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sabato 17 maggio 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 aprile 2014, n. 77 Regolamento concernente le modalita' di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. (14G00091) (GU n.113 del 17-5-2014) Vigente al: 1-6-2014



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2014, n. 77 
Regolamento concernente le modalita' di transito degli ufficiali  del
ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale
del medesimo Corpo. (14G00091) 
(GU n.113 del 17-5-2014)
 
 Vigente al: 1-6-2014  
 
 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  "Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, concernente "Regolamento recante norme per  la  determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della  guardia  di  finanza,  ai
sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  "Codice
dell'ordinamento militare"; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013,  n.  114,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in  particolare
l'articolo  2,  comma  4-bis,  il  quale  prevede  che,  al  fine  di
potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori  nel  bacino
del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta  degli
esseri umani nonche' la  protezione  delle  vittime,  anche  per  far
fronte  alle  esigenze  connesse  alle  missioni  internazionali,  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle  legge  23  agosto
1988, n. 400, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali  nel  settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i  capitani  in
servizio permanente effettivo  del  ruolo  normale  del  Corpo  della
guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti  al  comma  2,
possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  domanda  irrevocabile  di  transito   nel   ruolo
aeronavale del medesimo Corpo  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Comando Generale della Guardia di finanza. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli  ufficiali  di  cui  al
comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda  di
cui al comma 1 devono essere: 
    a)  in  possesso  di  almeno  uno   dei   seguenti   brevetti   o
specializzazioni: 
      1) specializzazione di  comandante  di  stazione  navale  o  di
comandante di unita' navale; 
      2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di
elicottero; 
      3) specialista di elicottero o di aeroplano; 
    b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della  carriera
o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi  quattro  anni,
in un incarico nel comparto aeronavale del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
                               Art. 2 
 
  1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  1
transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della  guardia  di  finanza
con il grado e l'anzianita' posseduta nel ruolo normale del  medesimo
Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con  uguale
o maggiore anzianita'. 
  2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero  agli  organici
del ruolo normale ovvero la cui promozione  sia  stata  disposta,  ai
sensi della vigente normativa, in eccedenza all'organico del  proprio
grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale  la
posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 29 e 30 del decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.  69  e
all'articolo 909 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  i
colonnelli transitati  nel  ruolo  aeronavale  sono  computati  nelle
consistenze organiche del  ruolo  normale  fino  al  collocamento  in
congedo ovvero fino all'atto della promozione al grado superiore. 
  4. Per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento
al grado immediatamente superiore a  quello  rivestito  all'atto  del
transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del
presente decreto non e' richiesto l'assolvimento dei  periodi  minimi
di comando e delle attribuzioni  specifiche  previsti  per  il  grado
rivestito.  Nei  confronti  di  tali  ufficiali  non  si  applica  la
limitazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
  5.  I  colonnelli  transitati  nel  ruolo   aeronavale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma  1,  non  possono  conseguire  in  tale  ruolo
promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data  del
transito. 
                               Art. 3 
 
  1. Il Comandante generale della Guardia  di  finanza  dispone,  con
propria determinazione, il transito di cui all'articolo 2  ovvero  il
diniego al transito  in  caso  di  mancanza  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 1, comma 2. 
                               Art. 4 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non possono in ogni  caso
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 14 aprile 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014 
Ufficio  di  controllo  atti  Ministero  dell'economia   e   finanze,
registrazione prev. n. 1558 

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