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lunedì 30 novembre 2015

TAR: Non ha diritto all’indennità per i servizi esterni il personale militare spostato in altra sede ma sempre addetto a lavoro di ufficio




Un Brigadiere chiedeva il riconoscimento del diritto alla indennità, per aver prestato, con l’incarico di Brigadiere Capo, servizi all’esterno del reparto di appartenenza ( richiamando il Dpr 147/1990, art. 12). Il Tar si è pronunciato con la Sentenza n. 59/2010, nella quale ha chiarito che la normativa in questione stabilisce precise caratteristiche affinché i servizi possano considerarsi esterni. I servizi devono essere organizzati stabilmente in turni continuativi che coprono l’arco dell’intera giornata, devono essere svolti istituzionalmente all’esterno del reparto di appartenenza, per tutta la durata del turno e devono riguardare personale predeterminato, specificamente individuato. Inoltre, per “organizzazione in turni” si intendono tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione, con carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non ricoprano l’arco delle 24 ore, da coincidere per durata con l’orario obbligatorio giornaliero. La ratio dell’indennità in questione va individuata nell’esigenza di ristorare e compensare il personale che si trova a operare in condizioni di particolare disagio, quale l’esposizione a agenti atmosferici e a tutti i rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. Non rileva pertanto, l’attività svolta in esterno presso altre strutture o uffici. Il Tar ha anche specificato che la giurisprudenza ha affermato che “tenuto conto della ratio legis sopra evidenziata, non appare riconducibile alla previsione normativa in esame l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici. In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale. Nel caso di specie, nessuno dei servizi svolti dal ricorrente rientra nella normativa in esame. Quindi, se il personale è esposto a “rischi” ha diritto a una indennità, se, invece, il personale affronta i disagi connessi allo spostamento in ultra sede, niente indennità 
 
 

 

 

 

Tar Lazio Sez. Seconda - Sent. del 05.01.2010, n. 59

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2002, proposto da:
Z. Italo,

contro

Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Guardia di Finanza;
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’indennità dei servizi esterni di cui all’art. 12 del dpr_147_1990, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali per singoli ratei del credito retributivo;

- nonché per l’annullamento di ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO

Con ricorso notificato il 7 maggio 2002 e depositato il successivo 20 maggio, il ricorrente chiede il riconoscimento dell’indennità, prevista e disciplinata dall’art. 12 del D.P.R. n.147 del 1990, per aver prestato, con l’incarico di Brigadiere Capo, servizi all’esterno del reparto di appartenenza, dal 7 agosto 1973 al 23 maggio 1995.

Ritualmente costituitasi con memoria depositata in termini, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Espletata l’attività istruttoria, con la richiesta di documenti e chiarimenti nei confronti dell’Amministrazione resistente, all’udienza del 14 ottobre 2009, uditi i Difensori delle parti costituite, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il collegio può quindi prescindere dall’esame dell’eccezione in rito proposta dalla resistente.

1.1. Con un unico articolato motivo, il ricorrente sostiene che con l’incarico di Brigadiere Capo ha prestato servizi esterni dal 07.08.1973 al 23.05.1995, maturando così il diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12 del D.P.R. 05.06.1990 n. 147.

Afferma, inoltre, il ricorrente che, nonostante le numerose richieste, l’Amministrazione resistente non ha mai corrisposto le somme in questione.

Pertanto, il ricorrente, con un unico motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 147 del 5.6.1990 e lamenta l’illegittimità della mancata corresponsione, perché, rispetto ai motivi di diniego addotti dall’Amministrazione intimata, la norma in esame non prevede, come ulteriore requisito (oltre allo svolgimento del servizio all’esterno e sulla base di una turnazione stabilita con ordini formali di servizio) che la turnazione stessa interessi l’arco delle 24 ore giornaliere.

La doglianza non merita accoglimento.

La normativa in questione stabilisce le seguenti caratteristiche affinché i servizi possano considerarsi esterni:

1) devono essere organizzati stabilmente in turni continuativi che coprono l’arco dell’intera giornata;

2) devono essere svolti istituzionalmente all’esterno del reparto di appartenenza, per tutta la durata del turno;

3) devono riguardare personale predeterminato, specificamente individuato.

Peraltro, al fine di evitare le incertezze applicative derivanti dalla normativa in esame, su richiesta dell’Amministrazione resistente, il Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 1252/97, con cui ha chiarito quanto segue.

Ha affermato che per “organizzazione in turni”si intendono tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione, con carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non ricoprano l’arco delle 24 ore, da coincidere per durata con l’orario obbligatorio giornaliero.

Inoltre ha individuato la ratio dell’indennità in questione nell’esigenza di ristorare e compensare il personale che si trova ad operare in condizioni di particolare disagio, come l’esposizione ad agenti atmosferici e a tutti i rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.

Non rileva pertanto, l’attività svolta in esterno presso altre strutture od uffici.

Il servizio, inoltre, non deve avere carattere occasionale o sporadico e deve esplicarsi normalmente secondo turnazione.

La giurisprudenza ha affermato che “tenuto conto della ratio legis sopra evidenziata, non appare riconducibile alla previsione normativa in esame l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici. In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale” (cnfr. ad esempio, Cons.Stato, Sez. IV, sent. n. 7050/2004; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3583/2005).

Nel caso di specie dalla documentazione acquisita al giudizio ed in particolare dalla nota di deposito del 19 aprile 2009 della Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico Puglia - si evince che nessuno dei servizi svolti dal ricorrente rientra nella normativa in esame. Nè il ricorrente ha fornito la prova delle particolari condizioni di disagio e di rischio nello svolgimento del servizio, che giustificano il riconoscimento dell’indennità in questione.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2010

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