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sabato 8 giugno 2024

Tar 2024-"non ricorrono i dedotti vizi di difetto di istruttoria essendosi l’Amministrazione basata sul drug test il cui esito è stato confermato dalle controanalisi, mentre l’esito delle analisi sul capello, successivamente effettuato, non inficiano le risultanze pregresse;"

 

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00702/2024 REG.PROV.COLL.


N. 01075/2019 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Fontana n.18;

contro


Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento


previa sospensione, del provvedimento del 13/3/2019 recante sospensione disciplinare dall’impiego per mesi quattro.



Visti il ricorso e i relativi allegati;


Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;


Vista la successiva memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;


Vista la memoria di parte ricorrente;


Vista l’ordinanza di questo Tribunale del 14 giugno 2019, n.711 di rigetto della domanda cautelare;


Visti tutti gli atti della causa;


Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 7 marzo 2024 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO


1.Con il ricorso in epigrafe si espone che veniva in data 16/7/2018 sottoposto presso l’infermeria del Reggimento a controllo a campione antidroga e a drug test urinario, risultando positivo a cannabinoidi; il ricorrente si rendeva disponibile all’esame del capello, che tuttavia non veniva eseguito dall’Amministrazione. Il riscontro di secondo livello dava esito positivo, ma il ricorrente – che ha sempre negato l’uso di sostanze stupefacenti – si sottoponeva a proprie spese all’esame tricologico del capello presso il laboratorio -OMISSIS- che dava esito negativo alla presenza di cannabinoidi THC. Un nuovo test eseguito il 21/9/2018 presso la Commissione -OMISSIS- dava esito negativo, per cui si eccepiva l’anomala positività urinaria del 16/7/2018 e la CMO in data 18/10/2018 dichiarava l’idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato in assenza di segni analitici di positività ai cannabinoidi. Tuttavia l’Amministrazione dava inizio al procedimento disciplinare di Stato cui il ricorrente partecipava con propria memoria difensiva, l’Ufficio Inquirente prima richiedeva chiarimenti che non sarebbero stati mai forniti, poi concludeva ritenendo accertato l’addebito fino all’adozione dell’impugnato provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per mesi quattro.


Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:


1.1VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1355 E 1392 D. LGS.N.66/2010. DECADENZA PER TARDIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/1990. ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.


1.2 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per replicare in maniera articolata ai singoli motivi di ricorso ed insistere circa la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.


1.3 Con ordinanza del 14 giugno 2019, n.711, questo Tribunale respingeva la domanda di sospensione con la seguente motivazione:


“Rilevato, ad un primo esame in sede cautelare, che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto:


-i termini per l’attivazione del procedimento non risultano superati, anche tenuto conto della data di conoscenza dell’esito delle controanalisi;


- non ricorrono i dedotti vizi di difetto di istruttoria essendosi l’Amministrazione basata sul drug test il cui esito è stato confermato dalle controanalisi, mentre l’esito delle analisi sul capello, successivamente effettuato, non inficiano le risultanze pregresse;


- non risulta violato il principio di proporzionalità nella irrogazione della sanzione di mesi 4 (in luogo della proposta di mesi 8), trattandosi di una tipica espressione del potere discrezionale;


Ritenuto che il pregiudizio dedotto non sia grave ed irreparabile;


Le spese seguono la soccombenza;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), Respinge l’istanza cautelare.


Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa della fase cautelare che si liquidano in favore dell’Amministrazione in complessivi Euro 2.000 (duemila), oltre oneri accessori di legge.”


2. All'udienza pubblica straordinaria del 7 marzo 2024 svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, nessun difensore comparso e ritenuto di non poter accogliere l’istanza di rinvio depositata il 6 marzo 2024 dal difensore di parte ricorrente sia per la risalenza del contenzioso sia per la particolare disciplina delle udienze straordinarie di eliminazione dell’arretrato, ha trattenuto in decisione la controversia.


