Pubblicato il 24/01/2024
N. 00105/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa, Ministero dell'Interno, Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto di divieto di detenere armi della Prefettura di Pisa -OMISSIS-;
- del decreto di revoca della licenza di porto d’armi uso caccia n. -OMISSIS- della Questura di Pisa n. Cat. -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto o conseguente ancorché di contenuto sconosciuto, ivi compresa la decisione di non idoneità adottata dalla Commissione Medica di Pisa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pisa e del Ministero dell'Interno e della Questura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Pisa ha emesso nei suoi confronti il divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS, nonché del conseguente decreto della Questura di Pisa del -OMISSIS- di revoca del porto d'arma uso caccia.
Tali decreti trovano origine nella nota con cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa notiziava la Prefettura di Pisa sull’opportunità di emanare provvedimenti inibitori, in materia di armi, nei confronti del ricorrente, possessore di armi e titolare di licenza di porto d’armi, sulla base del fatto che il -OMISSIS-, in seguito ad un normale servizio di controllo stradale in località Capanne nel comune di Montopoli Val d’Arno, il personale dell’Arma aveva sottoposto l’odierno ricorrente ad
In data -OMISSIS- la Prefettura di Pisa, invitava l’odierno ricorrente a sottoporsi a visita medico collegiale al fine di accertare se lo stesso potesse ritenersi, per i fatti poc’anzi riferiti, in possesso dei requisiti psicofisici indispensabili al mantenimento di licenze in materia di armi, come disposto dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998.
Con nota del -OMISSIS-, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest comunicava che l’odierno ricorrente, a seguito di visita medico collegiale risultava essere “Attualmente non idoneo alla detenzione ed uso delle armi per non sicura affidabilità”.
In data -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Pisa emetteva, nei confronti dell’odierno ricorrente, il decreto di divieto di detenzione armi e munizioni.
In data -OMISSIS- il Questore della Provincia di Pisa si uniformava alla determinazione della Prefettura disponendo la revoca della licenza di porto d’armi uso caccia del ricorrente.
A fondamento del gravame quest’ultimo, con un’unica doglianza deduce la: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S.; eccesso di potere per: carenza di istruttoria; travisamento dei presupposti; difetto, illogicità ed insufficienza della motivazione; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della costituzione”; lamenta in particolare che siano stati presi in considerazione episodi anteriori all’ultimo rinnovo del porto d’arma del -OMISSIS-, che avrebbero perciò perso ogni rilievo amministrativo, e comunque datati e non attuali. Con riguardo ai due fatti sopravvenuti, ossia la denuncia per guida in stato di ebbrezza del -OMISSIS- e il decreto penale di condanna per attività di gestione di rifiuti non autorizzata del -OMISSIS-, il ricorrente sostiene che essi, in quanto isolati e scarsamente significativi, non consentirebbero ugualmente di fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché i due provvedimenti impugnati sarebbero atti c.d. plurimotivati, ossia fondati su più ragioni in fatto e/o in diritto, per cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tutti i singoli motivi sui quali essi si basano, circostanza che non sarebbe avvenuta nel caso di specie, essendo manchevole la censura dell’intervenuta certificazione di inidoneità psico-fisica alla detenzione e porto d’arma emessa dalla competente Commissione Medico Legale ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998. Nel merito, l’Avvocatura ha comunque argomentato in ordine alla correttezza dell’operato delle amministrazioni resistenti.
All’udienza del 23 gennaio 2024, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto carente ab origine dell'interesse ad agire, come eccepito dall’Avvocatura.
Infatti, i due provvedimenti impugnati sono atti c.d. plurimotivati, poiché basati su due concorrenti ragioni, ossia l’inidoneità alla detenzione e all’uso delle armi: 1) per inaffidabilità desunta dalla condotta in generale; 2) per mancanza dei requisiti psicofisici.
Quanto a quest’ultimo profilo, il Decreto Ministeriale della Sanità del 28 aprile 1998 pone in evidenza come al fine del rilascio o del mantenimento di licenze in materia di porto d’armi siano indispensabili, oltre alle condizioni previste dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., anche la presenza di alcuni requisiti psicofisici, fra cui, tra gli altri, all’art. 1, n. 5, la “assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
L’accertamento dei requisiti psicofisici è demandato (fra gli altri organi) agli uffici medicolegali delle unità sanitarie locali.
Nella fattispecie in esame l’inidoneità all’uso delle armi è stata dichiarata dalla Commissione medica locale con apposita certificazione la quale, però, non è stato oggetto di specifici motivi di doglianza e di specifiche contestazioni, se non - inammissibilmente - solo in sede di memorie conclusive, dove si allega l’insussistenza di una reale e comprovata situazione di abuso di alcool, come richiesta dal D.M. sopra citato.
Tale asserito errore di valutazione (o di interpretazione dell’art. 1, n. 5, del D.M. Sanità 28 aprile 1998) compiuto dalla Commissione avrebbe dovuto però essere specificamente dedotto nei motivi di ricorso, in quanto a fondamento di entrambi i provvedimenti impugnati è stato appunto posto il giudizio d’inidoneità della Commissione medica provinciale di Pisa, che, certificando la mancanza dei requisiti psicofisici necessari al mantenimento di licenze in materia di armi, rendeva per giunta vincolati i provvedimenti impugnati, anche se in essi si affianca, alla presa d’atto della valutazione medicolegale, anche una più generale valutazione sulla complessiva condotta dell’odierno ricorrente desumibile dai suoi precedenti penali, al fine di rafforzare la conclusione della non idoneità alla detenzione e all’uso delle armi.
Per giurisprudenza costante, infatti, l'annullamento di un atto plurimotivato di segno negativo è condizionato alla presentazione di censure in ordine a tutte le autonome motivazioni, in grado da sole di sostenere la decisione (cfr. Cons. Stato Sez. VII, 08/05/2023, n. 4577). La mancata contestazione di una sola di tali motivazioni, determina l'inammissibilità dell’intero ricorso per difetto d'interesse in quanto il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle censure dedotte, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo da ritenersi legittimo in quanto non contestato. In sostanza, il provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.
Nel caso di specie, il definitivo accertamento dell’inidoneità psicofisica del ricorrente rende superfluo l’esame delle censure afferenti la valutazione d’inaffidabilità compiuta autonomamente dalla Prefettura.
Per tale assorbente ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite alla parte resistente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Nicola Fenicia | Riccardo Giani | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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