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sabato 10 febbraio 2024

Tar 2024-. E' ben vero, all'uopo, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, per effetto della eliminazione - disposta dall'art. 33, L. n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24, L. n. 183 del 2010, applicabile anche al personale militare e delle Forze armate - dei requisiti della cd. "continuità" e dell'"esclusività" nell'assistenza a familiare bisognoso di cure, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l'esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è ex se sufficiente a supportare il diniego, dovendo l'Amministrazione valutare l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale.

 







T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., (ud. 20/12/2023) 05-02-2024, n. 889 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; 

per l'annullamento 

- della Determina del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri - del 22.3.2022, n. prot. (...), notificato il 31.3.2022 e con la quale si dispone il 'non accoglimento' dell'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente in data 3.9.2021. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con il ricorso in esame si impugna la determina del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 22.3.2022, di reiezione della istanza di trasferimento presentata dal ricorrente in data 3.9.2021. 

1.1. A mezzi di gravame il ricorrente essenzialmente deduce: 

- eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta - violazione dell'art. 34, comma V, L. n. 104 del 1992 - eccesso di potere - carenza e/o difetto di motivazione - motivazione generica, atteso che la circostanza posta a fondamento del gravato provvedimento -presenza di altri parenti in prossimità della persona da assistere- "non determina ipso iure l'esistenza di altri soggetti che possono "validamente" occuparsi, nel caso di specie, del padre del ricorrente"; anche le esigenze organizzative della sede di appartenenza sarebbero state malamente invocate, atteso il recente trasferimento di cui ha beneficiato altro carabiniere, che pure in quella sede prestava servizio; anche la decisione di discostarsi dal parere favorevole rilasciato dalla compagnia di appartenenza sarebbe immotivata. 

1.2. Si costituiva la intimata Amministrazione e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all'esito della pubblica udienza del 20 dicembre 2023. 

2. Il ricorso non è fondato, siccome già prospettato in sede interinale, con statuizioni dalla quali non si rinvengono ragioni per discostarsi. 

2.1. Valga il rilevare quanto appresso in punto di legittimità del gravato provvedimento, di reiezione della istanza di trasferimento del ricorrente da Napoli, ove prestava servizio, ad Avellino, nella cui provincia risiedeva il padre, in allora gravemente malato e nelle more del giudizio purtroppo deceduto. 

2.2. Orbene, il trasferimento agognato è giustappunto funzionale, oltre che ad alleviare lo stress ed il disagio del ricorrente -quale congiunto che presta assistenza- segnatamente e principalmente ad agevolare e favorire tale meritoria forma di cura e di assistenza familiare, nell'interesse esclusivo della persona bisognosa di cure, in una situazione connotata da: 

- eccezionalità, trattandosi giustappunto di una situazione non altrimenti risolvibile con gli ordinari strumenti a disposizione (es. licenze, aspettativa o trasferimenti definitivi, etc.); 

- temporaneità, essendo la durata della concessione del beneficio è strettamente commisurata alle esigenze assistenziali. 

2.2.1. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il trasferimento temporaneo previsto dalla L. n. 104 del 1992 è disposto nell'esclusivo interesse del portatore di handicap ed è limitato al permanere dei requisiti di legge; pertanto il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione. 

2.2.2. Il trasferimento ex L. n. 104 del 1992 disposto a vantaggio e nell'interesse principaliter del disabile e del medesimo nucleo familiare cui appartiene il militare che invoca il beneficio, è indissolubilmente connesso alla persona dell'assistito e alle sue precarie condizioni psico-fisiche, per cui si tratta di un movimento per definizione e natura intrinseca non definitivo, ma subordinato ad un presupposto di fatto esterno ed estraneo all'ambito lavorativo, la cui perdurante presenza è condizione non solo per l'iniziale disposizione del trasferimento, ma anche per la sua perdurante efficacia (CdS, 1651/22). 

2.2.3. Epperò va quivi ribadito (ex plurimis, CdS, IV, 27 luglio 2020, n. 4763), che il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 - secondo cui "il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" - coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione, nel senso che la valutazione della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 con le esigenze generali del servizio deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, sorrette da una congrua motivazione, con la precisazione che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito. 

