Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-04846
presentato daInterrogazione a risposta scritta 4-04846
RIZZO Gianluca
testo di
Venerdì 16 maggio 2014, seduta n. 230
RIZZO, CORDA, ARTINI, PAOLO BERNINI eCURRÒ. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, «Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti», il Corpo delle capitanerie di porto/Guardia costiera esercita le competenze relative alla materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge ed altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso, utilizzando i fondi di bilancio assegnati relativamente alla missione istituzionale «Ordine pubblico e sicurezza per il controllo dei mari, nei porti e sulle coste», svolgendo inoltre, in regime di avvalimento, le attività ad esso conferite nei settori riconducibili al competente dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici dello stesso ministero;
nell'ambito di tali funzioni il Corpo delle capitanerie di porto/guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche (direzioni marittime, compartimenti marittimi ed uffici minori) oltre svolgere la funzione di autorità marittima ai sensi del Codice della navigazione, ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per le importanti funzioni di ricerca e salvataggio in mare sempre ai sensi dello stesso testo unico della Navigazione nonché di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del Codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 442 ed altre leggi speciali;
sempre per conto dello stesso Dicastero, il Corpo delle capitanerie di porto esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di pubblica sicurezza in materia di prevenzione da minacce ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203; polizia nei porti ed in corso di navigazione; sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del Codice della navigazione e nei termini di cui all'articolo 82 dello stesso testo, sulle navi in porto e in corso di navigazione in mare territoriale; polizia marittima, demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di poliziaamministrativa; personale marittimo, regime amministrativo della nave; diporto nautico; soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne; attività portuali nei porti in cui non sia istituita un'autorità portuale; servizi tecnico-nautici; sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; attività ispettiva in funzione di Port State control Flag State rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche; indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamenti da combustibili della navi, nonché altre materie previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali che rimandano al Corpo specifiche punizioni;
ai sensi dell'articolo 135 del Testo unico dell'ordinamento militare «Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare»; il Corpo delle capitanerie di porto dipende dal dicastero dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 8 legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. In dipendenza di ciò, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, lo stesso Corpo esercita le seguenti funzioni:
nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme di diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque da zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per i fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; provvede ai sensi degli articoli 135, 2ocomma e 195, 5o comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia e tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti e degli smaltimenti illegali di rifiuti; esercita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza delle acque marine protette e sulle acque di reperimento; ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta la violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo; per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica, a livello di compartimento marittimo opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base delle direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
ai sensi dell'articolo 136 del Testo unico sull'ordinamento militare «Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» il Corpo delle capitanerie di porto guardia costiera dipende funzionalmente dal suddetto dicastero ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 135, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima e in dipendenza di ciò esercita le seguenti funzioni: direzione, vigilanza, e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965 n. 963; attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro nazionale di controllo della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della costituzione; vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alla provvidenze in materia di pesca, in base alla pianificazione e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari; verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; partecipa, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative disposte dai competenti organi comunitari;
ai sensi dell'articolo 137 del Testo unico sull'ordinamento militare «Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri» il Corpo delle capitanerie di porto/guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni: esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 202, n. 189; concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi; attua le competenze ad esso demandatole in materia di disciplina del collocamento della gente di mare;
ai sensi dell'articolo 138 del Testo unico militare, tutte le funzioni di cui sopra, sia a livello centrale che periferico, sono assolte dal Corpo delle capitanerie di porto mediante proprie risorse umane e strumentali; risorse strumentali messe a disposizione sul capitolo «Ordine pubblico e sicurezza per il controllo dei mari nei porti e sulle coste» dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Centro di responsabilità amministrativa o di «Costo» presso il Comando generale ed i centri di «Spesa» presso le direzioni marittime per le capitanerie di porto, in funzione del perseguimento di precisi obiettivi ed indirizzi generali stabiliti annualmente dallo stesso Ministero e verificati costantemente a mezzo di rilevazioni statistiche sul controllo di gestione (SIGEST e COGESTAT);
