IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare";
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare
l'articolo 2, comma 4-bis, il quale prevede che, al fine di
potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino
del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli
esseri umani nonche' la protezione delle vittime, anche per far
fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto
1988, n. 400, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in
servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della
guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2,
possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo
aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalita' stabilite dal
Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al
comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
cui al comma 1 devono essere:
a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o
specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione navale o di
comandante di unita' navale;
2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di
elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera
o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni,
in un incarico nel comparto aeronavale del Corpo della guardia di
finanza.
Art. 2
1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1
transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza
con il grado e l'anzianita' posseduta nel ruolo normale del medesimo
Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con uguale
o maggiore anzianita'.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero agli organici
del ruolo normale ovvero la cui promozione sia stata disposta, ai
sensi della vigente normativa, in eccedenza all'organico del proprio
grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale la
posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 29 e 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e
all'articolo 909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
colonnelli transitati nel ruolo aeronavale sono computati nelle
consistenze organiche del ruolo normale fino al collocamento in
congedo ovvero fino all'atto della promozione al grado superiore.
4. Per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento
al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del
transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del
presente decreto non e' richiesto l'assolvimento dei periodi minimi
di comando e delle attribuzioni specifiche previsti per il grado
rivestito. Nei confronti di tali ufficiali non si applica la
limitazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
5. I colonnelli transitati nel ruolo aeronavale ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, non possono conseguire in tale ruolo
promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data del
transito.
Art. 3
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza dispone, con
propria determinazione, il transito di cui all'articolo 2 ovvero il
diniego al transito in caso di mancanza dei requisiti previsti
dall'articolo 1, comma 2.
Art. 4
1. Dall'applicazione del presente decreto non possono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 aprile 2014
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero dell'economia e finanze,
registrazione prev. n. 1558
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