2.3. Nella fattispecie de qua agitur, invero, i pur rilevanti interessi posti a fondamento della istanza di trasferimento presentata dal ricorrente, hanno assunto un carattere recessivo, giustificando in tal guisa il diniego impugnato, a cagione principalmente: 

- delle indefettibili esigenze organizzative dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del deficit di organico del 10 Reggimento Carabinieri "Campania" (Comando di Corpo di appartenenza) e della Compagnia di Intervento Operativo (reparto in cui il ricorrente è effettivo) che registravano, alla data di valutazione dell'istanza, una carenza complessiva nel ruolo appuntati e carabinieri, rispettivamente di -52 unità su 415 di organico e di -24 unità su 101 di organico (pari al -12,53% e al -23,76%); 

- della assenza di necessità particolari di incremento delle risorse in forza al Comando Legione Carabinieri "Campania" e del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino (Reparti richiesti dal graduato) che, faceva registrare - nel medesimo ruolo - deficit organici di gran lunga inferiori a quelli sopra enunciati, (rispettivamente di -305 unità su 4.277 di organico, pari al -7.13% e di -53 unità su 427 di organico, pari al -12,41%), 

- della peculiare situazione familiare del ricorrente, attesa la presenza, di altri congiunti (madre, moglie e numerosi zii materni) in C., id est nello stesso Comune di residenza del padre, oltre che di altra congiunta (sorella) dimorante in Benevento (a circa 10 km di distanza); 

- della mancata prova della assoluta indisponibilità della pletora di congiunti sopra individuati a prestare assistenza al padre del ricorrente. 

2.3.1. Trattasi di una determinazione che non lede i principi di proporzionalità e di equo contemperamento degli interessi in giuoco, anche alla luce della riferibilità dell'interesse azionato al nucleo familiare di cui è parte il disabile; nucleo familiare che, per la gran parte, è giustappunto residente in C.. 

2.3.2. La cura dei pregnanti interessi pubblici sottesi alla disciplina in tema di trasferimenti fonda la azione quivi censurata che, ad onta di quanto opinato nel gravame, si appalesa immune da vizi. 

2.4. D'altra parte il pregiudizio lamentato si sostanzia nella impossibilità di attendere ai propri ineludibili munera di figlio, stante la lontananza dal luogo ove dimorava il padre. 

2.4.1. E' ben vero, all'uopo, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, per effetto della eliminazione - disposta dall'art. 33, L. n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24, L. n. 183 del 2010, applicabile anche al personale militare e delle Forze armate - dei requisiti della cd. "continuità" e dell'"esclusività" nell'assistenza a familiare bisognoso di cure, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l'esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è ex se sufficiente a supportare il diniego, dovendo l'Amministrazione valutare l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale. 

2.4.2. E, tuttavia, tale concreta valutazione risulta essere stata effettuata dalla Amministrazione, tenuto conto del numero e della qualitas dei familiari dimoranti in loco. 

2.4.3. Il lamentato nocumento non è, per vero, connotato da effettività e concretezza già a latere soggettivo, atteso che: 

- la sede di servizio (Napoli) è situata a distanza non eccessiva dal suo luogo di residenza (Lioni, provincia di Avellino) e da quello del padre (C.), ciò che non appare ictu oculi compromettere o comprimere il diritto-dovere di assistenza invocato dal ricorrente; 

- la presenza di una congerie di stretti congiunti conviventi ovvero residenti in prossimità del padre (la sorella e il cognato) ictu oculi scongiurava il rischio di una effettiva compromissione ovvero lesione del diritto del padre del ricorrente di ricevere la dovuta assistenza. 

2.4.4. Anche le concorrenti esigenze organizzative della Amministrazione assumono, come sopra rilevato, una significativa e consistente connotazione, tenuto conto delle rimarcate esigenze di non depauperare il reparto di appartenenza del ricorrente. 

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati: 

Santino Scudeller, Presidente 

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore 

Mara Spatuzzi, Primo Referendario 


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