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sabato 8 giugno 2024

Tar 2024-"Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino ha disposto nei sui confronti la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada."

 

Pubblicato il 22/05/2024

N. 00500/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00300/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2023, proposto da

OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Baccio Paolo Fiaccarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento emesso dalla Motorizzazione Civile di Pesaro, denominato “REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA“ del 9 gennaio 2023, notificata in data 27 aprile 2023 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino ha disposto nei sui confronti la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada.

Il provvedimento trae origine dal rapporto di servizio trasmesso dalla Stazione Carabinieri di Fossombrone, una cui pattuglia era intervenuta in data 10 ottobre 2021 a seguito di un sinistro in cui il sig. OMISSIS era rimasto coinvolto mentre era alla guida della propria autovettura.

2. Nel ricorso si espone quanto segue.

In data 10 ottobre 2021 in località Calmazzo il signor OMISSIS, rientrando a casa dopo una giornata di lavoro di allenamenti con la propria autovettura, proprio in prossimità della sua abitazione perdeva il controllo del mezzo e finiva all’interno della proprietà di terzi, danneggiando un pezzo di guardrail e il muretto di recinzione di un’abitazione.

Veniva allertata una pattuglia dei Carabinieri della limitrofa Stazione di Fossombrone, che provvedeva ad effettuare gli opportuni accertamenti ed a redigere il verbale relativo al sinistro.

Da tale verbale l’unico elemento di rilievo che emerge è che il signor OMISSIS aveva dichiarato che, essendo molto stanco dopo una giornata lavorativa, a seguito di un colpo di sonno perdeva il controllo della macchina e finiva contro il guardrail e il muretto di recinzione.

Venivano immediatamente svolti anche tutti gli accertamenti tossicologici e quelli relativi all’alcool test, che davano esito negativo.

L’odierno ricorrente veniva tuttavia sanzionato per violazione dell’art. 141, comma 2, C.d.S. con la sola sanzione pecuniaria e senza alcuna decurtazione di punti.

Tale sanzione già di per sé evidenzia come il suddetto sinistro non abbia avuto alcun connotato di gravità o anche di serietà.

Tuttavia, a distanza di un anno e otto mesi dall’accaduto, il sig. OMISSIS si vedeva recapitare il provvedimento qui impugnato (non preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento), il quale, oltre ad apparire redatto materialmente con la tecnica del “copia-incolla”, è ictu oculi sprovvisto di motivazione e in quanto tale frutto di una discrezionalità eccessiva. La Motorizzazione, infatti, non sembra aver valutato né i precedenti dell’interessato (il quale non ha mai commesso infrazioni gravi del Codice della Strada, tanto da non avere mai subito decurtazioni dei punti), né la dinamica del sinistro, né il fatto che il ricorrente è risultato negativo ai test effettuati dopo l’incidente.

Il ricorrente è persona giovane e di buona salute ed è un lavoratore instancabile che pratica anche sport, e che è incorso nel sinistro de quo solo a causa di un momento di debolezza fisica.

L’irragionevolezza dell’operato della Motorizzazione emerge anche dal fatto che il provvedimento è intervenuto dopo un anno e otto mesi dal sinistro, arco di tempo in cui il ricorrente (ritenuto dall’amministrazione un soggetto inaffidabile) ha potuto tranquillamente continuare a guidare la propria autovettura.

3. Questi i motivi di ricorso:

a) violazione dell’art. 2 e dell’art. 7 della L. n. 241/90 e del D.P.C.M. 22 novembre 2011 n. 225 con riferimento alla durata del procedimento;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per difetto di presupposti, sviamento di potere.

Al riguardo il sig. OMISSIS evidenzia che:

- il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede nell’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica, non essendo invece richiesto che l’autorità competente accerti la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro;

- pertanto la revisione della patente può essere disposta anche se l’amministrazione non accerta una responsabilità in capo al conducente oppure se questi non viene sanzionato per violazione del Codice della Strada, ma è necessario che esistano specifici comportamenti tali da far insorgere negli uffici della Motorizzazione un dubbio sull’idoneità del conducente;

- laddove il titolare della patente sia coinvolto in un sinistro stradale, tra il verbale d’accertamento dell’infrazione stradale e il provvedimento di revisione della patente di guida non sussiste alcun rapporto di presupposizione, costituendo la revisione procedimento autonomo, solo eventualmente occasionato (anche) da una infrazione al C.d.S.;

- l’esercizio del potere di disporre la revisione, che ha natura discrezionale, non esime l’amministrazione dall’obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per chiarire le ragioni su cui poggiano i dubbi cui ha riguardo l’art. 128 del C.d.S.;

