dell'assegnazione non recide il proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione dell'Arma, né tanto meno passa alle dipendenze, con fenomeno novativo del rapporto di lavoro, della Regione. 

In sintesi, il personale militare mantiene intatto il proprio status giuridico, con tutte le implicazioni anche in ordine al regime pubblicistico del rapporto di lavoro e con ogni conseguenza anche concernente i poteri e doveri inerenti alle qualifiche possedute di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 

10.7. Dalle predette conclusioni discende il corollario che, sebbene la richiamata normativa ponga espressamente a carico della Regione Siciliana l'onere economico di pagare ai militari dell'Arma assegnati ai N.I.L. il trattamento retributivo, fondamentale e accessorio, nonché i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di missione, la misura degli emolumenti non può che essere rapportata al rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione datrice di lavoro ed al contratto delle Forze dell'Ordine di cui al D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. 

10.8. Ciò posto, si palesa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 sollevata da parte appellante in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. 

Secondo la prospettazione dell'appellante, ove si ritenesse, con il TAR, che l'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 osta all'applicazione ai militari assegnati ai N.I.L. del maggiore trattamento retributivo dei dipendenti regionali svolgenti identiche mansioni, la predetta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dando luogo ad "una ingiustificata ed in alcun modo motivata disparità di trattamento tra i primi e gli Ispettori del lavoro con contratto "privato"". 

10.9. Osserva il Collegio che la premessa da cui prende le mosse parte appellante per argomentare l'asserita disparità di trattamento è palesemente erronea. 

Dalla cornice normativa sopra richiamata si evince che il personale militare assegnato ai N.I.L. non perde il proprio stato giuridico e che, proprio in virtù di tale status, non sussiste una condizione di completa equiparazione con il personale civile alle dipendenze della Regione. 

E' sufficiente a questo proposito rammentare quanto precisato nella Circolare 21 giugno 1999, n. 349 dell'Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, secondo cui: a) "il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi in cui è articolato l'Ispettorato provinciale del lavoro"; b) "E' da escludere l'impiego del personale del Nucleo carabinieri nell'ufficio relazioni con il pubblico"; c) i carabinieri in servizio al N.I.L. "conservano il loro stato giuridico di militari dell'Arma dei carabinieri nei vari ruoli e gradi, nonché le relative qualifiche di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nelle 24 ore giornaliere e, anche fuori dall'orario di servizio, per tutte le altre violazioni di legge, con gli obblighi e i doveri che ne derivano". 

Ne discende con assoluta evidenza che, sebbene i N.I.L. costituiscono organismi a composizione mista, nei quali presta servizio personale militare e civile, con il corollario che talune attività e funzioni possono essere svolte sia da personale militare che civile, la diversità di trattamento retributivo esistente non può dare luogo alla paventata discriminazione in quanto non sussiste, in virtù dello specifico status del personale militare e dei divieti - obblighi che ne conseguono per lo svolgimento di determinate attività, il presupposto della completa identità di mansioni. 

11. In conclusione, la sentenza appellata sfugge alle doglianze dell'appellante. 

L'appello va pertanto respinto. 

12. Per la novità delle questioni esaminate sussistono giustificati motivi per compensare le spese del grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Giovagnoli, Presidente 

Anna Bottiglieri, Consigliere 

Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore 

Giovanni Ardizzone, Consigliere 

Marco Mazzamuto, Consigliere 


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