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sabato 10 febbraio 2024

TAR LAZIO - ROMA Sez. II Ter (GU Parte Seconda n.119 del 6-10-2016) Notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4, e 49 D.Lgs. n. 104/2010

 


TAR LAZIO - ROMA
Sez. II Ter

(GU Parte Seconda n.119 del 6-10-2016)



 
Notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4, e 49  D.Lgs.  n.                              104/2010 
 

  L'Avv. Andrea Bonanni, difensore del dott. Ferdinando  Gentile  nel
ricorso proposto al T.A.R. del Lazio, Roma,  Sez.  II  ter,  R.g.  n.
3902/2016,  proposto  contro  il  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  il  Comando
Generale  della  Guardia  di   Finanza,   in   persona   del   legale
rappresentante p.t., la Guardia di Finanza - Centro di  reclutamento,
in persona del legale rappresentante p.t., in esecuzione del  decreto
del Presidente della Sezione del 09.09.2016 n. 3863,  ai  fini  della
integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 41, comma 4,  e
49 d.lgs. n. 104/2010, notifica sunto del ricorso  introduttivo,  dei
due atti di motivi aggiunti e delle relative conclusioni, ai dottori:
Francesco Bucceri nato il  30.01.1977;  Giuseppe  Di  Marzo  nato  il
14.09.1973; Alfredo Lancia nato il  09.09.1973;  Riccardo  Borraccino
nato il  27.01.1976;  Angelo  Attanasio  nato  il  04.06.1973;  Rocco
Petracca nato il 18.05.1976;  Davide  Centonze  nato  il  09.05.1979;
Alessandro Cavaiuolo nato il  16.05.1978;  Agostino  Fasulo  nato  il
30.07.1979; Luigi Bisignano nato il 14.02.1978; Luca Varanese nato il
14.05.1975;  Fabio  Della  Ventura  nato  il  23.05.1980;   Francesco
Salvatore  Matarazzo  nato  il  23.09.1975;  Marco  Giorgi  nato   il
20.01.1977; Natale Saggese nato il 20.12.1978; Giuseppe Montagna nato
il 06.12.1977; Mario Giordano nato il 23.04.1974; Pierluigi Licchetta
nato il 17.10.1976; Antonino Manci' nato il 11.01.1978; Ingrid  Banco
nata il 09.12.1980; Manuele Langone nato il 02.07.1978; Vincenzo Nava
nato il 01.01.1973;  Michele  Bafaro  nato  il  09.05.1975;  Marcella
Tommasi nata il 08.11.1980; Claudio Nuzzo nato il 20.05.1979; Aniello
Iovino nato il 08.06.1976; Enrico Di Dio nato il  22.10.1975;  Andrea
Ciotti nato il 03.05.1978; Paolo Tripodi nato il 28.07.1980.  Con  il
ricorso  e'  stato  chiesto  l'annullamento  della  graduatoria   del
"concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il   reclutamento   di   15
sottotenenti in servizio permanente effettivo  del  "ruolo  speciale"
del Corpo della Guardia di Finanza per l'anno 2015",  pubblicata  sul
sito www.gdf.gov.it in  data  04.02.2016;  della  determinazione  del
Comandante Generale prot. n. 380987 del 24.12.2015 con cui sono state
approvate le graduatorie finali di merito; dei verbali  delle  sedute
della commissione e  della  sottocommissione;  dei  provvedimenti  di
ammissione  al  corso  di  formazione  e  delle   determinazioni   di
assunzione; del Bando del suddetto concorso e della determinazione di
indizione; di tutti gli atti  presupposti,  connessi  e  conseguenti;
della nota della G.d.F. prot. 33955 del 08.03.2016, con cui e'  stato
parzialmente negato l'accesso agli  atti.  Con  il  primo  motivo  si
deduce  che   l'amministrazione   non   ha   considerato,   ai   fini
dell'attribuzione del punteggio per  i  titoli,  il  corso/master  di
"diritto tributario internazionale", istituito dalla Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze 'Ezio Vanoni' e  seguito  con  profitto
dal ricorrente dal 16.11.2012 al 28.10.2013. Anche quest'ultimo corso
doveva essere considerato nell'ambito dei "corsi  di  qualificazione,
specializzazione o abilitazione programmati dal Corpo e  relativi  ai
servizi d'istituto, ai servizi tecnici e  all'addestramento  militare
