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sabato 8 giugno 2024

Tar 2024--il ricorrente, alla guida del proprio motociclo e dopo essere uscito di strada nel Comune di -OMISSIS-, senza coinvolgimento di altri veicoli, veniva sottoposto ad alcoltest;

 

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00022/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00967/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Nicoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Cremona, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

PREVIA ADOZIONE

DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55

del Provvedimento del Prefetto della Provincia di Cremona Prot. n. -OMISSIS- Area III/Circ e Traff. del -OMISSIS- (-OMISSIS-)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cremona e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- in data -OMISSIS-il ricorrente, alla guida del proprio motociclo e dopo essere uscito di strada nel Comune di -OMISSIS-, senza coinvolgimento di altri veicoli, veniva sottoposto ad alcoltest;

- in virtù del sopra indicato accertamento veniva contestava la violazione degli Artt. 186 comma 2 lettera c) e comma 2-bis del C.d.S.;

- in data -OMISSIS-, contestualmente al deferimento all’Autorità Giudiziaria, gli veniva ritirata la patente di guida avente n. -OMISSIS-;

- in data -OMISSIS-il Prefetto della Provincia di Cremona notificava al ricorrente il Decreto n.Prot. -OMISSIS- Area III/Circ.e Traff., con il quale disponeva la sospensione della validità della sopra indicata patente di guida per la durata di mesi 6;

- in data -OMISSIS-, a seguito di istanza ex art. 168bis c.p., il G.I.P. del Tribunale Penale di Cremona sospendeva il procedimento n. -OMISSIS-., ammettendo il Sig. -OMISSIS-al programma di messa alla prova;

- in data -OMISSIS-il ricorrente iniziava il proprio programma di messa alla prova consistente in 120 giorni di lavoro di pubblica utilità;

- con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS-, il G.I.P. del Tribunale di Cremona, preso atto dell’esito positivo del percorso di messa alla prova, dichiarava estinto il reato e dunque adottava un provvedimento di proscioglimento nei confronti del ricorrente;

- in data -OMISSIS- il ricorrente riceveva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.241/1990 per l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 224 Cod. della Strada;

- in data -OMISSIS- il ricorrente, per il tramite del difensore, inviava alla Prefettura di Cremona proprie Osservazioni;

- in data -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Cremona notificava al ricorrente il gravato provvedimento di revoca della patente di guida disponendo che il nuovo conseguimento della stessa sarebbe avvenuto “in ottemperanza alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dip.to per i Trasporti, la Navigazione Affari Generali e del Personale -Direzione Generale Motorizzazione nr. 32098 dell’11.11.2020”;

- l’art.219, comma 3 ter del Codice della Strada così dispone “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 – bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato

- in applicazione di tale norma, le direttive indicate nel provvedimento di revoca così dispongono “[la patente n.d.a] può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca”;

- in applicazione di tali direttive e sulla base del provvedimento impugnato, il ricorrente potrebbe conseguire nuovamente la patente, considerando i sei mesi di sospensione provvisoria, decorso il periodo di due anni e sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza penale del -OMISSIS-;

- avverso tale provvedimento, con ricorso notificato in data 01/12/2023 e depositato il 22/12/2023, con annessa istanza cautelare, il ricorrente deduce l’illegittimità della statuizione contenuta nel provvedimento impugnato per Violazione di legge – Omessa e errata applicazione dell’art. 224 C.D.S. e del comma 3 ter dell’art. 219 C.d.S. ;

- sulla base dei motivi di censura, in sintesi, il ricorrente ritiene che il termine iniziale dei tre anni, scomputando i sei mesi di sospensione, vada individuato non dal passaggio in giudicato della sentenza penale del -OMISSIS-, ma dalla data di accertamento del fatto-reato da parte degli agenti operanti e, quindi, dal -OMISSIS-;

- in data 04/01/2024 si costituiscono le amministrazioni intimate a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell’istanza cautelare.

Considerato che:

il Collegio, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.

Invero, il provvedimento impugnato costituisce applicazione al caso concreto della previsione normativa di cui all’art. 186bis del Cod. della Strada che così dispone”…Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

Indubbia è, pertanto, la funzione primariamente sanzionatoria/afflittiva esercitata dall’amministrazione intimata, in assenza di qualunque valutazione discrezionale che accompagni il contenuto dispositivo del provvedimento gravato. La funzione esercitata, invero, non è puramente amministrativa, ma sussumibile nella diversa funzione punitiva, con annesse finalità anche di prevenzione generale, a fronte di condotta costituente illecito di natura penale.


La Prefettura di Mantova, difatti, ha provveduto ad accertare esclusivamente le circostanze fattuali che, sulla base di un reticolato normativo dalla portata strettamente vincolata, impongono l’adozione del provvedimento di revoca.

Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la funzione svolta non configura “esercizio di potere amministrativo discrezionale, trattandosi al contrario di pura attività di riscontro di dati univoci nella quale non viene in emersione alcuna operazione di bilanciamento di interessi, ovvero alcuna valutazione di opportunità funzionale al perseguimento di uno scopo pubblico positivamente determinato” (T.A.R. Firenze, sez. 2 n. 1685 del 2021; Cons. Stato Sez. III, n. 4136 del 2019; T.A.R. Catania, I sez., n. 3550 del 2020; T.A.R. Lombardia, Milano, I sez., n. 2288 del 2020; T.A.R. Umbria, n. 134 del 2018; T.A.R. Toscana, II sez., n. 1646 del 2018).

In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione così statuisce: …la revoca della patente dà luogo all’esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal Prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto” (Cass. Sez. U. Ordinanza n. 26391 del 19 novembre 2020).

La circostanza che, nella fattispecie in esame, si richieda la declaratoria d’illegittimità della statuizione provvedimentale impugnata laddove, secondo la tesi del ricorrente, provvede ad individuare erroneamente il dies a quo della decorrenza del termine dei tre anni, previsto dall’art. 219 comma III ter, non rappresenta elemento sufficiente a ritenere sussistente, in capo alla PA procedente, un correlato potere discrezionale. Difatti, la divergente individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine dei tre anni è questione interpretativa, non implicante alcuna valutazione discrezionale.

Ritenuto, pertanto, che:


- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm.

- le spese di lite devono essere compensate, in ragione della materia e delle peculiari questioni sottese all’esame del Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Luigi Rossetti, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Luigi RossettiBernardo Massari
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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