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giovedì 16 gennaio 2014

Ris. 15-1-2014 n. 9/E Interpello - Art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta dibollo su ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.

Ris. 15-1-2014 n. 9/E
Interpello - Art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta dibollo su ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 15 gennaio 2014, n. 9/E (1).

Interpello - Art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta dibollo su ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
 
Quesito
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente


QUESITO


ALFA chiede di conoscere il corretto trattamento applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali rese all'utenza.
ALFA fa presente che, in applicazione della previsione recata dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, “Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni; ...”.
Le prestazioni ambulatoriali, raggruppate secondo le branche specialistiche ai fini dell'applicazione dei limiti di prescrivibilità per ricetta e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, sono elencate nell’Allegato n. 3 al D.M. 22 luglio 1996 ("Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe").
L'importo massimo del ticket da corrispondere è stato fissato dalla citata L. n. 724 del 1994 in Euro 36,15 a ricetta (“adesso Euro 46,15 con l'aggiunta della quota fissa di Euro 10,00”).
Dal combinato disposto delle norme fin qui menzionate discende che per determinate prestazioni (nella fattispecie esami di laboratorio) il medico deve compilare più ricette e accade con frequenza che l'importo complessivo del ticket a carico dell'utente, derivante dalla somma degli importi delle singole ricette, superi il tetto di Euro 77,47.
Si chiede di conoscere se in relazione a tali ricevute deve essere corrisposta l’imposta di bollo.
ALFA segnala, al riguardo, che le Aziende Sanitarie dell'Area Genovese adottano due differenti procedure per la registrazione economica delle prestazioni:
a) suddivisione delle ricevute di pagamento in funzione del numero di ricette registrate;
b) raggruppamento delle prestazioni presenti nelle varie ricette registrate in un'unica ricevuta di pagamento in ossequio alla unitarietà dell'operazione, che prescinde dal numero di esami prescritti dal Medico richiedente.
I soggetti che emettono ricevute distinte, ciascuna di importo inferiore o pari ad Euro 46,15, non superando l’importo di euro 77,47 non applicano l’imposta di bollo, mentre detta imposta viene in genere applicata dai soggetti che emettono una ricevuta riepilogativa comprensiva di più ticket.
 
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA ha fin qui adottato la soluzione b), ma un utente ha eccepito che l'applicazione dell’imposta di bollo non fosse corretta ed ha presentato un esposto al Difensore Civico Regionale.
 
Parere dell’Agenzia delle entrate
L'art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 (importo così determinato dall'art. 7-bis, comma 3, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, a decorrere dal 26 giugno 2013) per ogni esemplare di "(...) ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
Inoltre, la nota 2 all'art. 13 citato, prevede che l'imposta non è dovuta - tra gli altri casi - “a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) ...”.
In deroga alle previsioni recate dalla Tariffa, tuttavia, nella Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (e in leggi speciali) sono previste specifiche ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo degli atti e documenti elencati nella Tariffa.
Ai fini in esame, rileva, in particolare la previsione recata dall'art. 9 della Tabella B, annessa al citato decreto presidenziale, che esenta dal pagamento dell'imposta gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi.
A parere della scrivente, nell’ambito applicativo di tale disposizione devono essere ricondotte anche le ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario, oggetto del presente quesito, in quanto detto pagamento concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l'assistenza sanitaria.
L’art. 1 del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 - Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica - prevede, infatti, che “Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure ...”.
Il versamento del ticket rappresenta, dunque, una contribuzione obbligatoria richiesta ai cittadini per la partecipazione alla spesa sanitaria.
Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria, ancorché sulla base di previgenti disposizioni che regolavano la partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria, tra l’altro, con la risoluzione 21 luglio 1990, n. 390755 e risoluzione 16 maggio 1986, n. 300788.
In particolare, con la risoluzione n. 311596 del 24 giugno 1982, è stato precisato che: “la partecipazione alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio posta a carico degli assistiti deve considerarsi quale versamento integrativo ai contributi obbligatori dovuti a norma di legge per ottenere l'assistenza sanitaria e costituisce l'ineliminabile collegamento strumentale della prestazione in esame all'accertamento diagnostico.
Ciò stante, nel concordare con le suddette considerazioni, lo scrivente ritiene di confermare quanto già precisato in altre occasioni in ordine al riconoscimento del beneficio tributario dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per gli atti concernenti strettamente i rapporti tra l'ente cui incombe l'obbligo di fornire le prestazioni e gli assistiti, anche quando le prestazioni stesse sono rese, di fatto, a mezzo dei gabinetti specialistici convenzionati.
Si è del parere, pertanto, che le ricevute rilasciate agli assistiti in occasione del pagamento della partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'art. 12 della L. 26 aprile 1982, n. 181, sono esenti dal tributo di bollo, in applicazione dell'art. 9 della Tabella allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.”.
Con riferimento al quesito posto, si precisa, dunque, che le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla L. n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l'importo sia superiore al limite di euro 77,47, previsto dall’art. 13 della citata Tariffa.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa A, parte I, art. 13
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella B, art. 9
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11

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