in genere", ricorrendo tutti i presupposti  di  cui  all'Allegato  7,
punto 5, del bando,  al  pari  dell'ulteriore  "corso  di  formazione
professionale    'La    difesa    in    giudizio    della    Pubblica
Amministrazione'", seguito dal ricorrente  e  correttamente  valutato
dalla sottocommissione. La Sottocommissione ha omesso di  considerare
il  titolo  in  quanto,  plausibilmente,  indotta  in  errore   dalla
classificazione  dello  stesso  nell'ambito  della  sezione  del  DUM
dedicata ai "titoli di studio", anch'essa erronea ed illegittima; con
il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 8, comma  1,  e
12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 i quali impongono  di  effettuare
la valutazione dei titoli "dopo le  prove  scritte  e  prima  che  si
proceda alla correzione dei relativi elaborati" e di rendere noto  ai
candidati "il  risultato  della  valutazione  dei  titoli  ...  prima
dell'effettuazione delle prove orali". Nella specie,  la  valutazione
dei titoli di merito e'  avvenuta  successivamente  allo  svolgimento
delle prove orali e l'esito della fase  di  valutazione  dei  titoli,
espletata in data 25.11.2015, non e' stato comunicato ai candidati se
non a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito.
L'Amministrazione  ha  quindi  disatteso  la  scansione   procedurale
prescritta dalla normativa di settore, operando in totale spregio dei
basilari  principi  di  trasparenza   e   imparzialita'   dell'azione
amministrativa ed esponendo i candidati  alle  distorsioni  correlate
alla  conoscenza,  da  parte  della  Sottocommissione  deputata  alla
valutazione dei titoli, di tutti i  punteggi  gia'  conseguiti  nelle
prove scritte e orali; con il  terzo  motivo  di  ricorso  si  deduce
l'illegittimita' del parziale diniego di accesso  agli  atti,  avendo
l'amministrazione precluso la visione e l'estrazione di  copia  della
documentazione  matricolare  dalla  quale  la   sottocommissione   ha
rilevato i dati relativi ai titoli posseduti dai candidati  risultati
vincitori, in violazione degli artt. 24 della legge n. 241/90 e 2 del
D.P.R. n. 184/2006. Con atto di motivi aggiunti sono stati  impugnati
il verbale n. 31  del  23.03.2016,  il  provvedimento  di  autotutela
adottato  dalla  sottocommissione  in  ordine  alla  valutazione  dei
titoli; la graduatoria finale di merito, come rideterminata all'esito
della  suddetta  seduta;  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e
conseguenti,  ivi  compresi  il  bando  del  concorso  e  i  relativi
allegati, la circolare del  Comando  Generale  n.  123000/2005  e  la
determinazione  degli  Uffici  con   cui   e'   stata   valutata   la
specializzazione/qualificazione collegata ai  suddetti  corsi  tenuti
dalla SSEF e addotti dal ricorrente. Solo a seguito della valutazione
effettuata in autotutela in data 23.03.2016 e' emersa la  motivazione
che ha indotto la sottocommissione a  non  considerare  il  corso  di
'diritto  tributario   internazionale';   in   particolare,   secondo
l'amministrazione, il corso non avrebbe "comportato l'attribuzione di
specializzazioni,   qualificazioni   o   abilitazioni"   e   dovrebbe
"qualificarsi come 'informativo' ai sensi  del  punto  1.b.(5)  della
circolare 123000/2005". Tale motivazione ha  persino  determinato  la
rivalutazione dell'ulteriore  corso  'La  difesa  in  giudizio  della
Pubblica Amministrazione', inizialmente considerato ed ora  anch'esso
escluso, in autotutela, dall'ambito dei titoli rilevanti. Tuttavia va
certamente esclusa la  riconducibilita'  dei  corsi  nell'ambito  del
punto  1.b.5)  della  circolare  123000/2005  ('corso  informativo'),
dovendosi inquadrare i medesimi nelle  categorie  1.b.1)  o  comunque
