TAR LAZIO - ROMA
Sez. II Ter
(GU Parte Seconda n.119 del 6-10-2016)
Notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4, e 49 D.Lgs. n. 104/2010
L'Avv. Andrea Bonanni, difensore del dott. Ferdinando Gentile nel
ricorso proposto al T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. II ter, R.g. n.
3902/2016, proposto contro il Ministero dell'economia e delle
finanze, in persona del legale rappresentante p.t., il Comando
Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale
rappresentante p.t., la Guardia di Finanza - Centro di reclutamento,
in persona del legale rappresentante p.t., in esecuzione del decreto
del Presidente della Sezione del 09.09.2016 n. 3863, ai fini della
integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 41, comma 4, e
49 d.lgs. n. 104/2010, notifica sunto del ricorso introduttivo, dei
due atti di motivi aggiunti e delle relative conclusioni, ai dottori:
Francesco Bucceri nato il 30.01.1977; Giuseppe Di Marzo nato il
14.09.1973; Alfredo Lancia nato il 09.09.1973; Riccardo Borraccino
nato il 27.01.1976; Angelo Attanasio nato il 04.06.1973; Rocco
Petracca nato il 18.05.1976; Davide Centonze nato il 09.05.1979;
Alessandro Cavaiuolo nato il 16.05.1978; Agostino Fasulo nato il
30.07.1979; Luigi Bisignano nato il 14.02.1978; Luca Varanese nato il
14.05.1975; Fabio Della Ventura nato il 23.05.1980; Francesco
Salvatore Matarazzo nato il 23.09.1975; Marco Giorgi nato il
20.01.1977; Natale Saggese nato il 20.12.1978; Giuseppe Montagna nato
il 06.12.1977; Mario Giordano nato il 23.04.1974; Pierluigi Licchetta
nato il 17.10.1976; Antonino Manci' nato il 11.01.1978; Ingrid Banco
nata il 09.12.1980; Manuele Langone nato il 02.07.1978; Vincenzo Nava
nato il 01.01.1973; Michele Bafaro nato il 09.05.1975; Marcella
Tommasi nata il 08.11.1980; Claudio Nuzzo nato il 20.05.1979; Aniello
Iovino nato il 08.06.1976; Enrico Di Dio nato il 22.10.1975; Andrea
Ciotti nato il 03.05.1978; Paolo Tripodi nato il 28.07.1980. Con il
ricorso e' stato chiesto l'annullamento della graduatoria del
"concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15
sottotenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale"
del Corpo della Guardia di Finanza per l'anno 2015", pubblicata sul
sito www.gdf.gov.it in data 04.02.2016; della determinazione del
Comandante Generale prot. n. 380987 del 24.12.2015 con cui sono state
approvate le graduatorie finali di merito; dei verbali delle sedute
della commissione e della sottocommissione; dei provvedimenti di
ammissione al corso di formazione e delle determinazioni di
assunzione; del Bando del suddetto concorso e della determinazione di
indizione; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
della nota della G.d.F. prot. 33955 del 08.03.2016, con cui e' stato
parzialmente negato l'accesso agli atti. Con il primo motivo si
deduce che l'amministrazione non ha considerato, ai fini
dell'attribuzione del punteggio per i titoli, il corso/master di
"diritto tributario internazionale", istituito dalla Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze 'Ezio Vanoni' e seguito con profitto
dal ricorrente dal 16.11.2012 al 28.10.2013. Anche quest'ultimo corso
doveva essere considerato nell'ambito dei "corsi di qualificazione,
specializzazione o abilitazione programmati dal Corpo e relativi ai
servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare
in genere", ricorrendo tutti i presupposti di cui all'Allegato 7,
punto 5, del bando, al pari dell'ulteriore "corso di formazione
professionale 'La difesa in giudizio della Pubblica
Amministrazione'", seguito dal ricorrente e correttamente valutato
dalla sottocommissione. La Sottocommissione ha omesso di considerare
il titolo in quanto, plausibilmente, indotta in errore dalla
classificazione dello stesso nell'ambito della sezione del DUM
dedicata ai "titoli di studio", anch'essa erronea ed illegittima; con
il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 8, comma 1, e
12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 i quali impongono di effettuare
la valutazione dei titoli "dopo le prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati" e di rendere noto ai
candidati "il risultato della valutazione dei titoli ... prima
dell'effettuazione delle prove orali". Nella specie, la valutazione
dei titoli di merito e' avvenuta successivamente allo svolgimento
delle prove orali e l'esito della fase di valutazione dei titoli,
espletata in data 25.11.2015, non e' stato comunicato ai candidati se
non a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito.
