Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-02764
presentato daInterrogazione a risposta in commissione 5-02764
DELLA VALLE Ivan
testo di
Lunedì 12 maggio 2014, seduta n. 226
DELLA VALLE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 19 settembre 2001, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato con la Raccomandazione Rec(2001)10 il Codice europeo di etica per la polizia;
l'articolo 45 di tale codice prevede che «di norma, nel corso di un intervento, il personale di polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio grado e la propria identità professionale»; nel commento a tale punto viene spiegato, tra l'altro, che «il requisito per cui il personale di polizia deve di norma dimostrare la propria identità professionale prima, durante o dopo un intervento, è strettamente legata alla responsabilità personale degli operatori di polizia per azioni/omissioni. Senza la possibilità di identificare il singolo agente, la responsabilità personale, dal punto di vista dei cittadini, diventa un concetto vuoto. È chiaro che l'implementazione di tale regola deve bilanciare l'interesse del pubblico e la sicurezza del personale di polizia in base ad ogni singolo caso specifico. Va sottolineato che l'identificazione di un membro della polizia non implica necessariamente che ne venga divulgato il nome»;
nel corso di alcune manifestazioni, degenerate in disordini e scontri tra le forze dell'ordine ed i manifestanti, è accaduto che alcuni appartenenti alle forze di polizia abbiano ecceduto nell'uso della forza e nel loro ruolo di tutori della legge, causando anche lesioni a cittadini inermi;
detti comportamenti penalmente rilevanti, oltre a creare sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, sono anche fonte di disagio tra lo stesso personale delle forze di polizia che può essere oggetto di indagine ancorché non abbia partecipato ai fatti –:
se non ritenga opportuno procedere in via regolamentare all'introduzione di un codice identificativo alfanumerico che, nel rispetto dellaprivacy dei singoli, consenta alle autorità preposte il riconoscimento di quegli operatori di polizia che si rendano colpevoli di detti eccessi, al fine di tutelare sia i cittadini che manifestano pacificamente, sia gli agenti che non sono responsabili di tali degenerazioni. (5-02764)
il 19 settembre 2001, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato con la Raccomandazione Rec(2001)10 il Codice europeo di etica per la polizia;
l'articolo 45 di tale codice prevede che «di norma, nel corso di un intervento, il personale di polizia deve essere in condizione di dimostrare il proprio grado e la propria identità professionale»; nel commento a tale punto viene spiegato, tra l'altro, che «il requisito per cui il personale di polizia deve di norma dimostrare la propria identità professionale prima, durante o dopo un intervento, è strettamente legata alla responsabilità personale degli operatori di polizia per azioni/omissioni. Senza la possibilità di identificare il singolo agente, la responsabilità personale, dal punto di vista dei cittadini, diventa un concetto vuoto. È chiaro che l'implementazione di tale regola deve bilanciare l'interesse del pubblico e la sicurezza del personale di polizia in base ad ogni singolo caso specifico. Va sottolineato che l'identificazione di un membro della polizia non implica necessariamente che ne venga divulgato il nome»;
nel corso di alcune manifestazioni, degenerate in disordini e scontri tra le forze dell'ordine ed i manifestanti, è accaduto che alcuni appartenenti alle forze di polizia abbiano ecceduto nell'uso della forza e nel loro ruolo di tutori della legge, causando anche lesioni a cittadini inermi;
detti comportamenti penalmente rilevanti, oltre a creare sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, sono anche fonte di disagio tra lo stesso personale delle forze di polizia che può essere oggetto di indagine ancorché non abbia partecipato ai fatti –:
se non ritenga opportuno procedere in via regolamentare all'introduzione di un codice identificativo alfanumerico che, nel rispetto dellaprivacy dei singoli, consenta alle autorità preposte il riconoscimento di quegli operatori di polizia che si rendano colpevoli di detti eccessi, al fine di tutelare sia i cittadini che manifestano pacificamente, sia gli agenti che non sono responsabili di tali degenerazioni. (5-02764)
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