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sabato 8 giugno 2024

Tar 2024-Sul piano fattuale va evidenziato che il ricorrente, colto su strada in evidente stato di ebbrezza alla guida di veicolo a motore, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con alcoltest.

 

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08357/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15455/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15455 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l''annullamento

dell''ordinanza prot. -OMISSIS-, con cui il Prefetto della Provincia di Roma, disponendo la restituzione della patente di guida, conferma l'obbligo del ricorrente di sottoposizione a visita presso la Commissione Medica per le patenti di guida;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da verbale d’udienza;

ritenuto, in esito alla trattazione in sede cautelare, sussistenti i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza prot. -OMISSIS-, notificata all’interessato in data 24.07.2023, con cui il Prefetto della Provincia di Roma, pur disponendo la restituzione della patente di guida, conferma l’obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le patenti di guida a seguito di accertamento della guida in stato di ebbrezza rilevata su strada dalla Polizia di Roma Capitale.

In data 18.02.2023, alle ore 02,00, gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Pronto Intervento Traffico, redigevano nei confronti del Sig. -OMISSIS- verbale di accertamento della violazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992,codice della strada. La violazione oggetto del verbale era accertata in Roma mentre l’odierno ricorrente era alla guida della sua autovettura. A seguito dell’accertamento di violazione, veniva applicata la misura cautelare, prevista dall’art. 213 codice della strada, del sequestro amministrativo del veicolo, condotto dal Sig. -OMISSIS-, proprietario, che veniva affidato in custodia al fratello dell’interessato; veniva altresì disposto il ritiro immediato del documento di circolazione.

Presentato ricorso dinanzi il -OMISSIS- avverso il suddetto verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia, il gravame veniva rigettato.

In data 25.03.2023 veniva notificata al Sig. -OMISSIS-, ordinanza prot. -OMISSIS-, emessa dal Prefetto di Roma in data 10.03.2023. Con il suddetto provvedimento veniva disposta la sospensione cautelare della patente di guida per la durata di mesi 6, a decorrere dal 18.02.2023, subordinando la restituzione del titolo di guida alla visita medica prevista dall’art. 119 c. 4 cds ed all’esibizione della relativa certificazione ex art. 128 c. 2 cds.

In data 21.04.2023 veniva presentato ricorso al -OMISSIS- in opposizione alla ordinanza-ingiunzione suddetta (R.G. n. -OMISSIS-) che così decideva:

-accoglieva l’opposizione attesa la mancata costituzione in giudizio della Prefettura;

- pertanto annullava la sospensione della patente;

-disponeva la restituzione della patente (-OMISSIS- -OMISSIS-, sentenza n. -OMISSIS-).

In data 24.07.2023 veniva notificata al ricorrente nuova ordinanza prefettizia del 14 luglio 2023, oggetto della presente impugnazione, che disponeva:

-di prendere atto della sentenza del Giudice di pace citata che annullava la sospensione del titolo;

-la restituzione della patente di guida al ricorrente;

-la conferma dell’obbligo di sottoposizione a visita medica presso la commissione competente entro giorni 60 dalla notifica del provvedimento stesso.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 223 e 128 cds, art. 6 D.Lgs. n.150/2011, art. 3 legge 241/1990, art. 3 Costituzione; difetto di istruttoria.

Alla camera di consiglio odierna, previo avviso alle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Sul piano fattuale va evidenziato che il ricorrente, colto su strada in evidente stato di ebbrezza alla guida di veicolo a motore, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con alcoltest. Il fatto costituisce reato ai sensi art. 186 c. 7 codice strada. L’ordinanza prefettizia impugnata ha così disposto: prende atto della caducazione con sentenza della prima ordinanza che disponeva tra l’altro la sospensione della patente; conferma i dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida del ricorrente (art. 128 c. 1 codice della strada); conferma ex artt. 119 e 128 cds l’obbligo del ricorrente di sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale – CML - entro 60 giorni dalla notifica.

Sul piano normativo il codice della strada, accanto alla fattispecie di cui all’art. 186 c. 2 e 8 che dispone la sospensione patente e l’obbligo di sottoposizione alla visita medica, prevede la fattispecie dell’art. 128 c. 1, che non è connessa all’accertamento di un illecito.

Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all' art. 128 d.lgs. 285 del 1992 è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, e non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo funzionale alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.

L’ordinanza oggetto di ricorso costituisce una misura cautelare e preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, necessaria non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (T.A.R. Umbria, Perugia , sez. I , 12/01/2023, n. 14; T.A.R. Veneto, sez. III , 09/01/2017 , n. 9).

I provvedimenti di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d.lgs. n. 285 del 1992 non hanno finalità sanzionatoria (diversamente da quelli ex art. 126 bis cds) e non presuppongono l'accertamento giudiziale di una violazione delle norme sul traffico o di responsabilità civile o penale, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica (Cons. Stato, VI, 10.10.2006 n. 6013).

Ne segue che la revisione in esame non è condizionata dalla sentenza di annullamento del provvedimento di sospensione della patente, disposta a seguito di opposizione ex art.22 legge 689/1981 proposta dinanzi al Giudice di pace. Infatti può accadere che il Giudice di pace ordini con sentenza la restituzione di una patente sospesa per le violazioni di cui agli artt. 186 o 187 C.d.s. La Prefettura pertanto, in esecuzione del giudicato, procede alla restituzione del titolo e dispone che l’interessato entro 60 giorni si sottoponga alle visite mediche in CML.

In definitiva, il quadro normativo illustrato evidenzia la diretta connessione stabilita ex lege tra il dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ed il potere prefettizio di revisione della patente, posto dalla legge a tutela del primario interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, che prescinde dall’esito dei giudizi sulla fattispecie concreta. Esso evidenzia il carattere discrezionale del potere del Prefetto, che può disporre la revisione della patente in esito agli accertamenti eseguiti su strada.

Non possono essere quindi accolte le censure proposte, attesa la coerenza del provvedimento amministrativo con il quadro fattuale e normativo esposto.

Le ragioni esposte conducono alla reiezione del ricorso essendo infondate le censure dedotte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono stabilite nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Francesco Vergine, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Francesco VergineFrancesco Arzillo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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