i residuali compiti di natura militare svolti dal Corpo delle capitanerie di porto per conto della difesa, peraltro senza la gestione di alcun capitolo di bilancio, fondo, ma anche target o obiettivo da raggiungere, sono quelli di natura prettamente bellica o emergenziale ben elencati nella pubblicazione edita dallo Stato maggiore marina denominata «SMM-147» (che richiama l'articolo 132 del Codice dell'ordinamento militare) e precisamente: supporto all'attività della flotta militare; pattugliamento acque costiere; controllo navi sospette, controllo traffico mercantile a fini militari, attività di intelligence, concorso alla difesa costiera, difesa militare dei porti, preparazione del personale addetto ai servi portuali e alle operazioni di carico e scarico merci per interventi in caso di guerra, requisizione unità mercantili, organizzazione dei convogli in tempo di guerra, militarizzazione degli equipaggi delle unità mercantili requisiti, servizio di leva (sospeso) reclutamento e mobilitazione marittima, concorso nella gestione fari e segnalamenti marittimi, partecipazione alle operazioni di assistenza e soccorso nelle emergenze nazionali ed internazionali, partecipazioni alle missioni di supporto nella pace in materia di controllo del traffico mercantile e dei porti;
ai sensi dell'articolo 6 della stessa pubblicazione SMM-147 (articolo 132 del Codice sull'ordinamento militare) le direzioni marittime e le capitanerie di porto dipendono, per i servizi attinenti alla marina militare, dal Comando marittimo dell'area di giurisdizione e che, per quanto concerne la documentazione caratteristica, il Comandante marittimo della marina è compilatore del direttore marittimo e 1o revisore del Comandante delle capitanerie di porto;
l'attuale prassi valutativa, risalente addirittura all'istituzione dei Corpi della regia marina, è assoltain toto da parte della suddetta autorità militare della forza armata, ed è tale da rivolgere il giudizio valutativo non solo sui compiti militari assolti dalle direzioni marittime e dalle capitanerie di porto dipendenti per le attività di interesse militare ma anche per le attività che le citate autorità marittime assolvono per gli altri dicasteri e ciò senza avere alcuna competenza funzionale nelle materie che la legge assegna alla tutela degli stessi Ministeri –:
se, in luogo di tale prassi valutativa relativa ai comandanti delle capitanerie di porto e dei direttori marittimi, attualmente assolta quasi «in toto» da parte dell'autorità militare della forza armata stante i residuali compiti militari (talvolta effettivamente inesistenti in tempo di pace) ed in mancanza di obiettivi o target militari da raggiungere, di risorse da governare anche ai fini del controllo statistico di gestione (SIGEST e COGESTAT), ritengano opportuno, nell'interesse dello Stato ed in particolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli altri dicasteri di dipendenza funzionale del Corpo in relazione agli usi civili del mare, disporre per una diversa, coerente e più meritocratica procedura di valutazione caratteristica basata, anche ai fini della spending review, sui risultati raggiunti in funzione delle risorse realmente assegnate valorizzando, a tal fine, il ruolo del Comandante generale del Corpo, che, in quanto reale «manager», è l'unico soggetto istituzionale funzionalmente titolato, e quindi in grado di misurare la performance delle direzioni marittime e delle capitanerie di porto, avendo piena contezza delle risorse finanziarie e strumentali e degli obiettivi assegnati a tali comandi, sulla base delle direttive politiche dei Ministri che, per gli usi civili del mare, funzionalmente si avvalgono del Corpo delle capitanerie di porto e pertanto, in relazione a ciò, debba essergli riconosciuta la funzione di «compilatore» per la valutazione dei direttori marittimi (e 1o revisore il Capo di Stato maggiore della Marina) e «1o revisore» per la valutazione dei comandanti delle capitanerie di porto. (4-04846)
ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, «Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti», il Corpo delle capitanerie di porto/Guardia costiera esercita le competenze relative alla materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge ed altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso, utilizzando i fondi di bilancio assegnati relativamente alla missione istituzionale «Ordine pubblico e sicurezza per il controllo dei mari, nei porti e sulle coste», svolgendo inoltre, in regime di avvalimento, le attività ad esso conferite nei settori riconducibili al competente dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici dello stesso ministero;
nell'ambito di tali funzioni il Corpo delle capitanerie di porto/guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche (direzioni marittime, compartimenti marittimi ed uffici minori) oltre svolgere la funzione di autorità marittima ai sensi del Codice della navigazione, ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per le importanti funzioni di ricerca e salvataggio in mare sempre ai sensi dello stesso testo unico della Navigazione nonché di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del Codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 442 ed altre leggi speciali;
sempre per conto dello stesso Dicastero, il Corpo delle capitanerie di porto esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie: comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di pubblica sicurezza in materia di prevenzione da minacce ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203; polizia nei porti ed in corso di navigazione; sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del Codice della navigazione e nei termini di cui all'articolo 82 dello stesso testo, sulle navi in porto e in corso di navigazione in mare territoriale; polizia marittima, demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di poliziaamministrativa; personale marittimo, regime amministrativo della nave; diporto nautico; soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne; attività portuali nei porti in cui non sia istituita un'autorità portuale; servizi tecnico-nautici; sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; attività ispettiva in funzione di Port State control Flag State rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche; indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamenti da combustibili della navi, nonché altre materie previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali che rimandano al Corpo specifiche punizioni;
ai sensi dell'articolo 135 del Testo unico dell'ordinamento militare «Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare»; il Corpo delle capitanerie di porto dipende dal dicastero dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 8 legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. In dipendenza di ciò, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, lo stesso Corpo esercita le seguenti funzioni:
nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme di diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque da zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per i fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; provvede ai sensi degli articoli 135, 2ocomma e 195, 5o comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia e tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti e degli smaltimenti illegali di rifiuti; esercita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza delle acque marine protette e sulle acque di reperimento; ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta la violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo; per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica, a livello di compartimento marittimo opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base delle direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
ai sensi dell'articolo 136 del Testo unico sull'ordinamento militare «Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» il Corpo delle capitanerie di porto guardia costiera dipende funzionalmente dal suddetto dicastero ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 135, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima e in dipendenza di ciò esercita le seguenti funzioni: direzione, vigilanza, e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965 n. 963; attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro nazionale di controllo della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della costituzione; vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alla provvidenze in materia di pesca, in base alla pianificazione e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari; verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; partecipa, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative disposte dai competenti organi comunitari;
ai sensi dell'articolo 137 del Testo unico sull'ordinamento militare «Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri» il Corpo delle capitanerie di porto/guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni: esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 202, n. 189; concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi; attua le competenze ad esso demandatole in materia di disciplina del collocamento della gente di mare;
ai sensi dell'articolo 138 del Testo unico militare, tutte le funzioni di cui sopra, sia a livello centrale che periferico, sono assolte dal Corpo delle capitanerie di porto mediante proprie risorse umane e strumentali; risorse strumentali messe a disposizione sul capitolo «Ordine pubblico e sicurezza per il controllo dei mari nei porti e sulle coste» dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Centro di responsabilità amministrativa o di «Costo» presso il Comando generale ed i centri di «Spesa» presso le direzioni marittime per le capitanerie di porto, in funzione del perseguimento di precisi obiettivi ed indirizzi generali stabiliti annualmente dallo stesso Ministero e verificati costantemente a mezzo di rilevazioni statistiche sul controllo di gestione (SIGEST e COGESTAT);
i residuali compiti di natura militare svolti dal Corpo delle capitanerie di porto per conto della difesa, peraltro senza la gestione di alcun capitolo di bilancio, fondo, ma anche target o obiettivo da raggiungere, sono quelli di natura prettamente bellica o emergenziale ben elencati nella pubblicazione edita dallo Stato maggiore marina denominata «SMM-147» (che richiama l'articolo 132 del Codice dell'ordinamento militare) e precisamente: supporto all'attività della flotta militare; pattugliamento acque costiere; controllo navi sospette, controllo traffico mercantile a fini militari, attività di intelligence, concorso alla difesa costiera, difesa militare dei porti, preparazione del personale addetto ai servi portuali e alle operazioni di carico e scarico merci per interventi in caso di guerra, requisizione unità mercantili, organizzazione dei convogli in tempo di guerra, militarizzazione degli equipaggi delle unità mercantili requisiti, servizio di leva (sospeso) reclutamento e mobilitazione marittima, concorso nella gestione fari e segnalamenti marittimi, partecipazione alle operazioni di assistenza e soccorso nelle emergenze nazionali ed internazionali, partecipazioni alle missioni di supporto nella pace in materia di controllo del traffico mercantile e dei porti;
ai sensi dell'articolo 6 della stessa pubblicazione SMM-147 (articolo 132 del Codice sull'ordinamento militare) le direzioni marittime e le capitanerie di porto dipendono, per i servizi attinenti alla marina militare, dal Comando marittimo dell'area di giurisdizione e che, per quanto concerne la documentazione caratteristica, il Comandante marittimo della marina è compilatore del direttore marittimo e 1o revisore del Comandante delle capitanerie di porto;
l'attuale prassi valutativa, risalente addirittura all'istituzione dei Corpi della regia marina, è assoltain toto da parte della suddetta autorità militare della forza armata, ed è tale da rivolgere il giudizio valutativo non solo sui compiti militari assolti dalle direzioni marittime e dalle capitanerie di porto dipendenti per le attività di interesse militare ma anche per le attività che le citate autorità marittime assolvono per gli altri dicasteri e ciò senza avere alcuna competenza funzionale nelle materie che la legge assegna alla tutela degli stessi Ministeri –:
se, in luogo di tale prassi valutativa relativa ai comandanti delle capitanerie di porto e dei direttori marittimi, attualmente assolta quasi «in toto» da parte dell'autorità militare della forza armata stante i residuali compiti militari (talvolta effettivamente inesistenti in tempo di pace) ed in mancanza di obiettivi o target militari da raggiungere, di risorse da governare anche ai fini del controllo statistico di gestione (SIGEST e COGESTAT), ritengano opportuno, nell'interesse dello Stato ed in particolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli altri dicasteri di dipendenza funzionale del Corpo in relazione agli usi civili del mare, disporre per una diversa, coerente e più meritocratica procedura di valutazione caratteristica basata, anche ai fini della spending review, sui risultati raggiunti in funzione delle risorse realmente assegnate valorizzando, a tal fine, il ruolo del Comandante generale del Corpo, che, in quanto reale «manager», è l'unico soggetto istituzionale funzionalmente titolato, e quindi in grado di misurare la performance delle direzioni marittime e delle capitanerie di porto, avendo piena contezza delle risorse finanziarie e strumentali e degli obiettivi assegnati a tali comandi, sulla base delle direttive politiche dei Ministri che, per gli usi civili del mare, funzionalmente si avvalgono del Corpo delle capitanerie di porto e pertanto, in relazione a ciò, debba essergli riconosciuta la funzione di «compilatore» per la valutazione dei direttori marittimi (e 1o revisore il Capo di Stato maggiore della Marina) e «1o revisore» per la valutazione dei comandanti delle capitanerie di porto. (4-04846)
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