T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 19/01/2024) 06-02-2024, n. 2285
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
contro
Ministero dell'Interno Direzione Centrale per Le Risorse Umane - Ufficio III Attivita' Concorsuali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle graduatorie degli ammessi agli esami orali di cui al bando di concorso interno per titoli ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto del 24 settembre 2013 pubblicato sul bollettino ufficiale del personale - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013;
con domanda di risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. I ricorrenti, risultati non idonei all'esito delle prove scritte del concorso interno a 1400 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, hanno domandato l'annullamento dell'elenco degli ammessi agli orali, pubblicato in data 17 dicembre 2015, chiedendo altresì il riconoscimento del loro diritto all'ammissione in graduatoria e il risarcimento dei danni subiti.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. "Illegittimità della procedura di selezione per violazione del principio di segretezza della prova, della lex specialis del concorso. Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento";
II. "Presunta incompatibilità di alcuni membri della Commissione esaminatrice - violazione della lex specialis di concorso - violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione D.P.R. n. 335 del 1982, dell'art. 16 comma 4 D.M. n. 129 del 2005 ex art. 9 D.P.R. n. 487 del 1994";
III. "Violazione dell'art. 8 della lex specialis di concorso - eccesso di potere. Violazione decreto n. 129 28 aprile 2005 - violazione ex artt. 3, 97 Cost. Eccesso di potere";
IV. "Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 per carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza. Violazione degli artt.3, 4, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta";
V. "Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto- illogicità e contraddittorietà - Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta".
1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 settembre 2017, i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 20 giugno 2017, riproponendo, quali motivi di illegittimità derivata, le censure già articolate nel ricorso principale. Hanno proposto, inoltre, un ulteriore motivo di ricorso per "eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento - violazione artt. 2 e 3 L. n. 241 del 1990 - violazione artt. 24, 27 e 97 cost. - violazione dei principi generali in materia di correzione degli elaborati scritti nei pubblici concorsi".
2. Il Ministero resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché instaurato in forma collettiva da una pluralità di ricorrenti, in assenza della necessaria omogeneità delle rispettive posizioni. Nel merito, ha argomentato per l'infondatezza di tutte le censure.
3. Il Tribunale, con ordinanze del 4 maggio 2016 e del 14 novembre 2017, ha respinto le istanze cautelari presentate unitamente al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti.
4. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza straordinaria del 19 gennaio 2024, tenutasi da remoto secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater disp att. c.p.a.
5. Può essere assorbita la preliminare eccezione di inammissibilità, per essere i ricorsi infondati nel merito.
6. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del principio dell'anonimato, riconducibile alla presenza di un codice numerico sui compiti, alla mancata schermatura delle aule d'esame, alla predisposizione di più contenitori all'interno dei quali collocare le buste, al riscontro di segni di riconoscimento sugli elaborati.
6.1. Il motivo è infondato. Per consolidata giurisprudenza, la violazione del principio dell'anonimato nello svolgimento del concorso, configurando una illegittimità da pericolo c.d. astratto (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571), richiede un principio di prova, da parte dei candidati interessati, circa la possibilità che tale violazione abbia potuto tradurre in concreto quel pericolo. Le deduzioni svolte sul punto dai ricorrenti risultano del tutto generiche. Si tratta, infatti, di mere e indimostrate asserzioni, non supportate da elementi idonei a dimostrare la possibile verificazione di fatti di manipolazione o identificazione degli elaborati (vedi, in termini analoghi, cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 5 novembre 2020, n. 11445).
6.2. Quanto, in particolare, al codice numerico rilevato su alcuni degli elaborati, esso corrisponde alla numerazione della busta, assegnata in ordine progressivo dal Segretario al principio di ciascuna seduta di correzione (cfr. i relativi verbali, depositati unitamente al ricorso). Tale codice non poteva, quindi, essere presente sui fogli al momento dell'effettuazione delle prove scritte, né quindi essere conosciuto dal candidato e comunicato per orientare la correzione a proprio favore.
7. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'illegittima nomina di due membri della commissione. L'uno, il dott. S., risulterebbe incompatibile con il ruolo di commissario, per aver pubblicato un testo inerente alla preparazione della prova scritta; l'altro, il Prefetto dott. R., Presidente della commissione, sarebbe stato scelto in violazione della disposizione che ammette la nomina di personale in quiescenza, purché collocato a riposo da non oltre un triennio (art. 9, comma 4, del d.P.R. 487/1994).
