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lunedì 30 novembre 2015

Cassazione: Scattano le manette per automobilista che elude il telepass



Scattano le manette per automobilista che elude il telepass

 
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. II, (ud. 22-05-2008) 08-09-2008, n. 34836
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

B.P., con ricorso del 12-19 marzo 2007, chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Monza alla pena di 7 mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, nonchè al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato di truffa continuata nei confronti della società "Autostrade".
Il reato di truffa continuata consiste nel fatto che l'imputato, in numerose occasioni, sino al febbraio 2001, riusciva ad evitare di pagare il pedaggio autostradale, accodandosi a vettura munita di "telepass" nell'apposita corsia riservata, riuscendo a passare anch'egli prima che la sbarra si richiudesse.
Il ricorso si articola in tre motivi. Nullità assoluta per mancata corretta verifica della persona che ha commesso le violazioni.
Incompetenza territoriale. Erronea definizione della fattispecie di reato e quantificazione della pena.
Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, che si sofferma sul primo motivo di ricorso, assumendo che gli indizi a carico del B. non sono idonei a fondare la condanna e che la motivazione della sentenza sul punto è viziata da illogicità.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul primo e più rilevante motivo, ripreso nella memoria difensiva, deve osservarsi che il ragionamento della Corte non presenta contraddizioni, nè illogicità. Al di là di questo limite, in sede di giudizio di cassazione, non si può andare e quindi non si può entrare nel merito delle valutazioni del giudice in ordine alla identificazione del B..
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la sentenza ha spiegato con precisione perchè la stessa è stata formulata tardivamente (svolta solo in sede di appello, quindi oltre i termini previsti dall'art. 21 c.p.p., comma 2).
Anche con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del danno il ragionamento del giudice di merito non presenta incoerenze, fondandosi su di una corretta applicazione del criterio dettato dal codice della strada, posto che risultavano provate le uscite dall'autostrada, ma non erano individuabili le relative entrate.
La manifesta infondatezza comporta l'inammissibilità del ricorso.
All'inammissibilità consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento della somma indicata in dispositivo alla Cassa delle ammende.
Quest'ultima condanna si impone in quanto, nel caso in esame, non vi sono ragioni idonee ad escludere la colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Segue inoltre, per legge, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile "Autostrade per l'Italia spa", liquidate in 1.050,00 Euro, di cui 1.000,00 Euro per onorari Oltre IVA e Cpa.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008

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