- una sola infrazione alle norme del C.d.S., specie quando non assuma carattere di particolare gravità, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento di revisione della patente, salvo che la natura e le circostanze dell’infrazione non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128;

- di conseguenza, è illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione si limita a fare menzione dell’infrazione contestata, la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica;

- nel caso di specie, l’atto impugnato presenta degli indubbi profili di carenza di motivazione, non emergendo le ragioni specifiche e puntuali atte a spiegare il perché sarebbe sorto nell’amministrazione, in relazione a quel particolare episodio di sinistro stradale, il dubbio circa la perdita da parte di esso ricorrente della necessaria perizia e capacità tecnica per guidare un’autovettura;

c) violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990, difetto di motivazione;

d) contraddittorietà e illogicità.

4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino.

Con ordinanza n. 190/2023 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 24 aprile 2024 (in cui la causa è passata in decisione dopo la discussione orale).

5. Il ricorso va accolto, per le seguenti ragioni.

5.1. In linea generale il Collegio ritiene di poter richiamare numerosi precedenti specifici del T.A.R. nei quali è stato ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di cui all’art. 128 C.d.S. va motivato specificamente, non essendo ammissibile che la Motorizzazione si limiti a descrivere il sinistro in cui è stato coinvolto il titolare della patente e/o la segnalazione pervenuta dall’organismo accertatore intervenuto sul luogo del sinistro (si veda, ex plurimis, la sentenza n. 126/2019).

Al riguardo va aggiunto che, se è vero che in alcuni casi la motivazione può essere in qualche modo desunta implicitamente dalla gravità del sinistro e/o dal tipo di condotta tenuta dal guidatore e accertata dagli organi di polizia intervenuti, nella specie tale motivazione per relationem non è comunque sufficiente, visto che al sig. OMISSIS non sono stati mossi rilievi particolari, se non la mera violazione dell’art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.

Del resto, neanche i Carabinieri intervenuti hanno posto in dubbio la giustificazione resa dal sig. OMISSIS, il quale ha spiegato di avere avuto un repentino colpo di sonno, non dovuto peraltro (come hanno poi confermato il test alcolemico e il drug test) all’uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti (tanto è vero che, come risulta dal documento allegato n. 3 al ricorso, non risulta avviato alcun procedimento penale a carico del sig. OMISSIS).

Si è trattato quindi di un evento che potrebbe capitare a chiunque e che potrebbe assumere rilievo ai sensi dell’art. 128 solo se il ricorrente fosse, ad esempio, un autista di T.I.R. professionale, ossia un lavoratore tenuto ex lege ad osservare un periodo di riposo dopo un certo numero di ore passate alla guida.

L’incidente in cui è stato coinvolto il sig. OMISSIS, peraltro, ha avuto conseguenze materiali di rilievo solo perché la vettura che egli guidava è di grandi dimensioni, per cui essa, uscendo di strada, ha divelto un tratto di guardrail e un tratto del muretto di recinzione di un’abitazione, cosa che probabilmente non sarebbe accaduta se si fosse trattato di una piccola utilitaria.

5.2. Ma nella specie esiste un altro profilo che disvela, seppure involontariamente, l’eccesso di potere in cui è incorsa la Motorizzazione. Infatti, a pag. 2 della relazione istruttoria versata in atti dalla difesa erariale, il dirigente pro tempore della Direzione Generale Territoriale Nord-Est afferma testualmente che “….Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito dell’insorgenza di dubbi sui requisiti psico-fisici e tecnici per il mantenimento della patente di guida, causa responsabilità a lui ascritta nell’evento stradale rilevato, anche se, per motivi di proporzionalità dell’atto amministrativo, può ritenersi bastevole la 1^ parte del dispositivo con cui si prescrive l’istanza di visita medica presso la Commissione Medica Locale di Pesaro, Sede di Urbino…”. Mai come in questo caso torna utile l’adagio secondo cui “la toppa è peggio del buco”, visto che tali affermazioni:

- da un lato, non trovano conferma nel provvedimento impugnato, il quale ordina la revisione tout court;

- dall’altro lato, testimoniano che la stessa amministrazione ritiene eccessivo il provvedimento medesimo.

In ogni caso nemmeno nella relazione si spiega perché un colpo di sonno non dovuto all’assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti faccia dubitare dell’idoneità psico-fisica o tecnica del ricorrente.

5.3. Per il resto valgono le puntuali argomentazioni esposte in ricorso.

6. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Tommaso Capitanio Giuseppe Daniele

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO


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