3. A parere del Collegio il ricorso va rigettato per come infondato.


3.1. La sanzione oggetto del presente giudizio veniva inflitta all’odierna parte ricorrente in virtù dell’art.1357 del D. Lgs. n.66/2010 che prevede: “Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;


c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.”


Ai fini del decreto di sospensione rilevano altresì, nell’ambito del DPR n.90/2010, l’art.712 che dispone “1. Con il giuramento di cui all' articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.” e l’art.713 che recita “1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.”


3.2 Orbene, la condotta accertata in capo al signor -OMISSIS- è in maniera inconfutabile illecita e di gravità tale da giustificare l’adozione di una sanzione di stato della durata quadrimestrale, che è sicuramente equiponderata sia rispetto alla possibilità di infliggere il massimo pari a mesi 12, sia non rendere impercorribile il procedimento per emissione di sanzione di stato risolutiva e destitutoria. Non risponde a verità che non sarebbero stati presi minimamente in considerazione gli esami sul capello con esito negativo come effettuati privatamente, piuttosto essi sono stati ritenuti non idonei a sollevare parte ricorrente dalle proprie responsabilità disciplinari, in quanto il test del capello privatamente eseguito non poteva confutare un precedente esame di screening su urine. Quest’ultimo, scientificamente, è più attendibile rispetto al test del capello, che viene praticato più raramente non solo perché maggiormente dispendioso, ma anche perché meno utile in quanto non registra la presenza di residui psicoattivi di THC. Il test del capello è principalmente destinato a verificare se una persona è consumatrice assidua di cannabis e, invece, non è attendibile nel caso in cui l’uso sia sporadico od occasionale e, soprattutto, non è utile per verificare il consumo di cannabinoidi recentemente avvenuto.


Nemmeno può convenirsi con le deduzioni circa la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, in quanto solo a seguito delle controanalisi – avvenute il 9 agosto 2018 - venivano esauriti gli accertamenti preliminari indipendentemente dal mero rilievo dell’avvenuto consumo; dopo il 17 luglio 2018, data delle prime analisi di screening, il militare risultava ininterrottamente assente dal servizio fino al 18 ottobre, allorchè veniva dichiarato idoneo al servizio. I 180 giorni assegnati all’Amministrazione della Difesa dalla conoscenza del fatto per lo svolgimento dei dovuti accertamenti preliminari sarebbero scaduti il 5 febbraio 2019 se decorrenti dal 9 agosto 2018, o comunque il 13 gennaio 2019 se si fosse calcolato il 17 luglio 2018, con conseguente tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare avvenuto il 18 ottobre 2018.


3.3 L’Amministrazione procedente, poi, non poteva ignorare che il ricorrente aveva rifiutato l’invito dell’Ufficiale inquirente a sottoporre ad analisi il campione C prelevato contestualmente a quelli dell’analisi di screening dai quali si era riscontrato il positivo, nonché la circostanza che l’istante era impegnato presso un Ente ad elevata prontezza operativa e di supporto a un-OMISSIS-, con esposizione d’immagine per l’Istituzione a livello internazionale e significativo pericolo in sede di conduzione di automezzi anche in caso di consumo occasionale di qualunque sostanza.


3.4 Con riferimento al quantum e all’irrogazione, all’odierno ricorrente, del periodo di sospensione che secondo la prospettazione difensiva attorea violerebbe il principio di proporzionalità, occorre premettere alcune brevi considerazioni di metodo.


Costituisce ius receptum il principio secondo cui l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione, e in particolare le determinazioni relative alla valutazione della gravità della condotta punita in capo all’appartenente a forze di polizia, è connotato da elevata discrezionalità, e come tale può essere sottoposto al vaglio di legittimità del Giudice Amministrativo solo con riferimento a vizi macroscopici di illogicità o irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti o violazione di legge. Questa stessa Sezione (di recente, 23.1.2023, n.199) si è espressa in tal senso richiamando giurisprudenza secondo la quale «La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al militare in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità» (Consiglio di Stato, IV, 7 gennaio 2021 n. 235); «La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità» (Consiglio di Stato, IV, 23 marzo 2020, n. 2041).