L'Amministrazione ha quindi disatteso la scansione procedurale
prescritta dalla normativa di settore, operando in totale spregio dei
basilari principi di trasparenza e imparzialita' dell'azione
amministrativa ed esponendo i candidati alle distorsioni correlate
alla conoscenza, da parte della Sottocommissione deputata alla
valutazione dei titoli, di tutti i punteggi gia' conseguiti nelle
prove scritte e orali; con il terzo motivo di ricorso si deduce
l'illegittimita' del parziale diniego di accesso agli atti, avendo
l'amministrazione precluso la visione e l'estrazione di copia della
documentazione matricolare dalla quale la sottocommissione ha
rilevato i dati relativi ai titoli posseduti dai candidati risultati
vincitori, in violazione degli artt. 24 della legge n. 241/90 e 2 del
D.P.R. n. 184/2006. Con atto di motivi aggiunti sono stati impugnati
il verbale n. 31 del 23.03.2016, il provvedimento di autotutela
adottato dalla sottocommissione in ordine alla valutazione dei
titoli; la graduatoria finale di merito, come rideterminata all'esito
della suddetta seduta; tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenti, ivi compresi il bando del concorso e i relativi
allegati, la circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e la
determinazione degli Uffici con cui e' stata valutata la
specializzazione/qualificazione collegata ai suddetti corsi tenuti
dalla SSEF e addotti dal ricorrente. Solo a seguito della valutazione
effettuata in autotutela in data 23.03.2016 e' emersa la motivazione
che ha indotto la sottocommissione a non considerare il corso di
'diritto tributario internazionale'; in particolare, secondo
l'amministrazione, il corso non avrebbe "comportato l'attribuzione di
specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni" e dovrebbe
"qualificarsi come 'informativo' ai sensi del punto 1.b.(5) della
circolare 123000/2005". Tale motivazione ha persino determinato la
rivalutazione dell'ulteriore corso 'La difesa in giudizio della
Pubblica Amministrazione', inizialmente considerato ed ora anch'esso
escluso, in autotutela, dall'ambito dei titoli rilevanti. Tuttavia va
certamente esclusa la riconducibilita' dei corsi nell'ambito del
punto 1.b.5) della circolare 123000/2005 ('corso informativo'),
dovendosi inquadrare i medesimi nelle categorie 1.b.1) o comunque
1.b.3), entrambe utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.
Infatti, i suddetti corsi: a) sono tenuti dalla SSEF nell'ambito
dell'Accordo di collaborazione con la G.d.F.; b) sono finalizzati a
"formare esperti di fiscalita' internazionale" o a conferire "alta
formazione" seguendo "un percorso formativo specialistico"; c) hanno
avuto durata rispettivamente annuale e di cinque mesi; d) hanno
previsto lo svolgimento di prove intermedie e di una tesi finale.
Inoltre, il titolo derivante dalla partecipazione al corso "diritto
tributario internazionale" avrebbe dovuto assumere una valenza
addirittura preferenziale ai sensi dell'All. 7 del bando, con
attribuzione di un "punteggio doppio". Del resto, il ricorrente,
proprio in ragione della sua connotazione di esperto di diritto
tributario internazionale, e' stato impiegato nell'Area Studi e
Ricerche Economico Fiscali del Dipartimento delle Finanze del M.E.F..
Non assume rilievo il fatto che i suddetti corsi non siano menzionati
nella circolare n. 123000/2005. Infatti, la stessa circolare
contempla la possibilita' di conseguire titoli attraverso il ricorso
ad organismi esterni, proprio al fine del "conseguimento di
specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni" (punto 11.b.);
inoltre, l'ultimo aggiornamento della circolare risale al 12.04.2012
e, pertanto, la stessa non potrebbe neppure menzionare corsi
istituiti successivamente. Qualora dovesse trovare ingresso
l'interpretazione prospettata dall'amministrazione, ne conseguirebbe
l'illegittimita' sia del bando di concorso (nella parte in cui
attribuisce rilievo alle sole specializzazioni/qualificazioni
relative a corsi menzionati nella circolare 123000/2005 e non anche a
corsi ben piu' qualificanti), sia della stessa citata circolare sia
del provvedimento di mancato riconoscimento delle
specializzazioni/qualificazioni correlate al conseguimento dei
suddetti titoli. Qualora questi ultimi fossero stati correttamente
valutati, il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio di 43,91
ovvero il maggior punteggio di 44,27, classificandosi al dodicesimo
posto utile per la nomina nella graduatoria "altri ispettori". Il
provvedimento di autotutela e' altresi' illegittimo per il medesimo
motivo dedotto con il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Infatti la Sottocommissione, nella seduta del 23.3.2016, anziche'
uniformare la valutazione di entrambi i corsi, ha reiterato ed
aggravato la dedotta illegittimita', operando una nuova e diversa
valutazione dei titoli addirittura successivamente alla pubblicazione
della graduatoria (e non, come dovrebbe essere, prima della
correzione delle prove scritte e della effettuazione delle prove
orali). Con il secondo atto di motivi aggiunti e' stata impugnata la
determinazione del Comando Generale n. 131822/16 del 16.04.2016, con
la quale e' stata formalizzata la rideterminazione dei punteggi
disposta con il provvedimento di autotutela impugnato con il primo
atto di motivi aggiunti. Anche la determinazione n. 131822/16 e'
inficiata, sia per vizi propri sia in via derivata, dai medesimi
profili di illegittimita' dedotti con il ricorso introduttivo e i
motivi aggiunti. Il ricorrente ha quindi concluso per l'accoglimento
del ricorso, del primo e del secondo atto di motivi aggiunti, con
ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Avv. Andrea Bonanni
avv. Andrea Bonanni
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