Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 21/12/2023) 29-12-2023, n. 545
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
Salvatore Grasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 67988, depositato in data 19 febbraio 2021, proposto dal signor
OMISSISnato a OMISSIS ed ivi residente, C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
- parte ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore con sede a Roma nella via Arenula n. 70, C.F. (...)
NONCHE'
Direzione Casa Circondariale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede ad Agrigento nella Piazza di Lorenzo n. 1 - C.F. (...) entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F. (...), indirizzo pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; telefax (...)), presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege.;
- parte resistente non costituita-
Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023, per il ricorrente l'avv. Terranova; Assente parte resistente come da relativo verbale. Ritenuto in
Svolgimento del processo
I. Con l'odierno ricorso in riassunzione, l'istante, già Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha premesso:
- che in data 03/03/2004 ha inoltrato domanda presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale del Personale Div. 5 di Roma, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 del T.U. D.P.R. n. 1092 del 1973 e regolamentato dall'art. 20 del D.P.R. n. 915 del 1978, così come modificato dall'art. 12 della L. n. 9 del 1980, dall'art. 5 del D.P.R. n. 834 del 1981 e dall'art. 1 della L. n. 656 del 1986;
- che in data 13/02/2018 ha ricevuto per conto della Direzione Casa Circondariale Agrigento il verbale n. 5 della U.O.S. medicina legale e fiscale di Agrigento, relativo alla visita effettuata in data 22/12/2017, nel quale è contenuto il seguente parere medico-legale: "dalla visita medica effettuata e dagli atti esibiti si evince che il sig. OMISSISnon possiede i requisiti per la concessione dell'assegno di incollocabilità";
- di essere affetto da una grave patologia psichiatrica con tratti di pericolosità sociale, tale da costituire pregiudizio all'incolumità di chi lo circonda e che, per la presenza di tali patologie, nell'anno 2002 è stato dichiarato non idoneo al servizio.
Tanto premesso, il ricorrente ritiene di aver diritto al pagamento del citato assegno di incollocabilità.
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha anzitutto rimarcato che, ai fini del diritto alla concessione dell'assegno in questione, non è richiesto che le invalidità di servizio siano tali da rendere possibili conseguenze pregiudizievoli sia per soggetti che lavorino insieme sia per gli impianti, ma che sarebbe sufficiente che il teorico impiego del soggetto affetto dalle patologie invalidanti possa recare danno o alle persone ovvero alle apparecchiature in genere.
Il ricorrente, inoltre, corredando la propria prospettazione con documentazione medica, ha affermato di soffrire di una grave sindrome ansioso-depressiva che sfocia in attacchi impulsivi di ira e di violenza sociale chiaramente correlata allo stress accumulato in ambito lavorativo. Detta sindrome, peraltro, dipendente da causa di servizio, si sarebbe nel tempo cronicizzata, per cui andrebbe incontro periodicamente a delle ricadute che sono sempre più gravi e prolungate e che, al contempo, rispondono poco ai farmaci.
Il ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo di accogliere il presente ricorso;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 del T.U. D.P.R. n. 1092 del 1973 e regolamentato dall'art. 20 del D.P.R. n. 915 del 1978, così come modificato dall'art. 12 della L. n. 9 del 1980, dall'art. 5 del D.P.R. n. 834 del 1981 e dall'art. 1 della L. n. 656 del 1986;
- condannare, altresì, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore con sede a Roma nella via Arenula n. 70, C.F. (...), nonché la Casa Circondariale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede ad Agrigento nella Piazza di Lorenzo n. 1 - C.F. (...), in solido, al pagamento dell'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 del T.U. D.P.R. n. 1092 del 1973 e regolamentato dall'art. 20 del D.P.R. n. 915 del 1978, così come modificato dall'art. 12 della L. n. 9 del 1980, dall'art. 5 del D.P.R. n. 834 del 1981 e dall'art. 1 della L. n. 656 del 1986 dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 03/03/2004, nonché degli interessi così come per legge e rivalutazione monetaria;
- condannare, inoltre, gli odierni resistenti in solido al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatali, oltre IVA e CPA come per legge.
II. Il decreto di fissazione di udienza del 16.09.2022, comunicato alla parte ricorrente il 19.09.2022, è stato notificato alla Avvocatura dello Stato di Palermo il 20.09.2022 a mezzo PEC. Tuttavia, l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
III. In data 21 settembre 2022 e 14 gennaio 2023 parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica.
IV. Nel corso della pubblica udienza del 26 gennaio 2023, rilevata la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente - nell'affermare la fondatezza della propria pretesa - ha insistito per l'ammissione di una CTU medico legale ai fini dell'accertamento dei requisiti per cui la legge prevede il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità.
All'esito di detta udienza, con ordinanza n. 13/2023, questo GUP ha disposto l'acquisizione del fascicolo amministrativo relativo al ricorrente e richiesto alla locale Commissione Medico Legale un motivato parere medico-legale in ordine alla esatta diagnosi e natura delle patologie da cui risultava affetto il ricorrente alla data della visita collegiale di riferimento nonché se le predette patologie, per le loro caratteristiche, fossero idonee a consentire il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, in quanto potevano riuscire di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; in caso affermativo, di specificare l'eventuale decorrenza.
