Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-04815
presentato daInterrogazione a risposta scritta 4-04815
LENZI Donata
testo di
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228
LENZI e CARLO GALLI. — Al Ministro della salute, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
la Lila, Lega italiana per la lotta contro l'Aids, «ha più volte denunciato il fatto che tutti i bandi del ministero della Difesa, per qualsiasi ruolo in qualsiasi Corpo, sono ora riservati a persone in grado di produrre un test Hiv dall'esito negativo, e che l'introduzione del test Hiv periodico obbligatorio per tutti dipendenti delle Forze armate ha provocato forti timori in merito alla conservazione del posto di lavoro»;
in base all'articolo 32, comma 2, della Costituzione italiana nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge;
l'articolo 5 della legge n. 135 del 1990 «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» dispone che «l'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità; fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività; nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate; la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti; l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro»;
sempre in base alla legge n. 135 del 1990 articolo 6 «È vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività»;
relativamente ai citati articoli della legge n. 135 del 1990, la Corte costituzionale con sentenza n. 218 del 1994 giustificando l'esecuzione di accertamenti sanitari allorquando vi sia necessità di contemperamento delle esigenze dei singoli con gli interessi della comunità, consistenti in particolare nella salute collettiva e nella protezione dei terzi, alla luce dei principi costituzionali contenuti nell'articolo 32 della Costituzione, ha parzialmente mutato il quadro normativo, ma ha comunque precisato che, anche in tali limitati casi in cui è consentito effettuare accertamenti volti alla rilevazione dell'infezione da HIV, non debba mai trattarsi di «controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti sia nel contenuto degli esami. Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dell'idoneità all'espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse è, o intende essere, addetto». La Corte più avanti precisa altresì che i trattamenti sanitari trovano sempre un limite invalicabile nel rispetto della dignità della persona, anche al fine di «...contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione» la norma internazionale dell'ILO del 17 giugno 2010 ribadisce, peraltro, il divieto di esecuzione del test HIV in qualsiasi settore lavorativo, comprese Forze Armate, di polizia e corpi di vigilanza –:
quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano assumere per garantire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, le procedure di selezione del personale della difesa. (4-04815)
la Lila, Lega italiana per la lotta contro l'Aids, «ha più volte denunciato il fatto che tutti i bandi del ministero della Difesa, per qualsiasi ruolo in qualsiasi Corpo, sono ora riservati a persone in grado di produrre un test Hiv dall'esito negativo, e che l'introduzione del test Hiv periodico obbligatorio per tutti dipendenti delle Forze armate ha provocato forti timori in merito alla conservazione del posto di lavoro»;
in base all'articolo 32, comma 2, della Costituzione italiana nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge;
l'articolo 5 della legge n. 135 del 1990 «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» dispone che «l'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità; fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività; nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate; la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti; l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro»;
sempre in base alla legge n. 135 del 1990 articolo 6 «È vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività»;
relativamente ai citati articoli della legge n. 135 del 1990, la Corte costituzionale con sentenza n. 218 del 1994 giustificando l'esecuzione di accertamenti sanitari allorquando vi sia necessità di contemperamento delle esigenze dei singoli con gli interessi della comunità, consistenti in particolare nella salute collettiva e nella protezione dei terzi, alla luce dei principi costituzionali contenuti nell'articolo 32 della Costituzione, ha parzialmente mutato il quadro normativo, ma ha comunque precisato che, anche in tali limitati casi in cui è consentito effettuare accertamenti volti alla rilevazione dell'infezione da HIV, non debba mai trattarsi di «controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti sia nel contenuto degli esami. Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dell'idoneità all'espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse è, o intende essere, addetto». La Corte più avanti precisa altresì che i trattamenti sanitari trovano sempre un limite invalicabile nel rispetto della dignità della persona, anche al fine di «...contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione» la norma internazionale dell'ILO del 17 giugno 2010 ribadisce, peraltro, il divieto di esecuzione del test HIV in qualsiasi settore lavorativo, comprese Forze Armate, di polizia e corpi di vigilanza –:
quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano assumere per garantire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, le procedure di selezione del personale della difesa. (4-04815)
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