7.1. Il motivo è infondato. La circostanza che un membro della commissione (dott. S.) sia stato coautore di un manuale di preparazione a concorsi quali quello in argomento non contrasta con nessuna delle disposizioni di riferimento, né appare in conflitto con la funzione esaminatrice, peraltro inserita in un giudizio collegiale, demandata al componente di cui trattasi (Cons. St., sez. I, 10 luglio 2017, n. 1625). Anche questo Tribunale, in precedenti pronunce relative alla medesima procedura (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 1 marzo 2019, n. 2686), ha escluso che la partecipazione alla redazione di un testo consigliato per la preparazione al concorso determini una particolare visione della materia oggetto della traccia, tale da determinare un'alterazione nella obiettività del giudizio sugli elaborati dei concorrenti, avendo questi ad oggetto argomenti generali, omogeneamente trattati in qualsiasi testo di preparazione
7.2. Quanto, invece, alla posizione del Prefetto dott. R., si richiama l'art. 16, comma 4, del D.M. 28 aprile 2015, n. 129 ("Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"), secondo cui "l'incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso". La circostanza che l'articolo 9, comma 4, del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisca diversamente (escludendo, in particolare, che la presidenza delle commissioni esaminatrici possa essere attribuita a personale in quiescenza, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso) non rileva ai fini della presente procedura, disciplinata da specifica normativa di settore: il citato D.M. n. 129 del 2005 è stato infatti emanato su espressa previsione dell'articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ("Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"), il cui articolo 23, comma 7, e successive modifiche e integrazioni, demanda ad apposito regolamento ministeriale, quale è il citato D.M. n. 129 del 2005, di stabilire, tra l'altro, la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina alla qualifica di vice ispettore (Cons. St., sez. I, 10 luglio 2017, n. 1625).
8. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano l'illegittima collocazione della prova attitudinale, svolta dai candidati dopo la prova orale, in violazione dell'art. 8 del bando di concorso. Ancora, lamentano l'illegittima differenziazione di punteggio, recata dal D.M. n. 129 del 2005, tra concorrenti interni ed esterni all'amministrazione titolare della procedura.
8.1. Il motivo è infondato. Circa la collocazione della prova attitudinale, si rileva che il bando di concorso ha inteso collocare la fase di verifica dell'attitudine ad un momento successivo a quello della prova scritta, senza al contempo specificare se la prova orale dovesse svolgersi in un momento antecedente o successivo alla verifica attitudinale. Pertanto, "se anche tale verifica è stata fatta dopo il colloquio, la circostanza non è inficiante, in quanto non in grado di alterare la sequela delle prove (prima la prova scritta e poi la verifica attitudinale), per come scandita nell'articolo 8 e nella sostanza rispettata dalla commissione" (Cons. St., sez. IV, 17 febbraio 2021, n. 1461).
8.2. Quanto, invece, alla differenziazione di punteggio, essa è sancita direttamente da una disposizione regolamentare (D.M. n. 129 del 2005), non impugnata nel presente giudizio. Essa non riguarda, inoltre, gli atti della procedura concorsuale di cui trattasi, riservata ai soli interni e quindi disciplinata dall'art. 37, comma 2, del D.M. n. 129 del 2005, secondo cui "al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi". Del tutto estranea alla fattispecie appare, quindi, la disposizione (art. 17, comma 6 del medesimo decreto), che regola lo svolgimento delle prove d'esame ai fini dell'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato da parte di candidati esterni.
9. Il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, nonché il motivo ulteriore proposto con il ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria finale, presentano contenuto omogeneo e possono quindi essere esaminati congiuntamente. I ricorrenti lamentano la non uniformità delle valutazioni operate dalla commissione, la mancanza di una parametrazione di giudizio univoca, la carente motivazione delle inidoneità. Evidenziano, inoltre, che numerosi elaborati, pur giudicati sufficienti, presentano carenze grammaticali e sintattiche, contenuto palesemente errato in diritto o identico ad articoli reperibili su internet.
9.1. I motivi sono infondati. Le doglianze, formulate nel contesto di un ricorso collettivo - nell'impossibilità, quindi, di procedere ad una considerazione separata della vicenda propria di ciascuno e ad una individualizzazione delle censure, che porterebbe a differenziare le rispettive posizioni processuali (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2023, n. 9029) - risultano insuscettibili di positivo scrutinio, risolvendosi in una contestazione astratta e generalizzata dell'operato della commissione nello svolgimento delle correzioni.
9.2. In ogni caso, nonostante talune dalle criticità evidenziate siano effettivamente emerse all'esito delle operazioni ricognitive e di controllo condotte da una commissione di verifica, la c.d. "commissione Piantedosi" (cfr. la relazione conclusiva depositata dal Ministero in data 13 settembre 2023), i ricorrenti non hanno indicato alcun motivo di censura specificamente riferibile ai loro elaborati e al voto conseguito da ciascuno, con conseguente impossibilità di valutare l'effettiva e concreta incidenza di eventuali vizi delle operazioni di valutazione sulle loro posizioni (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1384).
9.3. Quanto, in particolare, alla motivazione delle inidoneità, si evidenzia che la commissione ha accompagnato ciascun voto numerico ad un giudizio sintetico, così senz'altro assolvendo l'obbligo di trasparenza e giustificazione delle valutazioni (Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 17 febbraio 2021, n. 1959), anche alla luce della fissazione di criteri giudicati, dalla stessa "commissione Piantedosi" (che richiama il parere espresso nel giudizio R.G. 819/2016 da Cons. St., sez. I, 1 luglio 2016, n. 1546), congrui e rispondenti alle regole tecniche che regolano le procedure concorsuali.
10. Dalla reiezione di tutti i motivi del ricorso principale deriva, altresì, la reiezione del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui ripropone in via derivata le medesime censure.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti deve essere respinto.
11.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente FF
Roberto Vitanza, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
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