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sabato 8 giugno 2024

Consiglio di Stato 2024-"respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento, adottato in data 22 gennaio 2022, di divieto detenzione armi e materiali esplodenti ex art. 39, Tulps n. 773 del 1931, conseguente al rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009."

 


Pubblicato il 22/04/2024

N. 03588/2024REG.PROV.COLL.

N. 03360/2023 REG.RIC.

N. 09508/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1) sul ricorso numero di registro generale 3360 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Padova - Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



2) sul ricorso numero di registro generale n. 9508 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Padova - Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

a) in relazione al ricorso n. 3360 del 2023, per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, 17 gennaio 2023, -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 28 gennaio 2022 di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009.

b) in relazione al ricorso n. 9508 del 2023, per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, 4 maggio 2023, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento, adottato in data 22 gennaio 2022, di divieto detenzione armi e materiali esplodenti ex art. 39, Tulps n. 773 del 1931, conseguente al rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009.


Visti il ricorso in appello n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023 e i relativi allegati;

Viste le memorie depositate, in relazione all’appello n. 3360 del 2023, dal signor -OMISSIS- in date 23 giugno 2023, 13 marzo 2024 e 26 marzo 2024;

Vista la memoria depositata dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Padova, in relazione all’appello n. 3360 del 2023, in data 1° marzo 2024; Viste le memorie depositate, in relazione all’appello n. 9508 del 2023, dal signor -OMISSIS- in date 13 marzo 2024 e 26 marzo 2024;

Vista la memoria depositata dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Padova, in relazione all’appello n. 9508 del 2023, 1° marzo 2024;

Visti tutti gli atti delle cause n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023;

Relatrice nella udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, ha impugnato in sede gerarchica l’ammonimento orale emesso in data 13 settembre 2021 dal Questore della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38. L’ammonimento è scaturito da un “esposto e richiesta di ammonimento” presentato, in data -OMISSIS- 2021, dalla signora -OMISSIS- alla Questura della Provincia di Padova per attività persecutoria subita dal signor -OMISSIS-.

Il ricorso gerarchico è stato respinto con provvedimento del 28 gennaio 2022.

2. Il rigetto del ricorso gerarchico è stato impugnato dinanzi al Tar Veneto, che, con sentenza della sez. I, 17 gennaio 2023, -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso per non essere stato notificato alla signora -OMISSIS-, che aveva chiesto l’emissione dell’ammonimento.

3. Con appello n. 3360 del 2023, notificato e depositato in data 14 aprile 2023, il signor -OMISSIS- ha impugnato la citata sentenza 17 gennaio 2023, -OMISSIS-, deducendone l’erroneità perché oggetto dell’impugnazione era il provvedimento di ammonimento e non, al contrario, (quantomeno anche ed in primo luogo) il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, con la conseguenza che correttamente il ricorso giurisdizionale è stato notificato ai soggetti che hanno partecipato al contraddittorio in sede di ricorso gerarchico; in via gradata ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tar Veneto con rinvio della causa al giudice di primo grado, che erroneamente non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio. Nel merito il signor -OMISSIS- ha riproposto i motivi non scrutinati dal Tar Veneto.

4. Con provvedimento, adottato in data 22 gennaio 2022, è stato fatto divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi e materiali esplodenti ex art. 39, Tulps n. 773 del 1931. Il provvedimento è stato adottato in conseguenza del rigetto del ricorso gerarchico avverso l’ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009.

5. Il divieto è stato impugnato dinanzi al Tar Veneto che, con sentenza della sez. I 4 maggio 2023, -OMISSIS-, lo ha respinto.

6. Con appello n. 9508 del 2023, notificato e depositato in data 1° dicembre 2023, il signor -OMISSIS- ha impugnato la citata sentenza 4 maggio 2023, -OMISSIS-, deducendone l’erroneità.

7. Si sono costituiti, nei giudizi n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023, il Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Padova, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, degli appelli.

8. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2024 le cause n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023 sono state trattenute in decisione. 

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione degli appelli n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettivo.

2. Sempre in via preliminare il Collegio rileva (e comunica alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.), l’inammissibilità delle memorie di replica depositate sia nell’appello n. 3360 del 2023 che nell’appello n. 9508 del 2023 dal signor -OMISSIS- data 24 marzo 2024, e ciò in quanto successivamente alla memoria del Ministero dell’Interno depositata il 1° marzo 2024 e alla memoria dell’appellante depositata il 13 marzo 2024, parte appellata non ha depositato più alcuno scritto difensivo, ed è noto che presupposto perché una memoria tardivamente depositata possa essere qualificata come replica è l’avvenuto deposito di una memoria difensiva di parte avversa alla quale replicare (Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2011, n. 6140). Nella specie, al deposito della Amministrazione resistente del 1° marzo 2024 il signor -OMISSIS- ha già dato riscontro con le memorie del 13 marzo 2024. Il Collegio esclude altresì di poter qualificare le memorie depositate dall’appellante il 24 marzo 2024 come memorie “ordinarie”, non rispettando il termine per il deposito di trenta giorni previsto dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a..

