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giovedì 16 gennaio 2014

I.N.P.S. Circ. 15-1-2014 n. 4 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni - art. 65 L. n. 448 del 1998 modificato dall'art. 13 L. n. 97 del 2013. Estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 15-1-2014 n. 4
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni - art. 65 L. n. 448 del 1998 modificato dall'art. 13 L. n. 97 del 2013. Estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Circ. 15 gennaio 2014, n. 4 (1).

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni - art. 65 L. n. 448 del 1998 modificato dall'art. 13 L. n. 97 del 2013. Estensione del diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
 
 
Ai

Dirigenti centrali e periferici
 
Ai

Responsabili delle agenzie
 
Ai

Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 
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e, p.c.:
Al
Presidente
 
Al

Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 
Al

Magistrato della corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
 
Ai

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 
Al

Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 
Ai

Presidenti dei comitati regionali
 
Ai

Presidenti dei comitati provinciali
 
L'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori ai sensi degli art. 65 L. n. 448 del 1998, art. 80, comma 5, L. n. 388 del 2000 e art. 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452 del 2000, è una prestazione familiare concessa ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. Tali norme hanno espressamente previsto che il richiedente sia cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano. Successivamente, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, è stato esteso il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (circolare n. 9 del 2010).
Si segnala che di recente, a conferma di quanto già previsto, la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 196 del 2013 (pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 65 della L. n. 448 del 1998, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Monza con ordinanza del 9 marzo 2011.
Pertanto, finora l'Inps, nel recepire le disposizioni ministeriali, ha ribadito (Msg. n. 8468 del 16 maggio 2012, Msg. n. 7990 del 15 maggio 2013, Msg. n. 12962 del 9 agosto 2013) che la normativa vigente dispone che l'assegno di cui all'art. 65 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, viene concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (Art. 80 L. n. 388 del 2000).
Peraltro, poiché, come previsto sempre dall'art. 65 della L. n. 448 del 1998, comma 2, "l'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base dei dati forniti dai Comuni" l'Istituto ha dato seguito ai mandati di pagamento per le prestazioni di cui trattasi disposti dai Comuni di residenza dei cittadini richiedenti.
Nel frattempo, la problematica dell'estensione del trattamento di cui trattasi ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è stata affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha avanzato una proposta normativa in tal senso, attuata con la L. 6 agosto 2013, n. 97.
Tale norma, infatti, all'art. 13 riporta le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in relazione alla procedura di infrazione 2013/4009, disponendo, al comma 1, che "all'art. 65, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 le parole "cittadini italiani residenti" sono sostituite dalla seguenti: "Cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente""
Al comma 2 dell'art. 65 della L. n. 448 del 1998 si precisa, inoltre, che l'assegno di cui al comma 1 è concesso dai Comuni ed è corrisposto a domanda.
Nell'art. 16 comma 1 del citato D.P.C.M. n. 452 del 2000 viene disposto, altresì, che la domanda per l'assegno per il nucleo familiare può essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, a condizione che i requisiti previsti siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.
A far data dal 2013, pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
I Comuni potranno, conseguentemente, accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013.
I comuni procederanno, altresì, a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1 luglio 2013.


Il Direttore generale
Nori
 
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65
L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 13

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