Tar 2024-"non ricorrono i dedotti vizi di difetto di istruttoria essendosi l’Amministrazione basata sul drug test il cui esito è stato confermato dalle controanalisi, mentre l’esito delle analisi sul capello, successivamente effettuato, non inficiano le risultanze pregresse;"
Tar 2024--il ricorrente, alla guida del proprio motociclo e dopo essere uscito di strada nel Comune di -OMISSIS-, senza coinvolgimento di altri veicoli, veniva sottoposto ad alcoltest;Tar 2024-personale dell’Arma aveva sottoposto l’odierno ricorrente ad alcoltest e, riscontrandone l’esito positivo, aveva proceduto nei suoi confronti al ritiro della patente ed al sequestro amministrativo dell’autovettura.Tar 2024-Sul piano fattuale va evidenziato che il ricorrente, colto su strada in evidente stato di ebbrezza alla guida di veicolo a motore, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con alcoltest.Tar 2024-"Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Motorizzazione Civile di Pesaro e Urbino ha disposto nei sui confronti la revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada."Tar 2024-"non ricorrono i dedotti vizi di difetto di istruttoria essendosi l’Amministrazione basata sul drug test il cui esito è stato confermato dalle controanalisi, mentre l’esito delle analisi sul capello, successivamente effettuato, non inficiano le risultanze pregresse;"Consiglio di Stato 2024-"respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento, adottato in data 22 gennaio 2022, di divieto detenzione armi e materiali esplodenti ex art. 39, Tulps n. 773 del 1931, conseguente al rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento orale emesso dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009."Consiglio di Stato 2024-Destituite di fondamento sono le censure relative all’omesso esame, da parte del giudice di prime cure, delle doglianze finalizzate a contestare la mancata comunicazione alla Prefettura dell’assunzione di personale alle proprie dipendenze, il rinvenimento di materiale custodito senza la minima diligenza richiesta nonché l’omessa annotazione, nel registro ex art. 55 TULPS, di materiale esplodente.Consiglio di Stato 2024-Con riferimento, invece, alle altre censure dedotte, si osserva preliminarmente che il provvedimento prefettizio impugnato è stato adottato perché è stata accertata la presenza nell’armeria dell’appellante di armi non tracciate e in numero superiore a quello consentito e trova motivazione nell’avvenuto deferimento del ricorrente all’Autorità Giudiziaria ordinaria per i reati di cui agli artt. 697 c.p. 35 e art. 38 TULPS, circostanza ritenuta incidere negativamente sulla completa affidabilità dello stesso.Consiglio di Stato 2024-I provvedimenti da adottarsi dal Comune, su richiesta del Prefetto, ai sensi del citato art. 19, in riferimento all’art. 100 del TULPS, sono infatti caratterizzati da una riconosciuta finalità di tutela preventiva dell’ordine pubblico, necessitata dal rischio oggettivo per la sicurezza dei cittadini ritenuto dall’autorità preposta.Consiglio di Stato 2024-"l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, di per sé, evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del TULPS”
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