3. Principiando dall’esame dell’appello n. 3360 del 2023, il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tar Veneto, sez. I, 17 gennaio 2023, -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile – per omessa impugnazione alla controinteressata, signora -OMISSIS- – il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 28 gennaio 2022 di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009. Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che oggetto dell’impugnazione fosse il provvedimento di ammonimento e non la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, sede – quella del ricorso amministrativo – nella quale non era stata evocata in giudizio la signora -OMISSIS-.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

Ricorda il Collegio che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto amministrativo non confermativo, ma ad effetto confermativo dell’originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico; non è, dunque, una rinnovazione del provvedimento iniziale, ma un accertamento della sua validità. Corollario obbligato di tale premessa è che oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l’onere dell’impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l’oggetto del giudizio e pertanto consente all’interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico.

Data la premessa, consegue che non rileva – come assume, invece, l’appellante – che la decisione in sede di ricorso amministrativo fosse stata assunta a contraddittorio non integro, atteso che è determinante l’integrità del contraddittorio dinanzi al giudice amministrativo; in altri termini, il vizio del giudizio amministrativo non condiziona quello giurisdizionale, che segue le proprie regole, prima tra le quali l’integrità del contraddittorio, con la conseguenza che il signor -OMISSIS- dinanzi al giudice amministrativo avrebbe dovuto evocare tutti i soggetti interessati alla conservazione dell’impugnato ammonimento.

Non è assecondabile neanche la richiesta, presentata in via gradata con il primo motivo di appello, di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado che erroneamente non avrebbe disposto l’estensione del contraddittorio. Ed invero,

ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica ad uno solo dei controinteressati (Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5387; id., sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2535), salva la successiva estensione a tutti gli altri nel termine perentorio all’uopo assegnato dal giudice (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1989, n. 228). Condizione, dunque, perché sia possibile disporre l’estensione del contraddittorio è che il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato, categoria nella quale non rientra certo l’Amministrazione che ha adottato l’atto impugnato (Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2013, n. 2598; id. 7 settembre 2011, n.5028).

La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato rende, dunque, il ricorso inammissibile (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053).

4. Rileva il Collegio che neanche è possibile dubitare della qualifica di controinteressato da attribuire alla signora -OMISSIS-, autrice dell’esposto che ha poi portato all’adozione dell’ammonimento. Non vi può essere dubbio, infatti, che chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori vada qualificato come parte controinteressata nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886; id. 19 luglio 2011, n. 4365).

5. La reiezione del primo motivo e, dunque, la conferma della inammissibilità del ricorso di primo grado porta alla reiezione dell’appello con assorbimento dei motivi di merito rivolti contro l’ammonimento, assorbiti anche dal giudice di primo grado per effetto della decisione in rito.

6. Con l’appello n. 9508 del 2023 il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, 4 maggio 2023, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento, adottato in data 22 gennaio 2022, di divieto detenzione armi e materiali esplodenti ex art. 39, Tulps n. 773 del 1931, conseguente al rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009.

L’appello è infondato.

Il divieto di detenzione d’armi si fonda esclusivamente sul provvedimento di ammonimento che, per effetto delle statuizioni sub 3-5, che precedono, è divenuto definitivo e intangibile.

Sono dunque inammissibili i motivi dedotti avverso l’ammonimento, perché non possono più formare oggetto di scrutinio da parte di questo giudice, non essendo stato tale provvedimento censurato nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento.

7. L’appellante solo in modo molto generico – e quindi ai limiti dell’inammissibilità – censura in via autonoma il divieto di detenzione di porto d’armi, limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza del Tar Veneto.

In ogni caso, solo per completezza il Collegio ritiene di dover chiarire che anche sotto tale profilo il divieto di porto d’armi è legittimo, costituendone l’ammonimento una giusta e sufficiente motivazione a supporto.

Giova preliminarmente richiamare la oramai univoca giurisprudenza che ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018).

E’ stato in particolare chiarito che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).

Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione (Cons. Stato, sez. III, n. 3979 del 2013; n. 5398 del 2014; n. 2404 del 2017; n. 6812 del 2018).

Nella specie è stata condivisibilmente ritenuta sufficiente ed assorbente la circostanza che l’appellante fosse stato colpito da ammonimento per stalking.

Tale elemento fattuale è da solo atto a fondare il giudizio di mancanza di garanzia rispetto alla detenzione delle armi e, dunque, di inaffidabilità permanente.

Sussiste, infatti, in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata.

L’Amministrazione ha dunque discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del periculum che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.

La gravità dei fatti oggetto dell’ammonimento e la sopra illustrata natura del diniego e revoca del porto d’armi rende irrilevante la circostanza che tale provvedimento sia stato adottato quando detto ammonimento non era ancora definitivo, per essere sub iudice.

8. In conclusione, per i suesposti motivi, gli appelli n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023 devono essere respinti e vanno, dunque, confermate le sentenze del Tar Veneto, sez. I, 17 gennaio 2023, -OMISSIS- e 4 maggio 2023, -OMISSIS-, che hanno respinto i ricorsi di primo grado.

9. Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sugli appelli n. 3360 del 2023 e n. 9508 del 2023: a) li riunisce; b) li respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado dei giudizi, che si liquidano, per entrambi gli appelli, in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giulia Ferrari
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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