Nella medesima ordinanza venivano fissati i termini per l'espletamento dell'adempimento istruttorio, dando alle parti la facoltà di far pervenire al collegio medico legale tutta la documentazione ritenuta utile.
In data 28 giugno 2023 è pervenuto il richiesto parere medico legale e, pertanto, è stata fissata l'udienza del 21 dicembre 2023 per la trattazione del giudizio.
Il 18 dicembre 2023, in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza n. 13/2023, l'Amministrazione penitenziaria ha fatto pervenire il richiesto fascicolo, unitamente ad una relazione esplicativa.
V. All'udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Terranova ha rilevato la tardività della relazione depositata, unitamente al fascicolo amministrativo, dall'Amministrazione resistente, ormai dichiarata contumace. Per il resto ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, non costituitosi nel presente giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
Non si ritiene, infatti, di poter prendere in considerazione, ai fini della costituzione, la "relazione illustrativa" prodotta a corredo del fascicolo amministrativo in quanto, oltre ad essere sprovvista dei requisiti di cui all'art. 93 comma 9 c.g.c., scaturisce dall'ordinanza istruttoria adottata da questo GUP ai fini dell'acquisizione di detto fascicolo.
2. Nel merito il ricorso risulta meritevole di accoglimento secondo quanto appresso specificato.
L'articolo 104 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce che "Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968, numero 313 , e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 482 , in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che 8 risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura". Attraverso tale previsione il legislatore ha inteso fornire una tutela ai pensionati la cui incollocabilità dipenda non da una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma dalla necessità di evitare che l'impiego dello stesso, per la natura ed il grado della invalidità, possa tradursi - per quanto qui di interesse - in un pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che lo stato di incollocabilità "prescinde dalla mera gravità dell'infermità pensionata, tant'è che è riconoscibile anche ai titolari di pensione di ottava categoria, ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di un'attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l'interessato, per la natura e grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi" (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 171 del 16 maggio 2017; in termini sostanzialmente corrispondenti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 495 del 17 giugno 2016 e n. 536 del 15 giugno 2018; Sez. I App., sent. n. 586 del 7 agosto 2013; Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 50/2022, Campania n. 877/2022).
In considerazione della natura eminentemente tecnica della questione, questo GUP ha incaricato la locale Commissione Medico Legale di fornire un motivato parere medico-legale sul profilo patologico del ricorrente nonché sulla sussistenza dei requisiti sanitari integranti il riconoscimento dell'invocato assegno di incollocabilità.
Con il richiesto parere la C.M.L. ha concluso ritenendo "che l'infermità psichiatrica del ricorrente, riconosciuta SI dipendente da causa di servizio, fosse caratterizzata da scarso controllo degli impulsi e da labilità emotiva, nonostante la terapia farmacologica. Tali caratteristiche, riscontrate anche in occasione della visita diretta espletata all'inizio delle operazioni peritali, rendevano e rendono tutt'oggi l'interessato potenzialmente pericoloso e quindi di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, nell'ambito di un lavoro generico. La decorrenza di tale condizione può farsi risalire alla data dell'istanza di incollocabilità del 03.03.2004.
Il complessivo quadro clinico ottenuto a seguito dei disposti approfondimenti consente, così, a questo Giudice di ritenere che il ricorrente presenti un disturbo psicopatologico di maggior impatto e gravità e meritevole del riconoscimento dell'assegno di incollocabilità per la sussistenza dei requisiti medico legali.
In particolare, emerge dagli atti che, nel corso del periodo preso in esame, più organi medici - in periodi diversi - hanno riscontrato nel sig. B. la patologia psicologica in argomento. Risulta, inoltre, che detta patologia ha condotto alla riforma del ricorrente nel 2002 e che detta condizione si è protratta nel tempo.
Nel caso di specie, assumono particolare e pregnante rilevanza, ai fini dell'accoglimento del ricorso, le considerazioni puntualmente svolte dall'Ufficio interpellato in punto di motivata incidenza delle riscontrate patologie psichiche sull'incolumità dei compagni di lavoro.
Pertanto, le argomentazioni medico legali - che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate - è condiviso da questo Giudice e pienamente idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.
Pertanto, questo Giudice ritiene che, in coerenza con la normativa di riferimento, sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità attesa la particolare complessità del disturbo psichico diagnosticato, foriero di potenziale rischio per la salute o l'incolumità dei compagni di lavoro.
Conclusivamente, considerato che "l'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda" (art. 20 del D.P.R. n. 915 del 1978 applicabile nella fattispecie per effetto del rinvio operato dall'ultimo comma del succitato dall'art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973), va riconosciuto il diritto del sig. B. all'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973, a decorrere dall'1/4/2004.
Sugli accessori di legge, si afferma il diritto del ricorrente a percepire sulle somme dovute, a titolo di arretrato, gli interessi e la rivalutazione monetaria, salva l'applicazione dei limiti al cumulo tra interessi e rivalutazione previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 12 del 4 dicembre 1991, art. 2 del D.M. 1 settembre 1998, n. 352), giusta l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d'Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d'Appello n. 182/2003).
3. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l'espletamento di un incombente istruttorio di natura squisitamente tecnica, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia;
b) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973, a decorrere dall'1/4/2004, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati in SS.RR., sent. n. 10/QM/2002.
c) compensa le spese.
Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 21 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2023.
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