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giovedì 16 gennaio 2014

Ministero dell'interno Circ. 27-12-2013 n. DCPREV/17383 D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi". Art. 11 - Deroghe.

Ministero dell'interno
Circ. 27-12-2013 n. DCPREV/17383
D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi". Art. 11 - Deroghe.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.

Circ. 27 dicembre 2013, n. DCPREV/17383 (1).
D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi". Art. 11 - Deroghe.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi.
 
Alle
 

Direzioni regionali dei Vigili del fuoco
Ai
 

Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
   

Loro sedi
 

 
Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che «ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendio, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento - omissis - con le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577».
Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle «prescrizioni contenute nel presente decreto», sentito in proposito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità.
Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di "ammissibilità" forniti dalla lettera circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo.

Il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco



Pini

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, art. 21
D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, art. 1
D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, art. 11
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 7
Lett.Circ. 20 maggio 2010, n. 8269

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