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lunedì 30 novembre 2015

Cassazione: Merce esplodente: necessaria la licenza anche per il deposito presso il trasportatore. In mancanza scatta il reato di detenzione abusiva La permanenza del materiale presso i locali della ditta autorizzata al trasporto, sia pure al solo fine di provvedere a smistamento e consegna, integra attività di deposito e non mera "sosta tecnica": solo quest'ultima esclude la licenza



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(Sezione prima, sentenza n. 44474/09; depositata il 19 novembre)

Cass. pen. Sez. I, (ud. 14-10-2009) 19-11-2009, n. 44474
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/2/2009 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza 18/1/2008 del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, che aveva condannato S.A., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di mesi due di arresto ed Euro 100,00 di ammenda quale responsabile del reato di detenzione abusiva di materiale esplodente ai sensi dell'art. 678 c.p. e R.D. n. 773 del 1931, artt. 47, 81. La Corte di merito ha condiviso le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata negando valenza alla tesi dell'imputato, per la quale la mera sosta tecnica di prodotti esplodenti (per tale intendendosi - ad avviso dell'imputato - anche quella finalizzata allo smistamento e consegna della merce) rientra nell'attività di trasporto e non necessita di specifica autorizzazione, sottolineando come il carico di munizioni fosse rimasto depositato presso i locali della ditta DE.DI s.r.l. per almeno 48 ore e come, pertanto, si fosse verificata una interruzione temporanea dell'attività di trasporto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo erronea applicazione di legge e sottolineando come la licenza rilasciata dal Prefetto di Bergamo autorizzasse il trasporto del materiale in questione e prevedesse altresì la possibilità di sosta di esso all'interno di centri abitati con il solo obbligo, non penalmente sanzionato, di darne comunicazione all'Autorità di Polizia e quindi implicitamente negando la necessità di una specifica licenza di deposito. Con altro motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione reato.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento del motivo subordinato con il quale si è eccepita la intervenuta prescrizione del reato sin da epoca precedente alla pronuncia in grado di appello.
A fronte dell'accertata permanenza del munizionamento nei locali della ditta DE.DI s.r.l. per un tempo ragguardevole (pur se determinata, asseritamente, dalla necessità di provvedere allo smistamento della merce ed alla successiva consegna ai destinatari) e delle condivisibili considerazioni dei Giudici del merito circa la natura e l'ambito della "sosta tecnica", non necessitante di licenza ma solo soggetta a comunicazione all'Autorità di P.S. (e la cui omissione non è sanzionata penalmente), deve escludersi che nella specie sussistano i presupposti per la più ampia pronuncia liberatoria di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Al proposito deve infatti tenersi presente: che la normativa in materia (cfr. R.D. n. 773 del 1931, art. 90) prevede vari tipi di deposito di prodotti esplodenti, tutti necessitanti di licenza dovendo i locali a tale scopo adibiti presentare determinati requisiti e dovendo il deposito e la custodia di tale tipo di materiale essere cautelativamente regolamentati; che la durata e lo scopo del deposito nulla rilevano e non fanno venir meno la necessità di licenza, a meno che esso non sia stato determinato da esigenze contingenti; che la permanenza del materiale esplodente presso i locali della ditta autorizzata al suo trasporto, sia pure al solo fine di provvedere allo smistamento ed alla successiva consegna del materiale, integra attività di deposito e non mera "sosta tecnica" imposta da ragioni momentanee e non preventivamente regolamentabili, la sola esclusa da obbligo di licenza.
Pertanto, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, e dovendo di contro tenersi conto del disposto di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 2, va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non incidendo significativamente in proposito i verificatisi periodi di sospensione dei termini di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009

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