3.5 Nel caso di specie, non pare al Collegio che la scelta del periodo di sospensione risulti palesemente irragionevole né in alcun modo illogica.


La gravità del fatto punito (pacifico) emerge invero dagli atti dell’inchiesta formale a conclusione della quale la medesima Autorità, valutata la relazione finale dell’Ufficio inquirente, proponeva di definire la posizione di stato del militare con l’adozione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi quattro. L’uso di sostanze stupefacenti è ontologicamente incompatibile con l’appartenenza ad un Corpo militare e con gli obblighi comportamentali che da tale appartenenza derivano anche al di fuori del servizio.


3.6 Del resto l’avvenuta favorevole valutazione del rendimento in servizio di parte ricorrente si evince dalla circostanza che, a fronte di una condotta pur molto grave per le considerazioni sopra esposte, veniva irrogata la sola sospensione per quattro mesi dal servizio in luogo della cessazione dalla ferma o dalla rafferma e della rimozione che ben avrebbero potuto trovare applicazione in virtù della normativa sopra emarginata. Negli stessi termini si esprime peraltro la giurisprudenza, che ritiene applicabile la sanzione risolutiva in caso di condotte dell’appartenente alle forze di polizia gravemente lesive degli obblighi comportamentali e del prestigio del Corpo di riferimento. In tal senso appare emblematica la seguente statuizione, riguardante un agente della Polizia di Stato ma estensibile anche ad un militare in servizio permanente delle Forze Armate: «È legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso sistematico di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo; né il provvedimento di destituzione può considerarsi illegittimo solo perché l'art. 6 comma 8, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 prevede la sanzione della sospensione dal servizio nel caso di accertato uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che tale disposizione trova applicazione in casi di modesta gravità, mentre nei casi più gravi anche per l'uso di sostanze stupefacenti può essere certamente applicata la sanzione della destituzione dal servizio» (Cons. Stato, III, 6.5.2013 n. 2448 che confermava TAR Lazio, Roma, I, 9237/2012). Più di recente, relativamente a un appartenente alla Guardia di Finanza, ma in termini certamente sovrapponibili alla fattispecie per cui è controversia, si è statuito che «Il consumo di droga da parte di un militare si configura quale comportamento contrario alle finalità del corpo di appartenenza e comporta di per sé l'applicazione della sanzione espulsiva, non essendo peraltro praticabile, stante la radicale gravità del comportamento sanzionato, una graduazione della sanzione; ne discende che il consumo reiterato di stupefacenti in sé - e non necessariamente il loro consumo in un momento o in stato particolare - giustifica pienamente la legittimità della sanzione della perdita del grado, essendo del tutto congrua ai principi di gradualità e ragionevolezza, in relazione al comportamento tenuto dal militare e in considerazione dell'appartenenza del medesimo al corpo della Guardia di Finanza, che ha tra le sue proteiformi funzioni, anche il contrasto allo spaccio di sostanze psicotrope» (Cons. Stato, II, 16.3.2022, n.1884; cfr: TAR Sardegna, II, 4.5.2017, n. 289).


3.7 Non emergono dunque vizi macroscopici di logicità nell’attività valutativa posta in essere dall’Amministrazione e nella scelta e commisurazione della sanzione (pur sempre conservativa) irrogata all’odierna parte ricorrente, che risulta pertanto legittima.


3.8 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.


4. Per le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, debba essere respinto.


5. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e delle condizioni reciproche delle stesse.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.


Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 7 marzo 2024, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:


Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore


Giovanni Zucchini, Consigliere


Vittorio Carchedi, Referendario


 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gabriele Nunziata

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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