1.b.3), entrambe  utili  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio.
Infatti, i suddetti corsi: a)  sono  tenuti  dalla  SSEF  nell'ambito
dell'Accordo di collaborazione con la G.d.F.; b) sono  finalizzati  a
"formare esperti di fiscalita' internazionale" o  a  conferire  "alta
formazione" seguendo "un percorso formativo specialistico"; c)  hanno
avuto durata rispettivamente annuale  e  di  cinque  mesi;  d)  hanno
previsto lo svolgimento di prove intermedie e  di  una  tesi  finale.
Inoltre, il titolo derivante dalla partecipazione al  corso  "diritto
tributario  internazionale"  avrebbe  dovuto  assumere  una   valenza
addirittura  preferenziale  ai  sensi  dell'All.  7  del  bando,  con
attribuzione di un "punteggio  doppio".  Del  resto,  il  ricorrente,
proprio in ragione della  sua  connotazione  di  esperto  di  diritto
tributario internazionale,  e'  stato  impiegato  nell'Area  Studi  e
Ricerche Economico Fiscali del Dipartimento delle Finanze del M.E.F..
Non assume rilievo il fatto che i suddetti corsi non siano menzionati
nella  circolare  n.  123000/2005.  Infatti,  la   stessa   circolare
contempla la possibilita' di conseguire titoli attraverso il  ricorso
ad  organismi  esterni,  proprio  al  fine  del   "conseguimento   di
specializzazioni,  qualificazioni  e  abilitazioni"  (punto   11.b.);
inoltre, l'ultimo aggiornamento della circolare risale al  12.04.2012
e,  pertanto,  la  stessa  non  potrebbe  neppure  menzionare   corsi
istituiti   successivamente.   Qualora   dovesse   trovare   ingresso
l'interpretazione prospettata dall'amministrazione, ne  conseguirebbe
l'illegittimita' sia del  bando  di  concorso  (nella  parte  in  cui
attribuisce   rilievo   alle   sole   specializzazioni/qualificazioni
relative a corsi menzionati nella circolare 123000/2005 e non anche a
corsi ben piu' qualificanti), sia della stessa citata  circolare  sia
del     provvedimento     di     mancato     riconoscimento     delle
specializzazioni/qualificazioni  correlate   al   conseguimento   dei
suddetti titoli. Qualora questi ultimi  fossero  stati  correttamente
valutati, il ricorrente avrebbe  conseguito  il  punteggio  di  43,91
ovvero il maggior punteggio di 44,27, classificandosi  al  dodicesimo
posto utile per la nomina nella  graduatoria  "altri  ispettori".  Il
provvedimento di autotutela e' altresi' illegittimo per  il  medesimo
motivo dedotto  con  il  secondo  motivo  del  ricorso  introduttivo.
Infatti la Sottocommissione, nella  seduta  del  23.3.2016,  anziche'
uniformare la valutazione  di  entrambi  i  corsi,  ha  reiterato  ed
aggravato la dedotta illegittimita', operando  una  nuova  e  diversa
valutazione dei titoli addirittura successivamente alla pubblicazione
della  graduatoria  (e  non,  come  dovrebbe  essere,   prima   della
correzione delle prove scritte  e  della  effettuazione  delle  prove
orali). Con il secondo atto di motivi aggiunti e' stata impugnata  la
determinazione del Comando Generale n. 131822/16 del 16.04.2016,  con
la quale e'  stata  formalizzata  la  rideterminazione  dei  punteggi
disposta con il provvedimento di autotutela impugnato  con  il  primo
atto di motivi aggiunti. Anche  la  determinazione  n.  131822/16  e'
inficiata, sia per vizi propri sia  in  via  derivata,  dai  medesimi
profili di illegittimita' dedotti con il  ricorso  introduttivo  e  i
motivi aggiunti. Il ricorrente ha quindi concluso per  l'accoglimento
del ricorso, del primo e del secondo atto  di  motivi  aggiunti,  con
ogni conseguenza di legge anche in ordine alle  spese  del  giudizio.
Avv. Andrea Bonanni 

                         avv. Andrea Bonanni 

 
TX16ABA9354

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