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giovedì 16 gennaio 2014

Ministero dell'interno Circ. 4-12-2013 n. 24/2013 Art. 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato n. 04377/13 del 24 ottobre 2013, reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013.

Ministero dell'interno
Circ. 4-12-2013 n. 24/2013
Art. 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato n. 04377/13 del 24 ottobre 2013, reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

Circ. 4 dicembre 2013, n. 24/2013 (1).
Art. 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato n. 04377/13 del 24 ottobre 2013, reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
 
   
Ai
 

Sigg. Prefetti della Repubblica
      

Loro sedi
   

Al
 

Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
   

Al
 

Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
   

Al
 

Sig. Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
      

Servizio affari di prefettura
      

Aosta
      

Piazza della Repubblica, 15
e, p.c.:
 

Al
 

Commissario dello Stato per la Regione siciliana
      

Palermo
   

Al
 

Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
      

Cagliari
   

Al
 

Ministero degli affari esteri
      

Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
      

Roma
   

Al
 

Ministero della giustizia
      

Ufficio legislativo
      

Roma
   

Al
 

Gabinetto dell'On. Ministro
      

Sede
   

All’
 

Ispettorato generale di amministrazione
      

Via Cavour, 6
      

Roma
   

Alla
 

S.S.A.I.
      

Uffici della documentazione generale e statistica
      

Via Cavour, 6
      

Roma
   

All’
 

Ufficio I
      

Gabinetto del capo dipartimento affari interni e territoriali
      

Sede
   

All’
 

Anci
      

Via dei Prefetti, 46
      

Roma
   

All’
 

Anusca
      

Via dei Mille, 35 E/F
      

Castel S. Pietro Terme (BO)
   

Alla
 

DeA - Demografici associati
      

c/o Amministrazione comunale
      

V.le Comaschi, 1160
      

Cascina (PI)
  

 
Come è noto, l'art. 116 del codice civile, al primo comma, prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.
È, inoltre, noto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, sollevata in via incidentale in riferimento all'art. 2 della Costituzione, ha svolto la considerazione, tra le altre, che il nulla osta ivi contemplato è documento che nella maggior parte dei casi non limita bensì facilita l'esercizio della libertà matrimoniale.
Alcuni uffici dello stato civile, competenti a ricevere ed esaminare le richieste degli stranieri di pubblicazione di matrimonio ai fini della celebrazione in Italia, hanno qui rappresentato di avere incontrato, in epoca recente, difficoltà nell'applicazione e nella esatta osservanza della previsione di cui al primo comma dell'art. 116 citato, in sede di valutazione del tenore letterale degli atti formati dalle autorità degli Stati stranieri dei nubendi.
Circa la corretta interpretazione del riferimento, ivi posto, al concetto di "nulla osta", è stato in particolare sollevato il dubbio secondo cui tale espressione potrebbe essere intesa in senso letterale, rendendo necessaria una vera e propria dichiarazione di assenza di impedimenti, ovvero si debba ritenere sufficiente che dalla dichiarazione risulti che non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio in base al proprio ordinamento.
Questo Dipartimento ha quindi sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 04377/13 del 24 ottobre 2013, reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013 (che si unisce in copia).
Nel parere, è posto primariamente in rilievo che la Corte costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimità di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Tale pronuncia costituzionale, nell'analisi svolta dall'Alto Consesso, sottintende una nozione sostanziale del concetto di nulla-osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione - in qualunque forma resa - dell'assenza di impedimenti matrimoniali in base alla legge nazionale dello straniero.
La Sezione precisa che, tuttavia, questo non significa affatto propugnare un'esegesi non letterale della formula "nulla-osta", ma, semplicemente, riconoscere che tale atto nei diversi ordinamenti può assumere un nome ed una forma differenti e che è del tutto logico che quando si faccia riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, si guardi al contenuto effettivo dello stesso.
Il parere conclude, quindi, che non può subordinarsi un diritto fondamentale dell'individuo, quale la libertà matrimoniale, protetto tanto dal diritto internazionale e dell'Unione europea, quanto dalla Costituzione italiana, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto e che, pertanto, è necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall'autorità estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio a prescindere dalle formule testuali impiegate.
È quindi cura degli ufficiali di stato civile, nell'esercizio dei compiti in materia di pubblicazione del matrimonio, anche in ossequio al citato parere, valutare che la dichiarazione dell'autorità estera consenta di ritenere accertata l'effettiva assenza di ostacoli alla celebrazione.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare e del relativo allegato, ringraziando per la consueta, fattiva collaborazione.




Il Direttore centrale
Giovanna Menghini

Allegato

Repubblica Italiana

Consiglio di Stato

Sezione Prima Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2013

Numero Affare 03164/2013

Oggetto: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, quesito relativo all'interpretazione dell'art. 116 c.c.

La Sezione

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. .... n. ..... in data 2 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

Premesso:

Il Ministero dell'interno chiede al Consiglio di Stato un parere sull'esatta interpretazione dell'art. 116 c.c., nella parte in cui si riferisce al "nulla osta" al matrimonio.
Il Ministero solleva, infatti, il dubbio ermeneutico secondo cui tale espressione potrebbe essere intesa in senso letterale, sì da rendersi necessario una vera e propria dichiarazione di assenza di impedimenti, sia in senso logico-sistematico e teleologico, nel senso che, al di là del nomen iuris o della formale certificazione dell'assenza di impedimenti, dalla dichiarazione risulti che non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio in base al proprio ordinamento.
Il Ministero evidenzia come un'interpretazione di stampo sostanzialistico potrebbe pregiudicare la certezza delle relazioni giuridiche in questo settore lasciando l'ufficiale di stato civile privo di parametri sicuri onde esercitare nella varietà dei casi concreti, il proprio potere di negare la pubblicazione.

Considerato:

La Sezione ritiene che il dubbio proposto non abbia ragion d'essere. L'art. 116 c.c. stabilisce, per quel che interessa, che "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiaratone dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".
La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimità di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale rilevando l'erroneità del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. n. 218/1995.

Tale pronuncia sottintende una nozione sostanziale del concetto di nulla-osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione - in qualunque forma resa - dell'assenza di impedimenti matrimoniali in base alla legge nazionale dello straniero. Ciò, però, non significa affatto propugnare un'esegesi non letterale della formula "nulla-osta", ma, semplicemente, riconoscere che tale atto nei diversi ordinamenti può assumere un nome ed una forma differenti. È del tutto logico che, quando si faccia riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, si guardi al contenuto effettivo dello stesso.
In definitiva, è necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorità estera, accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.
Non può, infatti, subordinarsi un diritto fondamentale dell'individuo, quale la libertà matrimoniale, protetto tanto dal diritto internazionale e dell'Unione europea, quanto dalla Costituzione italiana, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto.

P.Q.M.

esprime il parere nei sensi di cui in motivazione

L'Estensore
Francesco Bellomo

Il Presidente
Giuseppe Barbagallo

Il Segretario
Giovanni Mastrocola

c.c. art. 116

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